ROTTAMAZIONE QUATER – Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di pagare con definizione agevolata i debiti affidati all’Ente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Si tratta di debiti risultanti dai carichi relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”.

Con l’adesione alla Rottamazione Quater, pertanto i suddetti debiti si estinguono attraverso il pagamento del capitale, dei dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate, ma vengono integralmente stralciate le sanzioni, gli interessi, e gli aggi di riscossione.

Rientrano nella definizione anche i carichi: 

  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione.
    Sono definibili anche se si tratta di piani di pagamento“non regolari” per i quali non si è ancora verificata la decadenza. In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all’importo residuo, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione;
  • già oggetto di una precedente“Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento (cfr. comma 249 dell’art. 1 cit.). Si tratta di:
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (rottamazioneex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1/1 al 30/9/2017 (rottamazione-bisex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (rottamazione-terex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (saldo e stralcioex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
    • riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (rottamazione-tere “saldo e stralcio ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

Per quanto riguarda le multe stradali, queste non sono stralciabili, ma solamente gli interessi e gli aggi di riscossione.

Scadenze:

 Entro il 30/04/2023 l’istanza andrà presentata:

– senza spid collegandosi all’indirizzo web: https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge4.do

– con spid all’interno della propria area riservata del sito Agenzia Entrate Riscossione all’indirizzo web: https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do

Entro il 30/06/2023 l’Ente della riscossione invierà una comunicazione di accoglimento, in tal caso con il piano dei pagamenti e i moduli di pagamento precompilati, o diniego con evidenza delle motivazioni;

Entro il 31/07/2023 andrà versato l’importo previsto o in un’unica soluzione, o la prima rata ove sia stata scelta una rateazione massima in 18 rate in 5 anni. In tal caso le prime due rate (di importo pari al 10%) dovranno essere versate entro il 31/07/2023 e 30/11/2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, dovranno essere versate entro il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024. Per completezza, in caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 01/08/2023 interessi al tasso del 2% annuo.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace, pertanto se ne decade, e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Particolarità:

Nelle faq viene chiaramente specificato che i contribuenti con rottamazione ter in corso, possono evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023 poiché “la Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti Rottamazioni”. È possibile, si legge nel comunicato AdeR, presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Si segnala infine l’annullamento automatico dei singoli debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’importo è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per ulteriori informazioni https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/ultimi-provvedimenti-normativi-riscossione/legge-bilancio-2023/

 

Rottamazione Ter – I Contribuenti Finalmente Respirano

La Rottamazione Ter riguarda debiti fiscali, contributivi e multe stradali,  affidati all’agente della riscossione fra il 01.01.2000 e il 31.12.2017. Si pagano per intero gli importi originariamente dovuti, senza ulteriori sanzioni e interessi. E’ possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31.07.2019, oppure dilazionare il debito in cinque anni, con due rate scadenti il 31.07 ed il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Sono le regole fondamentali della rottamazione ter contenuta nel decreto fiscale, D.L. 119/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.10 e in vigore dal 24.10. Ora inizia l’iter di conversione in legge, che andrà completato entro il 22.12.2018.

Ricordiamo che la Rottamazione Ter è solo una delle diverse modalità di pace fiscale (o condono che dir si voglia), contenute nel decreto che prevede anche la dichiarazione integrativa con sconto sui debiti fiscali, lo stralcio delle cartelle fino a mille euro affidate all’agente della riscossione entro la fine del 2010, la definizione agevolata sull’IVA fino alla fine del 2018, ed altre tipologie di definizione agevolata per contestazioni e procedimenti in corso.

Vediamo come si accede alla rottamazione ter: la domanda per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali va presentata entro il 30.04.2019. Gli agenti della riscossione, come l’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia), dovranno quindi pubblicare sul proprio sito internet appositi moduli e istruzioni per la presentazione delle domande entro il 16.11.2018 (20 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta). In sede di presentazione della domanda, il debitore:

  • sceglie se pagare in un’unica soluzione oppure a rate;
  • indica l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di rottamazione e assume l’impegno a rinunciarvi: a questo punto, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, il giudice sospende il procedimento. Attenzione: l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La domanda di rottamazione produce la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, lo stop a procedure esecutive o blocchi amministrativi, la sospensione dei termini di pagamento di eventuali rateazioni in corso. In quest’ultimo caso, la sospensione è valida fino alla scadenza della prima o unica rata, e prosegue solo se il debitore procede effettivamente con i versamenti dovuti in base al piano di rottamazione ter. Per quanto riguarda fermi amministrativi e ipoteche, non possono esserne iscritti di nuovi, mentre proseguono quelli già iscritti alla data di presentazione. Le eventuali procedure esecutive già avviate, invece, non possono essere proseguite, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
L’agente della riscossione risponde alla domanda di rottamazione entro il 30.06.2019, comunicando l’ammontare complessivo del dovuto, l’importo delle rate e le relative scadenze. Come sopra specificato, si pagano interamente le somme originarie, ma non si pagano: le sanzioni e gli interessi di mora per quanto riguarda i debiti fiscali; le sanzioni e le ulteriori somme aggiuntive per quanto riguarda i contributi dovuti agli enti previdenziali pubblici;gli interessi, in relazione alle violazioni al codice della strada.

I pagamenti possono essere effettuati mediante domiciliazione sul conto corrente, o utilizzando bollettini precompilati inviati dall’agente della riscossione.

La rottamazione ter decade automaticamente se non viene pagata una rata, o se il versamento viene effettuato in ritardo. Le regole in sostanza sono le stesse già previste per le precedenti rottamazioni: in sintesi riprendono vigore tutti i termini di riscossione e prescrizione, e le somme eventualmente già versate vengono considerate acconti su quanto dovuto.

Possono aderire alla rottamazione ter anche coloro che avevano presentato domanda per le definizioni agevolate degli anni scorsi, e non hanno terminato i pagamenti. C’è un meccanismo automatico per coloro che avevano già aderito alla rottamazione bis, e sono in regole con le rate di luglio, settembre e ottobre (da pagare entro il termine differito del 7.12). Le restanti somme vengono automaticamente dilazionate in dieci rate, e l’agente della riscossione invia la relativa comunicazione entro il 30 giugno. Questi contribuenti non devono fare nulla, il meccanismo come specificato è automatico. Resta ovviamente la possibilità di saldare il tutto con un’unica rata entro il 31.07.2019.

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