Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 53 del 4 aprile 2019 il c.d. decreto crescita (decreto con misure urgenti per la crescita economica).
Una delle novità di quest’anno è che dal 2019 i contribuenti che applicano il regime forfettario potranno avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori, dopo che la Legge di bilancio 2019 ha rimosso la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l’accesso al regime forfettario. Nel decreto crescita viene chiarito che i contribuenti che applicano il regime forfettario devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
La disposizione semplifica per i lavoratori interessati la gestione degli adempimenti fiscali, evitando ai medesimi l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l’Irpef, nonché le addizionali regionali e comunali. Peraltro, dal punto di vista degli adempimenti del datore di lavoro, questi ha già, comunque, l’obbligo di liquidare mensilmente i contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore, di versarli tramite modello F24, nonché di presentare tutte le relative comunicazioni previdenziali e assicurative agli enti di pertinenza. Conseguentemente per il datore di lavoro, non si configura un sostanziale aggravio di adempimenti.
Allo scopo di rendere, per il lavoratore, maggiormente sostenibile l’impatto delle ritenute fiscali per i primi mesi del 2019, la disposizione prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.
Analoga disposizione viene prevista per i contribuenti che ricadranno nel nuovo regime sostitutivo introdotto dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), applicabile nel caso di ricavi/compensi tra euro 65.001 e 100.000. Infatti al comma 3 dell’art. 5 la norma integra la disciplina dell’imposta sostitutiva introdotta per esercenti attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale, di cui all’articolo 1, comma 17 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (disposizione la cui efficacia è rinviata al 2020) chiarendo che i contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.