Bonus Transizione 5.0 – pubblicato il Decreto Attuativo

Il bonus Transizione 5.0 è una nuova misura adottata dal governo italiano istituita con il D.L. n. 19/2024 per favorire la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese. Evoluzione del precedente Piano Industria 4.0, il Decreto mira a potenziare la competitività del tessuto produttivo italiano, sostenendo le aziende nel percorso verso l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica.

Tra le principali novità, il Decreto introduce incentivi fiscali per l’acquisto di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, la robotica, e i sistemi di automazione industriale. Vengono anche previsti sgravi per gli investimenti in ricerca e sviluppo, con un focus particolare su progetti che promuovono l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2.

Un aspetto chiave del Decreto è l’attenzione alla formazione e alla riqualificazione della forza lavoro. Le imprese potranno accedere a contributi per la formazione dei dipendenti su nuove competenze digitali, garantendo così una transizione sostenibile anche dal punto di vista occupazionale. Infine, il Decreto Transizione 5.0 si propone di sostenere le piccole e medie imprese (PMI), facilitando l’accesso ai finanziamenti e promuovendo una crescita inclusiva. Questo strumento rappresenta un passo decisivo per preparare l’Italia alle sfide future, rendendo il sistema produttivo più resiliente e competitivo a livello globale.

Il DM 24 luglio 2024 ha definito le disposizioni attuative dell’agevolazione, mentre il DM 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni. In particolare, viene prevista la presentazione al GSE di una comunicazione preventiva rispetto all’effettuazione dell’investimento, di una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini, e di una comunicazione di effettivo completamento dell’investimento.   Il GSE ha reso disponibile anche un’apposita guida per l’utilizzo del portale transizione 5.0. Con tale guida viene precisata la documentazione di cui occorre essere in possesso per la presentazione delle comunicazioni:
– documento d’identità del firmatario (e delega del rappresentante legale con relativo
documento d’identità se il firmatario è diverso);
– certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti;
– documento d’identità del firmatario della Certificazione, ex ante;
– modulo di certificazione ESCo/EGE, attestante l’idoneità del soggetto certificatore;
–  dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente;
– responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
– dichiarazione dati del titolare effettivo.
Dopo l’inserimento dei dati richiesti e successivamente all’invio del progetto, viene generata una ricevuta di presentazione in cui viene evidenziato il credito richiesto sull’investimento. Entro i 5 giorni successivi, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”, se il GSE accerta la correttezza dei dati forniti. In caso contrario, laddove venga riscontrata una carenza documentale, viene inoltrata una “Notifica di Integrazione”, con la richiesta di ulteriori documenti entro un termine di ulteriori 10 giorni. Entro ulteriori 5 giorni dall’invio dei documenti integrati, solo se la documentazione è finalmente completa, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”.  Infine, se la prenotazione viene confermata, entro i 30 giorni successivi occorrerà caricare una dichiarazione sostituiva attestante l’avvenuta effettuazione degli ordini, accettati dal venditore con un pagamento dell’acconto in misura non inferiore al 20% dell’investimento previsto, indicando nel dettaglio gli estremi delle fatture.

Contributo a fondo perduto – Decreto Sostegni

Il Decreto Sostegni – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso 19 marzo 2021, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore di imprese e professionisti mediante lo stanziamento di contributi a fondo perduto, ed è stato pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021.

Risultano anche pubblicate in data 23 marzo 2021 le specifiche istruzioni procedurali da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’inoltro delle domande da parte dei contribuenti o dei propri consulenti incaricati.

Si evidenziano le caratteristiche del nuovo contributo a fondo perduto:

esso spetta al ricorrere di una prima fondamentale condizione: che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Nel caso di contribuenti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (in tal caso spetta il contributo minimo di € 1.000 per i lavoratori autonomi e di € 2.000 per le imprese).

Come si determina il contributo a fondo perduto:

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Esempio di calcolo:

Si assumono i seguenti dati preliminari:

  • fatturato 2019 pari a euro 100.000;
  • fatturato 2020 pari a euro 50.000;
  1. Risulta rispettato il primo fondamentale requisito, la presenza di perdita di fatturato di almeno il 30%.
  2. Occorre pertanto calcolare la media mensile del fatturato di ciascuno dei due anni: la media mensile 2019 è pari a 8.333,33 euro (100.000/12) mentre la media mensile del 2020 è pari a 4.166,66 euro (50.000/12).

La differenza tra le due medie è di euro 4.166,67 (8.333,33 meno 4.166,66 euro).

Il contributo spettante è pari a euro 2.500 cioè la differenza di euro 4.166,67 moltiplicata per il 60% previsto per lo scaglione fino a 100.000 euro di fatturato 2019. Quindi 2.500 euro di contributo a fronte di una perdita di fatturato di 50.000 euro, in pratica in questo esempio il 5% del minor fatturato.

Il nostro studio potrà assistere tutti gli Spettabili Clienti al fine di poter valutare ed eventualmente accedere al contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

L’occasione è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.

Dott. Davide Lucchese

Decreto Ristori Bis: le principali misure agevolative

Il decreto Ristori Bis interviene con diverse forme di aiuto per l’emergenza Covid, da erogare ai contribuenti e soprattutto a quelli obbligati a sospendere la propria attività. I principali provvedimenti adottati sono: credito imposta per affitti e locazioni, annullamento della seconda rata IMU 2020, sospensione delle scadenze tributarie e contributive, spostamento del versamento del secondo acconto di imposta per il 2020.

Più nel dettaglio:

Credito imposta affitti e locazioni
Viene prevista una estensione del credito di imposta sugli affitti degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Per le imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 del D.L. in commento, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree individuate come “zona rossa”, si prevede infatti il credito d’imposta – cedibile al proprietario dell’immobile locato – pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Cancellazione Seconda Rata IMU 2020
Altra interessante disposizione è quella che cancella la seconda rata IMU 2020 per talune imprese. In particolare si tratta delle imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 e nelle aree delle zone “rosse”, ed in ogni caso alla condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. L’esenzione ha carattere oggettivo, e non soggettivo, in quanto riguarda gli immobili e le eventuali relative pertinenze in cui si esercitano le attività dei codici ATECO riportati nell’Allegato 2. Naturalmente, questa misura si aggiunge, e non sostituisce, l’esenzione già prevista per i settori del turismo e dello spettacolo (art. 78 del “decreto di agosto”, ossia D.L. 14 agosto 2020, n. 104), nonché per i settori per i quali tale esenzione risultava prevista dal precedente “decreto ristoro” (art. 9 D.L. n. 137/20).

Proroga versamento acconto imposte dirette
Novità anche per la proroga dei versamenti del secondo acconto Ires, Irap ed Irpef. La proroga (al 30 aprile 2021) dei termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle suddette imposte, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, già prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, già introdotta dall’art. 98, comma 1, del D.L. n. 104/2020, si applica, a prescindere dalla riduzione del fatturato (condizione prevista dal DL originario ristori 28/10/2020 N. 137) ai soggetti operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree delle “zone rosse”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree delle “zone arancioni”.

Sospensione delle scadenze fiscali e previdenziali 
Previsto dall’articolo 7 anche un rinvio delle scadenze di iva e ritenute alla fonte irpef ed addizionali in scadenza a novembre, a favore dei soggetti che:

  • esercitano attività economiche che sono state sospese su tutto il territorio nazionale dall’art. 1 del Dpcm del 3/11/2020;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree nelle zone rosse e arancioni;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto ristori-bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree di cui alle zone “rosse”.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Infine, segnaliamo anche la sospensione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, prevista dall’articolo 11 (e non la sospensione dei contributi personali IVS), per:

  • i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, eccezion fatta per i premi INAIL;
  • i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative nelle aree di cui alle zone rosse, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2. Per essi si dispone la sospensione anche dei contributi assistenziali.