Bonus idrico: richieste online dal 17 febbraio 2022

Scatta alle 12 di domani, giovedì 17 febbraio 2022, la possibilità di richiedere il “bonus idrico”, cioè il rimborso, fino a un massimo di mille euro, delle spese sostenute nel 2021 per il risparmio delle risorse idriche. Le domande potranno essere trasmesse attraverso l’apposita piattaforma online predisposta dal ministero della Transizione ecologica. L’inserimento di dati e allegati deve essere completato entro 30 minuti, poi nelle tre ore successive all’invio positivo della domanda sarà possibile eventualmente rettificare i dati e i documenti già inseriti, ma il rimborso verrà escluso se la richiesta risulta incompleta di informazioni e/o degli allegati richiesti. L’annuncio è sul sito del Mite, ed il consiglio è di fare in fretta perché esaurite le somme stanziate, il bonus sfumerà.

L’incentivo, introdotto dall’articolo 1, commi da 61 a 65 del Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e attuato dal Dm n. 395//2021, con il quale sono stati individuati i destinatari e definiti i criteri per l’ammissione al beneficio, come detto è riconosciuto nel limite massimo di mille euro per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di efficientamento idrico, descritti all’articolo 3, comma 2, del richiamato decreto ministeriale. Per finanziare questa misura, il Bilancio 2021 ha istituito nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ora ministero della Transizione ecologica, un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2021.

Appare evidente che chi clicca prima ha maggiore possibilità di assicurarsi il rimborso, in quanto le istanze, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il Ministero, per completezza, ricorda anche che possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso del 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. E che il bonus idrico potrà essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, è alternativo e non cumulabile in relazione alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni fiscali relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Contributo a fondo perduto – Decreto Sostegni

Il Decreto Sostegni – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso 19 marzo 2021, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore di imprese e professionisti mediante lo stanziamento di contributi a fondo perduto, ed è stato pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021.

Risultano anche pubblicate in data 23 marzo 2021 le specifiche istruzioni procedurali da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’inoltro delle domande da parte dei contribuenti o dei propri consulenti incaricati.

Si evidenziano le caratteristiche del nuovo contributo a fondo perduto:

esso spetta al ricorrere di una prima fondamentale condizione: che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Nel caso di contribuenti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (in tal caso spetta il contributo minimo di € 1.000 per i lavoratori autonomi e di € 2.000 per le imprese).

Come si determina il contributo a fondo perduto:

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Esempio di calcolo:

Si assumono i seguenti dati preliminari:

  • fatturato 2019 pari a euro 100.000;
  • fatturato 2020 pari a euro 50.000;
  1. Risulta rispettato il primo fondamentale requisito, la presenza di perdita di fatturato di almeno il 30%.
  2. Occorre pertanto calcolare la media mensile del fatturato di ciascuno dei due anni: la media mensile 2019 è pari a 8.333,33 euro (100.000/12) mentre la media mensile del 2020 è pari a 4.166,66 euro (50.000/12).

La differenza tra le due medie è di euro 4.166,67 (8.333,33 meno 4.166,66 euro).

Il contributo spettante è pari a euro 2.500 cioè la differenza di euro 4.166,67 moltiplicata per il 60% previsto per lo scaglione fino a 100.000 euro di fatturato 2019. Quindi 2.500 euro di contributo a fronte di una perdita di fatturato di 50.000 euro, in pratica in questo esempio il 5% del minor fatturato.

Il nostro studio potrà assistere tutti gli Spettabili Clienti al fine di poter valutare ed eventualmente accedere al contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

L’occasione è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.

Dott. Davide Lucchese

Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese

Immediatamente operativi i provvedimenti del decreto “Cura Italia” che ampliano e semplificano l’intervento del Fondo di garanzia, lo strumento agevolativo per l’accesso al credito delle Pmi gestito da Mediocredito Centrale. Il Consiglio di gestione ha deliberato l’adozione delle misure necessarie per l’applicazione delle numerose disposizioni previste dall’art. 49 del Decreto-Legge del 2020 n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).

Molte sono le novità introdotte dal decreto. La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura). Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario), a condizione che ci sia erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo.

Viene inoltre estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici, anche in presenza di esposizioni debitorie non-performing e di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. La valutazione della probabilità di inadempimento ai fini dell’ammissibilità è effettuata sulla base del solo modulo economico-finanziario del modello di rating (nei casi in cui la normativa prevede la sua applicazione).

E’ annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto. Sono, infine, ammessi i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).