Dal 01.01.2025 i distacchi di personale stipulati o rinnovati andranno assoggettati ad iva, in base all’art. 16-ter del DL n 16.9.2024, n. 2024, n. 131.

Da tale data è stato infatti abrogato il comma 35, dell’art. 8 della L. 11.3.1988, n. 67, secondo il quale “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Viene in ogni caso fatto salvo il comportamento adottato precedentemente all’entrata in vigore della nuova norma, sia che:

  • si sia scelto di applicare la precedente regola di irrilevanza ai fini dell’IVA;
  • si sia scelto di addebitare l’IVA sulle fatture a tal fine emesse, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11.1.3.2020, nella causa C-94/19, con la quale è stata dichiarata l’incompatibilità della norma Italiana con l’ordinamento dell’Unione Europea.

Si specifica che le somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale fino al 31.12.2024 potevano non essere assoggettate ad iva a condizione che fossero commisurate al rimborso esclusivo del relativo costo. L’iva invece andava applicata laddove fosse stata applicata una maggiorazione rispetto al costo vivo sostenuto.