Concordato Preventivo Biennale – un’opportunità o no?

Il nuovo istituto del “Concordato Preventivo Biennale” introdotto dal D. Lgs. 13/2024, che mira a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti, è applicabile a imprese e professionisti che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale, ex studi di settore) nonché a soggetti che applicano il regime forfettario. Sostanzialmente, sulla base di apposita modulistica che deve essere predisposta e presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024, il Fisco va ad elaborare una proposta reddituale per il 2024 e 2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari). Se questa proposta reddituale viene poi accettata, diventa irreversibile e quindi vincolante, e sulla stessa saranno obbligatoriamente dovute le imposte e i contributi già predeterminati dal Fisco. Questo anche se i redditi che nel concreto in futuro si andranno a conseguire, saranno più bassi rispetto a quelli predeterminati dall’Agenzia delle Entrate, a meno che non siano di molto inferiori (almeno il 30% in meno). Inoltre anche il secondo acconto per il 2024 con imminente scadenza il prossimo 30.11.2024, andrà rimodulato in aumento, sulla base del reddito attribuito dall’Agenzia delle Entrate.

Come viene determinato il reddito per il 2024 e 2025:
Fermo restando che tutti i contribuenti continueranno ad avere l’obbligo di tenere la tradizionale contabilità e di presentare i normali adempimenti fiscali, in via del tutto straordinaria verranno proposti dall’Agenzia delle Entrate, per il 2024 e 2025, dati reddituali almeno pari a quelli realizzati nell’anno 2023, aumentati fino a raggiungere voto 10 con gli ISA, e ulteriormente rivalutati attraverso un presunto tasso di crescita secondo determinati algoritmi.
Aderire a questo istituto e vincolarsi a versare imposte e contributi per il 2024 e 2025 su un reddito anche maggiore del 2023, può essere pertanto molto rischioso e costoso, laddove questi redditi non vengano poi effettivamente realizzati.
Occorre inoltre tener presente che il Concordato Preventivo Biennale è un istituto nuovissimo con ancora molteplici punti e criticità da chiarire (si pensi che da aprile ad oggi vi è stato un continuo susseguirsi di modifiche legislative). E come tutti gli istituti di prima applicazione (guardando anche il passato, es. scudo fiscale, bonus 110) dove la normativa è ancora poco chiara, potrebbero poi verificarsi molteplici controlli ed equivoche interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Chi può aderire:

Per poter aderire al Concordato Preventivo Biennale, vi sono alcuni requisiti necessari. Si elencano i principali:

– non devono esistere debiti tributari o contributi previdenziali non pagati;
– oppure laddove siano esistenti, occorre già aver iniziato con gli enti di riferimento, un piano rateale di rientro ed essere in regola con le scadenze.
– svolgimento dell’attività in Italia.

Come richiedere al Fisco una proposta di concordato, come accedervi:
Come accennato in premessa, per gestire questo complesso adempimento è prevista una prima fase, in cui occorre predisporre e presentare un’apposita modulistica all’Agenzia delle Entrate, affinché elabori una proposta reddituale per gli anni 2024 e 2025.
Una volta ricevuta la proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si potrà aderire o meno, è prevista una seconda fase, circa la valutazione sulla convenienza della proposta, i relativi risvolti fiscali e finanziari, nonché di tutte le specifiche problematiche presenti e future che a fronte dell’adesione al concordato, potrebbero verificarsi e coinvolgere direttamente il contribuente.

 

Bonus Transizione 5.0 – pubblicato il Decreto Attuativo

Il bonus Transizione 5.0 è una nuova misura adottata dal governo italiano istituita con il D.L. n. 19/2024 per favorire la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese. Evoluzione del precedente Piano Industria 4.0, il Decreto mira a potenziare la competitività del tessuto produttivo italiano, sostenendo le aziende nel percorso verso l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica.

Tra le principali novità, il Decreto introduce incentivi fiscali per l’acquisto di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, la robotica, e i sistemi di automazione industriale. Vengono anche previsti sgravi per gli investimenti in ricerca e sviluppo, con un focus particolare su progetti che promuovono l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2.

Un aspetto chiave del Decreto è l’attenzione alla formazione e alla riqualificazione della forza lavoro. Le imprese potranno accedere a contributi per la formazione dei dipendenti su nuove competenze digitali, garantendo così una transizione sostenibile anche dal punto di vista occupazionale. Infine, il Decreto Transizione 5.0 si propone di sostenere le piccole e medie imprese (PMI), facilitando l’accesso ai finanziamenti e promuovendo una crescita inclusiva. Questo strumento rappresenta un passo decisivo per preparare l’Italia alle sfide future, rendendo il sistema produttivo più resiliente e competitivo a livello globale.

Il DM 24 luglio 2024 ha definito le disposizioni attuative dell’agevolazione, mentre il DM 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni. In particolare, viene prevista la presentazione al GSE di una comunicazione preventiva rispetto all’effettuazione dell’investimento, di una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini, e di una comunicazione di effettivo completamento dell’investimento.   Il GSE ha reso disponibile anche un’apposita guida per l’utilizzo del portale transizione 5.0. Con tale guida viene precisata la documentazione di cui occorre essere in possesso per la presentazione delle comunicazioni:
– documento d’identità del firmatario (e delega del rappresentante legale con relativo
documento d’identità se il firmatario è diverso);
– certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti;
– documento d’identità del firmatario della Certificazione, ex ante;
– modulo di certificazione ESCo/EGE, attestante l’idoneità del soggetto certificatore;
–  dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente;
– responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
– dichiarazione dati del titolare effettivo.
Dopo l’inserimento dei dati richiesti e successivamente all’invio del progetto, viene generata una ricevuta di presentazione in cui viene evidenziato il credito richiesto sull’investimento. Entro i 5 giorni successivi, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”, se il GSE accerta la correttezza dei dati forniti. In caso contrario, laddove venga riscontrata una carenza documentale, viene inoltrata una “Notifica di Integrazione”, con la richiesta di ulteriori documenti entro un termine di ulteriori 10 giorni. Entro ulteriori 5 giorni dall’invio dei documenti integrati, solo se la documentazione è finalmente completa, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”.  Infine, se la prenotazione viene confermata, entro i 30 giorni successivi occorrerà caricare una dichiarazione sostituiva attestante l’avvenuta effettuazione degli ordini, accettati dal venditore con un pagamento dell’acconto in misura non inferiore al 20% dell’investimento previsto, indicando nel dettaglio gli estremi delle fatture.

Tax credit librerie, istanze dall’11.09.2023

Con un avviso del 31 agosto della Direzione generale biblioteche, viene fissata la data per la presentazione delle domande per il bonus librerie.

Nel dettaglio, si comunica che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 9:00 dell’11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:

Con l’occasione si avvisa che anche per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).

Inoltre, attenzione al fatto che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida (scarica qui il pdf) alla compilazione della domanda. Invece, eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

Tax credit librerie: i beneficiari

In generale, possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:

  • 47.61 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
  • 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Inoltre, gli esercenti devono:

  • avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • aver sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri pari ad almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:

  • 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
  • 10.000 euro per gli altri esercenti.

Tax credit librerie: come si calcola

La determinazione del credito di imposta  è effettuato in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del decreto 23 aprile 2018. 

Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.

Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Verrà data la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.

Parametri per il calcolo del credito di imposta

Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
1. imposta municipale unica – IMU;
2. tributo per i servizi indivisibili – TASI;
3. tassa sui rifiuti – TARI;
4. imposta sulla pubblicità;
5. tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
6. spese per locazione, al netto IVA;
7. spese per mutuo;
8. contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.
Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo, ai fini della quantificazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1, allegata al decreto 23 aprile 2018.

ROTTAMAZIONE QUATER – Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di pagare con definizione agevolata i debiti affidati all’Ente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Si tratta di debiti risultanti dai carichi relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”.

Con l’adesione alla Rottamazione Quater, pertanto i suddetti debiti si estinguono attraverso il pagamento del capitale, dei dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate, ma vengono integralmente stralciate le sanzioni, gli interessi, e gli aggi di riscossione.

Rientrano nella definizione anche i carichi: 

  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione.
    Sono definibili anche se si tratta di piani di pagamento“non regolari” per i quali non si è ancora verificata la decadenza. In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all’importo residuo, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione;
  • già oggetto di una precedente“Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento (cfr. comma 249 dell’art. 1 cit.). Si tratta di:
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (rottamazioneex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1/1 al 30/9/2017 (rottamazione-bisex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (rottamazione-terex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (saldo e stralcioex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
    • riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (rottamazione-tere “saldo e stralcio ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

Per quanto riguarda le multe stradali, queste non sono stralciabili, ma solamente gli interessi e gli aggi di riscossione.

Scadenze:

 Entro il 30/04/2023 l’istanza andrà presentata:

– senza spid collegandosi all’indirizzo web: https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge4.do

– con spid all’interno della propria area riservata del sito Agenzia Entrate Riscossione all’indirizzo web: https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do

Entro il 30/06/2023 l’Ente della riscossione invierà una comunicazione di accoglimento, in tal caso con il piano dei pagamenti e i moduli di pagamento precompilati, o diniego con evidenza delle motivazioni;

Entro il 31/07/2023 andrà versato l’importo previsto o in un’unica soluzione, o la prima rata ove sia stata scelta una rateazione massima in 18 rate in 5 anni. In tal caso le prime due rate (di importo pari al 10%) dovranno essere versate entro il 31/07/2023 e 30/11/2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, dovranno essere versate entro il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024. Per completezza, in caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 01/08/2023 interessi al tasso del 2% annuo.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace, pertanto se ne decade, e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Particolarità:

Nelle faq viene chiaramente specificato che i contribuenti con rottamazione ter in corso, possono evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023 poiché “la Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti Rottamazioni”. È possibile, si legge nel comunicato AdeR, presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Si segnala infine l’annullamento automatico dei singoli debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’importo è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per ulteriori informazioni https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/ultimi-provvedimenti-normativi-riscossione/legge-bilancio-2023/

 

BONUS PER LE PARTITE IVA DI 200 E 150 EURO

Bonus 200 euro
È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che prevede l’erogazione di 200 euro una tantum a liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private, e a liberi professionisti generici, artigiani e commercianti iscritti all’Inps, che possiedano i seguenti requisiti:
– Reddito netto percepito nel 2021 inferiore a 35.000 euro;
– Avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale di appartenenza entro il 18.05.2022;
– Partita iva attiva alla data del 18.05.2022;
– Comunicazione di inizio attività eseguita in Camera di Commercio entro il 18.05.2022 (solo per artigiani e commercianti);
– Avvenuta esecuzione entro il 18.05.2022 di almeno un versamento obbligatorio all’istituto previdenziale di appartenenza, relativo a periodi dal 2020 in poi.
Ciascun soggetto interessato presenta al proprio istituto previdenziale di riferimento la domanda, che deve essere corredata dall’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti, sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (indennità di 200 euro per dipendenti e pensionati);
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore (18.05.2022) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza private per gli iscritti ad albi professionali;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità non scaduto, e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Nota bene:
1) in ordine al requisito reddituale (reddito inferiore a 35.000 euro) dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi se percepiti nel 2021: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione, e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
2) Laddove dai controlli effettuati dai rispettivi istituti eroganti emergano dichiarazioni mendaci, oltre alla rilevanza penale delle stesse verrà avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite;
3) La domanda è stata ufficialmente dichiarata presentabile dal 26.09.2022 al 30.11.2022, e non è previsto il meccanismo del “click day”, pertanto tutti gli aventi diritto potranno accedere al beneficio.

Ulteriore bonus 150 euro

Il D.L. 144/2022 c.d. Decreto Aiuti-ter (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre) ha previsto un ulteriore bonus di 150 euro ma solo per coloro che, fermi restando tutti gli altri requisiti del bonus di 200 euro, nel 2021 hanno percepito un reddito netto non superiore a 20.000 euro. Tale bonus può essere richiesto nella stessa domanda per il bonus di 200 euro.

Per gli Spett.li Clienti che, in luogo della presentazione delle domande in proprio o tramite caf/patronato, volessero conferire apposito incarico allo Studio, si prega di effettuarne specifica richiesta entro e non oltre venerdì 7 ottobre 2022, al fine di consentire la corretta gestione delle pratiche in oggetto.

Bonus idrico: richieste online dal 17 febbraio 2022

Scatta alle 12 di domani, giovedì 17 febbraio 2022, la possibilità di richiedere il “bonus idrico”, cioè il rimborso, fino a un massimo di mille euro, delle spese sostenute nel 2021 per il risparmio delle risorse idriche. Le domande potranno essere trasmesse attraverso l’apposita piattaforma online predisposta dal ministero della Transizione ecologica. L’inserimento di dati e allegati deve essere completato entro 30 minuti, poi nelle tre ore successive all’invio positivo della domanda sarà possibile eventualmente rettificare i dati e i documenti già inseriti, ma il rimborso verrà escluso se la richiesta risulta incompleta di informazioni e/o degli allegati richiesti. L’annuncio è sul sito del Mite, ed il consiglio è di fare in fretta perché esaurite le somme stanziate, il bonus sfumerà.

L’incentivo, introdotto dall’articolo 1, commi da 61 a 65 del Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e attuato dal Dm n. 395//2021, con il quale sono stati individuati i destinatari e definiti i criteri per l’ammissione al beneficio, come detto è riconosciuto nel limite massimo di mille euro per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di efficientamento idrico, descritti all’articolo 3, comma 2, del richiamato decreto ministeriale. Per finanziare questa misura, il Bilancio 2021 ha istituito nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ora ministero della Transizione ecologica, un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2021.

Appare evidente che chi clicca prima ha maggiore possibilità di assicurarsi il rimborso, in quanto le istanze, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il Ministero, per completezza, ricorda anche che possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso del 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. E che il bonus idrico potrà essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, è alternativo e non cumulabile in relazione alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni fiscali relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Contributo a fondo perduto – Decreto Sostegni

Il Decreto Sostegni – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso 19 marzo 2021, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore di imprese e professionisti mediante lo stanziamento di contributi a fondo perduto, ed è stato pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021.

Risultano anche pubblicate in data 23 marzo 2021 le specifiche istruzioni procedurali da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’inoltro delle domande da parte dei contribuenti o dei propri consulenti incaricati.

Si evidenziano le caratteristiche del nuovo contributo a fondo perduto:

esso spetta al ricorrere di una prima fondamentale condizione: che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Nel caso di contribuenti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (in tal caso spetta il contributo minimo di € 1.000 per i lavoratori autonomi e di € 2.000 per le imprese).

Come si determina il contributo a fondo perduto:

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Esempio di calcolo:

Si assumono i seguenti dati preliminari:

  • fatturato 2019 pari a euro 100.000;
  • fatturato 2020 pari a euro 50.000;
  1. Risulta rispettato il primo fondamentale requisito, la presenza di perdita di fatturato di almeno il 30%.
  2. Occorre pertanto calcolare la media mensile del fatturato di ciascuno dei due anni: la media mensile 2019 è pari a 8.333,33 euro (100.000/12) mentre la media mensile del 2020 è pari a 4.166,66 euro (50.000/12).

La differenza tra le due medie è di euro 4.166,67 (8.333,33 meno 4.166,66 euro).

Il contributo spettante è pari a euro 2.500 cioè la differenza di euro 4.166,67 moltiplicata per il 60% previsto per lo scaglione fino a 100.000 euro di fatturato 2019. Quindi 2.500 euro di contributo a fronte di una perdita di fatturato di 50.000 euro, in pratica in questo esempio il 5% del minor fatturato.

Il nostro studio potrà assistere tutti gli Spettabili Clienti al fine di poter valutare ed eventualmente accedere al contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

L’occasione è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.

Dott. Davide Lucchese

Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese

Immediatamente operativi i provvedimenti del decreto “Cura Italia” che ampliano e semplificano l’intervento del Fondo di garanzia, lo strumento agevolativo per l’accesso al credito delle Pmi gestito da Mediocredito Centrale. Il Consiglio di gestione ha deliberato l’adozione delle misure necessarie per l’applicazione delle numerose disposizioni previste dall’art. 49 del Decreto-Legge del 2020 n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).

Molte sono le novità introdotte dal decreto. La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura). Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario), a condizione che ci sia erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo.

Viene inoltre estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici, anche in presenza di esposizioni debitorie non-performing e di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. La valutazione della probabilità di inadempimento ai fini dell’ammissibilità è effettuata sulla base del solo modulo economico-finanziario del modello di rating (nei casi in cui la normativa prevede la sua applicazione).

E’ annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto. Sono, infine, ammessi i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).

Impresa 4.0: le agevolazioni fiscali per il 2020

Il 2020 ha portato un rinnovamento delle agevolazioni a supporto dei processi di trasformazione digitale delle imprese. Per gli investimenti in beni strumentali, il posto del super ed iper ammortamento è stato preso da tre nuovi crediti d’imposta. Ci sono, inoltre, nuovi bonus per l’attività di ricerca, innovazione e design. Per la formazione del personale relativamente alle materie inerenti il processo di trasformazione tecnologica e digitale, rimane il bonus formazione 4.0, con diverse novità. Anche la Nuova Sabatini si è rinnovata, con la previsione di due nuovi contributi: uno per gli investimenti innovativi realizzati nelle regioni del Sud e l’altro per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale.

Sono queste le agevolazioni disponibili nel 2020 a favore delle imprese per sostenerle nel processo di trasformazione digitale.

Investimenti in beni strumentali

Il 2020 ha segnato l’avvio dei nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che hanno sostituito il super e l’iperammortamento. Possono fruirne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, e, per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali ordinari non Industria 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni. Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei crediti d’imposta anche i soggetti in perdita e in regime forfettario, esclusi invece dal super/iperammortamento.
Il beneficio ottenibile dipende dalla tipologia di beni agevolabili. In particolare:
– per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali Industria 4.0, il credito d’imposta spetta nella misura del 40% del costo di acquisizione, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
– per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali Industria 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, anche mediante soluzioni di cloud computing), il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 15% del costo di acquisizione, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro;
– per investimenti aventi ad oggetto beni materiali strumentali nuovi “ordinari” (non Industria 4.0), il credito di imposta è attribuito nella misura del 6% del costo di acquisizione, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Tutti e tre i crediti d’imposta si applicano agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ne sono esclusi gli investimenti ammissibili al super ed iperammortamento, ossia gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, nel caso di super ammortamento, ovvero dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 nel caso di iperammortamento, per i quali entro il 31 dicembre 2019 l’ordine è stato accettato dal venditore e sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ricerca, innovazione e design

Con il nuovo anno sono in vigore anche i nuovi crediti d’imposta per attività di ricerca, innovazione e design.
Ne possono beneficiare tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari:
– per attività di ricerca e sviluppo fondamentaleindustriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico: al 12% delle spese sostenute (al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese), fino a un massimo di 3 milioni di euro;
– per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati: al 6% delle spese sostenute (al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese), nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
– per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: al 10% delle spese sostenute (al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese), nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
– per le attività di design e ideazione estetica: al 6% delle spese sostenute (al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese), nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Bonus formazione 4.0

Per la formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale, le imprese anche nel 2020 possono continuare a contare sul bonus formazione 4.0, confermato per un ulteriore anno dalla legge di Bilancio 2020, ma con diverse novità rispetto al 2019. Le principali innovazioni hanno riguardato:
– gli adempimenti richiesti per accedere al credito d’imposta, con l’eliminazione dell’obbligo della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
– l’ampliamento della platea dei soggetti formatori, con l’ammissione anche degli Istituti Tecnici Superiori;
– la misura e l’importo massimo del credito d’imposta spettante. Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il credito di imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili (nel limite massimo annuale di 300.000 euro) per le piccole imprese, del 40% (nel limite massimo annuale di 250.000 euro) per le medie imprese e del 30% (nel limite massimo annuale di 250.000 euro) per le grandi imprese. Con la nuova disciplina inoltre, il credito d’imposta sarà riconosciuto, fermi restando i limiti massimi annuali, nella misura del 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

Nuova Sabatini

Novità anche per la Nuova Sabatini. Lo strumento agevolativo riservato alle PMI – che prevede un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti (bancari o in leasing) destinati all’acquisto di attrezzatureimpiantibeni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali – dal 2020 si arricchisce di due nuovi contributi:
– un contributo, pari al 5,5%, riservato alle micro e piccole imprese che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
– un contributo, pari al 3,575%, per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Restano i contributi “storici”: il contributo del 3,575% per gli investimenti in tecnologie “Industria 4.0” e del 2,75% per gli investimenti “ordinari” (investimenti diversi dagli investimenti Industria 4.0).

Pubblicati dal MISE i bandi Brevetti+, Marchi+, Disegni+

Nella giornata di ieri, 03.12.2019, il Mise ha pubblicato cinque bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e per il trasferimento tecnologico delle attività di R&S dal mondo della ricerca al mondo imprenditoriale, per cui sono stanziate risorse finanziarie per complessivi euro 50 milioni.

Il pacchetto di misure si rivolge:

  • alle Pmi, con la finalità di facilitare e promuovere la tutela della proprietà intellettuale e del know how aziendale sottoforma di invenzioni industriali, marchi e disegni;
  • alle Università e agli enti pubblici di ricerca, con la finalità di agevolare il trasferimento dei risultati delle attività di R&S in ambito industriale.

Più precisamente si tratta dei seguenti incentivi rivolti alle Pmi:

  • Bando Brevetti+, finalizzato alla valorizzazione dei brevetti, con risorse destinate pari a 21,8 milioni di euro, cui potranno aggiungersi le risorse del PON Imprese e Competitività a favore delle iniziative localizzate nelle regioni meno sviluppate, gestito da Invitalia;
  • Bando Marchi+3, finalizzato alla valorizzazione dei brevetti, con risorse destinate pari a 3,5 milioni di euro, gestito da Unioncamere;
  • Bando Disegni+4, finalizzato alla valorizzazione dei disegni e modelli industriali, con risorse destinate pari a 13 milioni di euro, gestito da Unioncamere.

Le misure rivolte alle Università e agli enti pubblici di ricerca sono le seguenti:

  • Bando Utt, progetti di potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico, a cui sono destinate risorse per 7 milioni di euro oltre a 555 mila euro cofinanziati dal Ministero della salute, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mise;
  • Bando Poc, Progetti Proof of Concept (PoC) destinati alla valorizzazione dei brevetti, a cui sono destinate risorse per 5,3 milioni di euro, gestiti da Invitalia.

Le misure Brevetti+, Marchi+3 e Disegni+4, rispondono ad un preciso intento del legislatore, manifestato nell’articolo 32, comma 11, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale attraverso il rifinanziamento annuale dei bandi relativi alle omonime misure, già operanti ed attuate tramite soggetti gestori.

La misura Brevetti+ mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle Pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale.

I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le start up innovative.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi a:

  • industrializzazione e ingegnerizzazione;
  • organizzazione e sviluppo;
  • trasferimento tecnologico.

Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 30.01.2020 e fino ad esaurimento delle risorse.

La misura Marchi+3 mira a favorire e incentivare la registrazione di marchi dell’Unione europea ed internazionali.

I beneficiari potenziali sono imprese di micro, piccola e media dimensione.

L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dalle ore 9.00 del 30.03.2020 e fino a esaurimento delle risorse.

La misura Disegni+4 mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle Pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.

I beneficiari potenziali sono imprese di micro, piccola e media dimensione.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:

  • la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato;
  • la commercializzazione di un disegno/modello registrato.

I disegni e modelli oggetto di valorizzazione sono quelli registrati a decorrere dal 01.01.2018.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dalle ore 9.00 del 27.02.2020 e fino a esaurimento delle risorse.

Il Bando Utt finanzia i progetti per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico al fine di intensificare i flussi di trasferimento tecnologico dalle Università e centri di ricerca verso il sistema delle imprese. I beneficiari possono essere Università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le domande di concessione devono essere presentate alla Direzione Generale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mise a partire dal 16.12.2019 fino al 14.02.2020.

Il Bando Poc finanzia programmi di valorizzazione di brevetti, attraverso progetti Proof of Concept (PoC), al fine di innalzare il livello di maturità tecnologica delle invenzioni brevettate da soggetti appartenenti al mondo della ricerca.

I beneficiari possono essere Università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le domande di concessione devono essere presentate ad Invitalia dal 13.01.2020 al 27.02.2020.

 

Per una consulenza dettagliata circa l’eventuale accesso alle misure agevolative indicate, o per un’analisi preliminare, è possibile contattare lo studio, e concordare un appuntamento.