Dal 21 dicembre scorso vige l’obbligo di comunicazione preventiva, come stabilito dalla L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Più precisamente, viene disposto che, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori deve essere preceduto dalla preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
La sua inosservanza è punita con una sanzione da Euro 500 ad Euro 2.500 è può determinare, in fase ispettiva, anche una sospensione dell’attività. Non ci sono ancora indicazioni puntuali circa le modalità operative di tale adempimento, per cui per ora occorre riferirsi alle specifiche regole dettate in materia di lavoro intermittente. La comunicazione preventiva, pertanto, dovrà essere effettuata alternativamente: attraverso il servizio informatico del portale Cliclavoro; via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti(reperibile nel portale Cliclavoro), all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it; invio tramite SMS al numero 3399942256, esclusivamente in caso di prestazione da effettuarsi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, solo per le aziende abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente e previa registrazione del numero di cellulare utilizzato per l’invio.