Il decreto Ristori Bis interviene con diverse forme di aiuto per l’emergenza Covid, da erogare ai contribuenti e soprattutto a quelli obbligati a sospendere la propria attività. I principali provvedimenti adottati sono: credito imposta per affitti e locazioni, annullamento della seconda rata IMU 2020, sospensione delle scadenze tributarie e contributive, spostamento del versamento del secondo acconto di imposta per il 2020.
Più nel dettaglio:
Credito imposta affitti e locazioni
Viene prevista una estensione del credito di imposta sugli affitti degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Per le imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 del D.L. in commento, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree individuate come “zona rossa”, si prevede infatti il credito d’imposta – cedibile al proprietario dell’immobile locato – pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Cancellazione Seconda Rata IMU 2020
Altra interessante disposizione è quella che cancella la seconda rata IMU 2020 per talune imprese. In particolare si tratta delle imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 e nelle aree delle zone “rosse”, ed in ogni caso alla condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. L’esenzione ha carattere oggettivo, e non soggettivo, in quanto riguarda gli immobili e le eventuali relative pertinenze in cui si esercitano le attività dei codici ATECO riportati nell’Allegato 2. Naturalmente, questa misura si aggiunge, e non sostituisce, l’esenzione già prevista per i settori del turismo e dello spettacolo (art. 78 del “decreto di agosto”, ossia D.L. 14 agosto 2020, n. 104), nonché per i settori per i quali tale esenzione risultava prevista dal precedente “decreto ristoro” (art. 9 D.L. n. 137/20).
Proroga versamento acconto imposte dirette
Novità anche per la proroga dei versamenti del secondo acconto Ires, Irap ed Irpef. La proroga (al 30 aprile 2021) dei termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle suddette imposte, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, già prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, già introdotta dall’art. 98, comma 1, del D.L. n. 104/2020, si applica, a prescindere dalla riduzione del fatturato (condizione prevista dal DL originario ristori 28/10/2020 N. 137) ai soggetti operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree delle “zone rosse”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree delle “zone arancioni”.
Sospensione delle scadenze fiscali e previdenziali
Previsto dall’articolo 7 anche un rinvio delle scadenze di iva e ritenute alla fonte irpef ed addizionali in scadenza a novembre, a favore dei soggetti che:
- esercitano attività economiche che sono state sospese su tutto il territorio nazionale dall’art. 1 del Dpcm del 3/11/2020;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree nelle zone rosse e arancioni;
- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto ristori-bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree di cui alle zone “rosse”.
I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Infine, segnaliamo anche la sospensione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, prevista dall’articolo 11 (e non la sospensione dei contributi personali IVS), per:
- i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, eccezion fatta per i premi INAIL;
- i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative nelle aree di cui alle zone rosse, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2. Per essi si dispone la sospensione anche dei contributi assistenziali.