Concordato Preventivo Biennale – un’opportunità o no?

Il nuovo istituto del “Concordato Preventivo Biennale” introdotto dal D. Lgs. 13/2024, che mira a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti, è applicabile a imprese e professionisti che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale, ex studi di settore) nonché a soggetti che applicano il regime forfettario. Sostanzialmente, sulla base di apposita modulistica che deve essere predisposta e presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024, il Fisco va ad elaborare una proposta reddituale per il 2024 e 2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari). Se questa proposta reddituale viene poi accettata, diventa irreversibile e quindi vincolante, e sulla stessa saranno obbligatoriamente dovute le imposte e i contributi già predeterminati dal Fisco. Questo anche se i redditi che nel concreto in futuro si andranno a conseguire, saranno più bassi rispetto a quelli predeterminati dall’Agenzia delle Entrate, a meno che non siano di molto inferiori (almeno il 30% in meno). Inoltre anche il secondo acconto per il 2024 con imminente scadenza il prossimo 30.11.2024, andrà rimodulato in aumento, sulla base del reddito attribuito dall’Agenzia delle Entrate.

Come viene determinato il reddito per il 2024 e 2025:
Fermo restando che tutti i contribuenti continueranno ad avere l’obbligo di tenere la tradizionale contabilità e di presentare i normali adempimenti fiscali, in via del tutto straordinaria verranno proposti dall’Agenzia delle Entrate, per il 2024 e 2025, dati reddituali almeno pari a quelli realizzati nell’anno 2023, aumentati fino a raggiungere voto 10 con gli ISA, e ulteriormente rivalutati attraverso un presunto tasso di crescita secondo determinati algoritmi.
Aderire a questo istituto e vincolarsi a versare imposte e contributi per il 2024 e 2025 su un reddito anche maggiore del 2023, può essere pertanto molto rischioso e costoso, laddove questi redditi non vengano poi effettivamente realizzati.
Occorre inoltre tener presente che il Concordato Preventivo Biennale è un istituto nuovissimo con ancora molteplici punti e criticità da chiarire (si pensi che da aprile ad oggi vi è stato un continuo susseguirsi di modifiche legislative). E come tutti gli istituti di prima applicazione (guardando anche il passato, es. scudo fiscale, bonus 110) dove la normativa è ancora poco chiara, potrebbero poi verificarsi molteplici controlli ed equivoche interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Chi può aderire:

Per poter aderire al Concordato Preventivo Biennale, vi sono alcuni requisiti necessari. Si elencano i principali:

– non devono esistere debiti tributari o contributi previdenziali non pagati;
– oppure laddove siano esistenti, occorre già aver iniziato con gli enti di riferimento, un piano rateale di rientro ed essere in regola con le scadenze.
– svolgimento dell’attività in Italia.

Come richiedere al Fisco una proposta di concordato, come accedervi:
Come accennato in premessa, per gestire questo complesso adempimento è prevista una prima fase, in cui occorre predisporre e presentare un’apposita modulistica all’Agenzia delle Entrate, affinché elabori una proposta reddituale per gli anni 2024 e 2025.
Una volta ricevuta la proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si potrà aderire o meno, è prevista una seconda fase, circa la valutazione sulla convenienza della proposta, i relativi risvolti fiscali e finanziari, nonché di tutte le specifiche problematiche presenti e future che a fronte dell’adesione al concordato, potrebbero verificarsi e coinvolgere direttamente il contribuente.

 

Bonus Transizione 5.0 – pubblicato il Decreto Attuativo

Il bonus Transizione 5.0 è una nuova misura adottata dal governo italiano istituita con il D.L. n. 19/2024 per favorire la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese. Evoluzione del precedente Piano Industria 4.0, il Decreto mira a potenziare la competitività del tessuto produttivo italiano, sostenendo le aziende nel percorso verso l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica.

Tra le principali novità, il Decreto introduce incentivi fiscali per l’acquisto di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, la robotica, e i sistemi di automazione industriale. Vengono anche previsti sgravi per gli investimenti in ricerca e sviluppo, con un focus particolare su progetti che promuovono l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2.

Un aspetto chiave del Decreto è l’attenzione alla formazione e alla riqualificazione della forza lavoro. Le imprese potranno accedere a contributi per la formazione dei dipendenti su nuove competenze digitali, garantendo così una transizione sostenibile anche dal punto di vista occupazionale. Infine, il Decreto Transizione 5.0 si propone di sostenere le piccole e medie imprese (PMI), facilitando l’accesso ai finanziamenti e promuovendo una crescita inclusiva. Questo strumento rappresenta un passo decisivo per preparare l’Italia alle sfide future, rendendo il sistema produttivo più resiliente e competitivo a livello globale.

Il DM 24 luglio 2024 ha definito le disposizioni attuative dell’agevolazione, mentre il DM 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni. In particolare, viene prevista la presentazione al GSE di una comunicazione preventiva rispetto all’effettuazione dell’investimento, di una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini, e di una comunicazione di effettivo completamento dell’investimento.   Il GSE ha reso disponibile anche un’apposita guida per l’utilizzo del portale transizione 5.0. Con tale guida viene precisata la documentazione di cui occorre essere in possesso per la presentazione delle comunicazioni:
– documento d’identità del firmatario (e delega del rappresentante legale con relativo
documento d’identità se il firmatario è diverso);
– certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti;
– documento d’identità del firmatario della Certificazione, ex ante;
– modulo di certificazione ESCo/EGE, attestante l’idoneità del soggetto certificatore;
–  dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente;
– responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
– dichiarazione dati del titolare effettivo.
Dopo l’inserimento dei dati richiesti e successivamente all’invio del progetto, viene generata una ricevuta di presentazione in cui viene evidenziato il credito richiesto sull’investimento. Entro i 5 giorni successivi, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”, se il GSE accerta la correttezza dei dati forniti. In caso contrario, laddove venga riscontrata una carenza documentale, viene inoltrata una “Notifica di Integrazione”, con la richiesta di ulteriori documenti entro un termine di ulteriori 10 giorni. Entro ulteriori 5 giorni dall’invio dei documenti integrati, solo se la documentazione è finalmente completa, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”.  Infine, se la prenotazione viene confermata, entro i 30 giorni successivi occorrerà caricare una dichiarazione sostituiva attestante l’avvenuta effettuazione degli ordini, accettati dal venditore con un pagamento dell’acconto in misura non inferiore al 20% dell’investimento previsto, indicando nel dettaglio gli estremi delle fatture.

Tax credit librerie, istanze dall’11.09.2023

Con un avviso del 31 agosto della Direzione generale biblioteche, viene fissata la data per la presentazione delle domande per il bonus librerie.

Nel dettaglio, si comunica che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 9:00 dell’11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:

Con l’occasione si avvisa che anche per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).

Inoltre, attenzione al fatto che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida (scarica qui il pdf) alla compilazione della domanda. Invece, eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

Tax credit librerie: i beneficiari

In generale, possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:

  • 47.61 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
  • 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Inoltre, gli esercenti devono:

  • avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • aver sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri pari ad almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:

  • 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
  • 10.000 euro per gli altri esercenti.

Tax credit librerie: come si calcola

La determinazione del credito di imposta  è effettuato in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del decreto 23 aprile 2018. 

Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.

Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Verrà data la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.

Parametri per il calcolo del credito di imposta

Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
1. imposta municipale unica – IMU;
2. tributo per i servizi indivisibili – TASI;
3. tassa sui rifiuti – TARI;
4. imposta sulla pubblicità;
5. tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
6. spese per locazione, al netto IVA;
7. spese per mutuo;
8. contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.
Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo, ai fini della quantificazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1, allegata al decreto 23 aprile 2018.

Decreto Ristori Bis: le principali misure agevolative

Il decreto Ristori Bis interviene con diverse forme di aiuto per l’emergenza Covid, da erogare ai contribuenti e soprattutto a quelli obbligati a sospendere la propria attività. I principali provvedimenti adottati sono: credito imposta per affitti e locazioni, annullamento della seconda rata IMU 2020, sospensione delle scadenze tributarie e contributive, spostamento del versamento del secondo acconto di imposta per il 2020.

Più nel dettaglio:

Credito imposta affitti e locazioni
Viene prevista una estensione del credito di imposta sugli affitti degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Per le imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 del D.L. in commento, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree individuate come “zona rossa”, si prevede infatti il credito d’imposta – cedibile al proprietario dell’immobile locato – pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Cancellazione Seconda Rata IMU 2020
Altra interessante disposizione è quella che cancella la seconda rata IMU 2020 per talune imprese. In particolare si tratta delle imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 e nelle aree delle zone “rosse”, ed in ogni caso alla condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. L’esenzione ha carattere oggettivo, e non soggettivo, in quanto riguarda gli immobili e le eventuali relative pertinenze in cui si esercitano le attività dei codici ATECO riportati nell’Allegato 2. Naturalmente, questa misura si aggiunge, e non sostituisce, l’esenzione già prevista per i settori del turismo e dello spettacolo (art. 78 del “decreto di agosto”, ossia D.L. 14 agosto 2020, n. 104), nonché per i settori per i quali tale esenzione risultava prevista dal precedente “decreto ristoro” (art. 9 D.L. n. 137/20).

Proroga versamento acconto imposte dirette
Novità anche per la proroga dei versamenti del secondo acconto Ires, Irap ed Irpef. La proroga (al 30 aprile 2021) dei termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle suddette imposte, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, già prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, già introdotta dall’art. 98, comma 1, del D.L. n. 104/2020, si applica, a prescindere dalla riduzione del fatturato (condizione prevista dal DL originario ristori 28/10/2020 N. 137) ai soggetti operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree delle “zone rosse”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree delle “zone arancioni”.

Sospensione delle scadenze fiscali e previdenziali 
Previsto dall’articolo 7 anche un rinvio delle scadenze di iva e ritenute alla fonte irpef ed addizionali in scadenza a novembre, a favore dei soggetti che:

  • esercitano attività economiche che sono state sospese su tutto il territorio nazionale dall’art. 1 del Dpcm del 3/11/2020;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree nelle zone rosse e arancioni;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto ristori-bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree di cui alle zone “rosse”.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Infine, segnaliamo anche la sospensione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, prevista dall’articolo 11 (e non la sospensione dei contributi personali IVS), per:

  • i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, eccezion fatta per i premi INAIL;
  • i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative nelle aree di cui alle zone rosse, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2. Per essi si dispone la sospensione anche dei contributi assistenziali.

 

Credito d’imposta sui costi delle transazioni tramite pos

Pronto il codice tributo per utilizzare il credito d’imposta riconosciuto sulle commissioni addebitate per i pagamenti tramite carte e bancomat ed altri strumenti tracciabili.

Con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le informazioni necessarie per fruire del credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate per le transazioni tramite pos, riconosciuto dal 1° luglio 2020 ai titolari di partita IVA purché con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

Il “bonus POS”, il cui importo è riconosciuto in base ai dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 a partire dal mese successivo a quello in cui è sostenuta la spesa, indicando il seguente codice tributo:

  • “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Le istruzioni dettagliate sono contenute nella risoluzione n. 48/E, pubblicata dall’ Agenzia delle Entrate lo scorso 31 agosto 2020.

È stato il D.L. n. 124/2019, con l’articolo 22, comma 1, ad introdurre il credito d’imposta per le commissioni addebitate sui pagamenti tracciabili, in favore dei titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 400.000 euro.

L’importo del credito d’imposta spettante viene determinato sulla base della comunicazione mensile effettuata dai prestatori di servizi di pagamento, che dal mese di agosto 2020 comunicano entro il giorno 20 di ogni mese all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle transazioni effettuate dai titolari di partita IVA e le relative commissioni addebitate nel mese precedente (cominciando quindi dal mese di luglio 2020).

I prestatori dei servizi di pagamento, contestualmente mettono a disposizione dei beneficiari del credito, l’ammontare delle commissioni loro addebitate, o attraverso comunicazione diretta, o mettendo a disposizione la documentazione necessaria sul proprio sito web, all’interno di un’area riservata.

Il credito utilizzato dovrà infine essere indicato nella dichiarazione dei redditi sia relativa al periodo d’imposta di maturazione dello stesso, che in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino all’anno in cui se ne conclude l’utilizzo.

 

 

Crediti d’imposta per adeguamento luoghi di lavoro e sanificazione

A partire dal 20 luglio 2020, è possibile comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili ai seguenti due crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio:

  • credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, di cui all’articolo 125 D.L. 34/2020, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
  • credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 D.L. 34/2020 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

Le scadenze per la presentazione delle comunicazioni, sono state decise da un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020.

Il modello di comunicazione, è valevole per entrambi i crediti d’imposta, prevedendo due sezioni separate in cui indicare distintamente, per ciascun credito:

  • le spese ammissibili sostenute dal 01.01.2020 fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione (spese a consuntivo);
  • le spese ammissibili da sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31.12.2020 (spese a preventivo);
  • l’importo del credito d’imposta spettante in relazione ad aliquote e limiti specifici di ciascuna agevolazione.

La comunicazione può essere inviata, direttamente dal contribuente tramite il proprio cassetto fiscale sul sito dell’agenzia delle entrate, o tramite intermediario abilitato.

Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione è previsto, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, il rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

La comunicazione delle spese ammissibili è uno step fondamentale per l’accesso e la fruizione dei crediti d’imposta.

Trattandosi di agevolazioni che soggiacciono a regole diverse, la finestra temporale di trasmissione del modello di comunicazione delle spese, il contenuto e i termini di fruizione differiscono l’uno dall’altro.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI: la comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20.07.2020 al 07.09.2020.

Il credito d’imposta teoricamente spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessivamente sostenute nel 2020 entro il limite di credito di 60.000 euro. L’importo del beneficio indicato in comunicazione rappresenta il contributo massimo fruibile: ma non necessariamente potrà essere quello preventivato, perché le risorse sono limitate e dovranno essere ripartite tra i soggetti richiedenti: entro l’11.09.2020 verrà resa nota, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, la percentuale da applicare al credito teoricamente spettante, onde rispettare il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 previsto dall’articolo 125, D.L. 34/2020. Tale percentuale sarà calcolata come rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dai contribuenti. Il rischio è che ben poco di quanto richiesto, venga concesso.

Credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro: la comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20.07.2020 al 30.11.2021.

Nel caso in cui sia inviata nel 2021 deve contenere esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Il contenuto della comunicazione prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, l’indicazione del codice dell’attività economica esercitata in luoghi aperti al pubblico, che deve rientrare nei codici Ateco riportati nell’elenco allegato al provvedimento di approvazione del modello. Viene effettuata una verifica di corrispondenza fra il codice indicato nel modello e quanto precedentemente comunicato dal soggetto beneficiario all’Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, pena lo scarto della comunicazione. Il credito d’imposta spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessive (a consuntivo e a preventivo) entro il limite di spesa di 80.000 euro (limite di credito 48.000 euro).

Il diritto all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spetta:

  • a partire dal 01.01.2021 e non oltre il 31.12.2021;
  • dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione.

Come già in premessa, le richieste potranno essere presentate:

–           o in via diretta, tramite le proprie credenziali “fisco on line”, accedendo alla propria area riservata presente all’interno del sito dell’agenzia delle entrate;

–           o tramite intermediario appositamente delegato.