Bonus Transizione 5.0 – pubblicato il Decreto Attuativo

Il bonus Transizione 5.0 è una nuova misura adottata dal governo italiano istituita con il D.L. n. 19/2024 per favorire la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese. Evoluzione del precedente Piano Industria 4.0, il Decreto mira a potenziare la competitività del tessuto produttivo italiano, sostenendo le aziende nel percorso verso l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica.

Tra le principali novità, il Decreto introduce incentivi fiscali per l’acquisto di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, la robotica, e i sistemi di automazione industriale. Vengono anche previsti sgravi per gli investimenti in ricerca e sviluppo, con un focus particolare su progetti che promuovono l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2.

Un aspetto chiave del Decreto è l’attenzione alla formazione e alla riqualificazione della forza lavoro. Le imprese potranno accedere a contributi per la formazione dei dipendenti su nuove competenze digitali, garantendo così una transizione sostenibile anche dal punto di vista occupazionale. Infine, il Decreto Transizione 5.0 si propone di sostenere le piccole e medie imprese (PMI), facilitando l’accesso ai finanziamenti e promuovendo una crescita inclusiva. Questo strumento rappresenta un passo decisivo per preparare l’Italia alle sfide future, rendendo il sistema produttivo più resiliente e competitivo a livello globale.

Il DM 24 luglio 2024 ha definito le disposizioni attuative dell’agevolazione, mentre il DM 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni. In particolare, viene prevista la presentazione al GSE di una comunicazione preventiva rispetto all’effettuazione dell’investimento, di una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini, e di una comunicazione di effettivo completamento dell’investimento.   Il GSE ha reso disponibile anche un’apposita guida per l’utilizzo del portale transizione 5.0. Con tale guida viene precisata la documentazione di cui occorre essere in possesso per la presentazione delle comunicazioni:
– documento d’identità del firmatario (e delega del rappresentante legale con relativo
documento d’identità se il firmatario è diverso);
– certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti;
– documento d’identità del firmatario della Certificazione, ex ante;
– modulo di certificazione ESCo/EGE, attestante l’idoneità del soggetto certificatore;
–  dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente;
– responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
– dichiarazione dati del titolare effettivo.
Dopo l’inserimento dei dati richiesti e successivamente all’invio del progetto, viene generata una ricevuta di presentazione in cui viene evidenziato il credito richiesto sull’investimento. Entro i 5 giorni successivi, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”, se il GSE accerta la correttezza dei dati forniti. In caso contrario, laddove venga riscontrata una carenza documentale, viene inoltrata una “Notifica di Integrazione”, con la richiesta di ulteriori documenti entro un termine di ulteriori 10 giorni. Entro ulteriori 5 giorni dall’invio dei documenti integrati, solo se la documentazione è finalmente completa, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”.  Infine, se la prenotazione viene confermata, entro i 30 giorni successivi occorrerà caricare una dichiarazione sostituiva attestante l’avvenuta effettuazione degli ordini, accettati dal venditore con un pagamento dell’acconto in misura non inferiore al 20% dell’investimento previsto, indicando nel dettaglio gli estremi delle fatture.

BONUS PER LE PARTITE IVA DI 200 E 150 EURO

Bonus 200 euro
È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che prevede l’erogazione di 200 euro una tantum a liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private, e a liberi professionisti generici, artigiani e commercianti iscritti all’Inps, che possiedano i seguenti requisiti:
– Reddito netto percepito nel 2021 inferiore a 35.000 euro;
– Avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale di appartenenza entro il 18.05.2022;
– Partita iva attiva alla data del 18.05.2022;
– Comunicazione di inizio attività eseguita in Camera di Commercio entro il 18.05.2022 (solo per artigiani e commercianti);
– Avvenuta esecuzione entro il 18.05.2022 di almeno un versamento obbligatorio all’istituto previdenziale di appartenenza, relativo a periodi dal 2020 in poi.
Ciascun soggetto interessato presenta al proprio istituto previdenziale di riferimento la domanda, che deve essere corredata dall’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti, sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (indennità di 200 euro per dipendenti e pensionati);
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore (18.05.2022) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza private per gli iscritti ad albi professionali;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità non scaduto, e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Nota bene:
1) in ordine al requisito reddituale (reddito inferiore a 35.000 euro) dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi se percepiti nel 2021: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione, e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
2) Laddove dai controlli effettuati dai rispettivi istituti eroganti emergano dichiarazioni mendaci, oltre alla rilevanza penale delle stesse verrà avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite;
3) La domanda è stata ufficialmente dichiarata presentabile dal 26.09.2022 al 30.11.2022, e non è previsto il meccanismo del “click day”, pertanto tutti gli aventi diritto potranno accedere al beneficio.

Ulteriore bonus 150 euro

Il D.L. 144/2022 c.d. Decreto Aiuti-ter (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre) ha previsto un ulteriore bonus di 150 euro ma solo per coloro che, fermi restando tutti gli altri requisiti del bonus di 200 euro, nel 2021 hanno percepito un reddito netto non superiore a 20.000 euro. Tale bonus può essere richiesto nella stessa domanda per il bonus di 200 euro.

Per gli Spett.li Clienti che, in luogo della presentazione delle domande in proprio o tramite caf/patronato, volessero conferire apposito incarico allo Studio, si prega di effettuarne specifica richiesta entro e non oltre venerdì 7 ottobre 2022, al fine di consentire la corretta gestione delle pratiche in oggetto.