Via libera al credito d’imposta sulla locazione di immobili

Il credito di imposta del 60% sui canoni di locazione pagati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per gli immobili ad uso non abitativo  ex art.28 del DL 34/2020 può essere già utilizzato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6920”o può essere ceduto al locatore come “sconto”su canone. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.14 del 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il codice tributo con risoluzione n.32. 
Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, inclusi i soggetti che applicano il regime forfettario. Non hanno invece diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi. Condizione essenziale è che i soggetti indicati abbiano avuto, per ciascun mese per il quale intendono richiedere il credito d’imposta (marzo, aprile e maggio 2020) un calo del fatturato d’impresa o dei compensi professionali di almeno il 50%, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Quanto alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa, o in alternativa può essere ceduto.
Il credito di imposta è utilizzabile solo successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. A tal fine nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, occorre indicare il codice tributo “6920”.
Il credito di imposta può essere fruito anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa. E’ quindi necessario che il canone risulti pagato nel 2020.
Nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolati si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi di imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso. La circolare precisa che, in alternativa, il credito di imposta può essere ceduto al locatore/concedente “ a titolo di pagamento del canone”. Il credito di imposta può essere ceduto anche ad altri soggetti , compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità attuative della cessione dei crediti d’imposta saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art.122 del DL 34/2020).

Dispositivi di Protezione (DPI) – Invitalia ne rimborsa le spese

Con il bando Impresa Sicura è possibile prenotare dal prossimo 11 maggio il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei DPI per i propri dipendenti.

Il bando di Invitalia, consente alle imprese di ottenere il rimborso per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali per i propri dipendenti effettuato tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda.

CLICCA QUI PER CONSULTARE IL BANDO

Impresa Sicura è un intervento disposto in base alle prescrizioni del Decreto Cura Italia – convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 con lo scopo di garantire la continuità in sicurezza dei processi produttivi.

Vediamo a chi è rivolto, a quanto ammonta il rimborso e come presentare la richiesta.

Possono partecipare al bando tutte le imprese, indipendentemente da dimensione, forma giuridica e settore economico di attività che, alla data di presentazione della domanda di rimborso abbiano i seguenti requisiti:

  • Siano regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese
  • Abbiano sede principale o secondaria sul territorio nazionale
  • Siano in pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Il rimborso è ottenibile nelle misure stabilite dal bando e in particolare:

  • 500 euro per ciascun addetto
  • fino a un massimo di 150.000 euro per impresa.

Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili, e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, che ammonta a 50 milioni di euro.

È possibile chiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra la data del 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. Nel dettaglio le spese agevolate consistono in:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovra-scarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

La procedura per ottenere il rimborso è la seguente:

  1. Prima fase, prenotazione del rimborso inviando domanda dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato;
  2. Seconda fase, pubblicazione sul sito di Invitalia dell’elenco delle prenotazioni ammesse e in ordine cronologico e di quelle non ammissibili;
  3. Terza fase, nell’elenco delle imprese ammesse sarà annotato un invito a presentare ulteriore domanda di rimborso con le modalità previste dal bando ossia dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che verrà attivata sul sito web dell’Agenzia.

Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese

Immediatamente operativi i provvedimenti del decreto “Cura Italia” che ampliano e semplificano l’intervento del Fondo di garanzia, lo strumento agevolativo per l’accesso al credito delle Pmi gestito da Mediocredito Centrale. Il Consiglio di gestione ha deliberato l’adozione delle misure necessarie per l’applicazione delle numerose disposizioni previste dall’art. 49 del Decreto-Legge del 2020 n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).

Molte sono le novità introdotte dal decreto. La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura). Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario), a condizione che ci sia erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo.

Viene inoltre estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici, anche in presenza di esposizioni debitorie non-performing e di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. La valutazione della probabilità di inadempimento ai fini dell’ammissibilità è effettuata sulla base del solo modulo economico-finanziario del modello di rating (nei casi in cui la normativa prevede la sua applicazione).

E’ annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto. Sono, infine, ammessi i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).

Vendite per corrispondenza ed E-commerce: principi generali, fatturazione e tassazione.

Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro a cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari, e che non hanno optato per l’applicazione della stessa, costituiscono operazioni non imponibili in Italia ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera b del DL 331/1993.

Ambito oggettivo: vendite a distanza e commercio elettronico
In merito all’ambito oggettivo delle vendite a distanza, si deve trattare di beni mobili con le seguenti esclusioni:

  • beni soggetti ad accisa
  • mezzi di trasporto nuovi
  • beni da installare, montare ed assemblare nello Stato del committente Ue.

Secondo la prassi (risoluzione 274/E/2009) anche la vendita di beni tramite internet (E-commerce) rientra nella disciplina in questione.

Il commercio elettronico può prevedere

  • la cessione “fisica” di beni materiali e quindi il Web è semplicemente strumento per la visione, la conclusione del contratto e il pagamento del bene che però viene consegnato al cliente in modo tradizionale (ai fini iva siamo in presenza di una cessione di beni) e si parla quindi di commercio elettronico indiretto;
  • la cessione elettronica (cosiddetto download) di beni quali programmi immagini, testi, informazioni (ai fini iva siamo in presenza di prestazioni di servizi) e si parla in questo caso di commercio elettronico diretto.

Il commercio elettronico indiretto è assimilato ai fini della disciplina iva, alle vendite per corrispondenza e com’è noto per poter riscontrare la fattispecie prospettata dal citato articolo 41 è necessaria la sussistenza di due requisiti e nello specifico:

  • l’acquirente comunitario non deve essere un soggetto passivo d’imposta (deve quindi essere un consumatore finale, enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti di imposta);
  • il trasporto deve essere a carico del cedente (o da terzi per suo conto).

In merito alle vendite per corrispondenza (e dunque al commercio elettronico indiretto) come disposto all’art. 22 comma 1 del DPR 633/1972 non è obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente e non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Ne consegue che, rimanendo nell’ambito delle cessioni a privati consumatori, sarà sufficiente l’annotazione dell’operazione sul registro dei corrispettivi (ai sensi dell’art. 24 DPR 633/1972) ed eventualmente insieme al registro dei corrispettivi l’istituzione del registro delle fatture emesse (articolo 23 del DPR 633/1972).

Vendite a distanza: esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi
Riguardo l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi e in particolare per quanto riguardo l’ambito degli esoneri da tali adempimenti, l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta n. 198 del 19 giugno 2019, ha fornito importanti chiarimenti in relazione ai soggetti che, appunto svolgono attività di e commerce ed in particolare ecommerce indiretto. Nello specifico ha affermato che “le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di Iva ed i chiarimenti già forniti in passato”. In tal modo ha fatto riferimento a quanto già evidenziato nella citata risoluzione 274 del 2009: alle vendita per corrispondenza “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.“

In sintesi, quindi i corrispettivi derivati dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico fermi restando invece gli obblighi di annotazione già citati.

Quindi laddove la vendita sia esercitata sia con negozio fisico che on line, nel primo caso alternativamente si potrà:

  • emettere solo fattura (facoltativa)
  • emettere solo scontrini (ma a richiesta del cliente si dovrà procedere ad emettere fattura)
  • emettere sia scontrini sia fatture.

Nel secondo caso la società potrà beneficiare dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi.

Tassazione iva nelle vendite per corrispondenza
Passando ora alla tassazione delle vendite per corrispondenza in ambito comunitario si possono avere diverse ipotesi (si parla ovviamente di vendite a privati):

a) l’iva è regolarmente addebitata in fattura e quindi versata dal cedente in Italia, nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non abbia superato, nell’anno solare precedente, e non superi in quello in corso, la soglia di €. 10.000 ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato membro;
b) l’iva è corrisposta dal cedente nello stato di destinazione in base ad un’opzione. Sostanzialmente pur non superando le vendite nello Stato membro, la soglia di rilevanza, è prevista la possibilità di un’opzione da esercitare nella dichiarazione relativa all’anno precedente (ovviamente quadro VO) per applicare l’imposta in quello Stato membro. L’opzione (vincolante per un triennio) può essere esercitata anche nella dichiarazione di inizio attività e in ogni caso anteriormente alla prima operazione. La modalità di esercizio dell’opzione chiaramente influisce sulla decorrenza e quindi gli effetti decorrono o dal primo gennaio (dell’anno in corso) se esercitata nella dichiarazione, o dal momento dell’esercizio negli altri casi;
c) l’iva è invece corrisposta dal cedente nel paese di destinazione qualora le vendite dell’impresa italiana in tale stato superino le soglie fissate (senza applicazione di alcuna opzione). È necessario dunque che il soggetto cedente nomini un rappresentante fiscale, o si identifichi direttamente in tale Stato, per gli adempimenti necessari. In caso di superamento della soglia in corso d’anno la cessione che determina il superamento dovrà essere tassata nel paese di destinazione.
In merito alla soglia si chiarisce che:

  • la soglia è riferita alle vendite eseguite in un singolo stato e quindi il soggetto si deve identificare solo in quegli stati in cui le vendite hanno superato la soglia
  • in caso di superamento della soglia in corso d’anno la cessione che determina il superamento dovrà essere tassata nel paese di destinazione.

Ulteriormente si osserva come l’opzione per la tassazione nello stato membro del committente si debba esercitare per singolo stato.

Nell’ipotesi di cessioni verso soggetti residenti fuori dal territorio comunitario (indipendentemente che siano soggetti passivi o meno) saremo sempre in presenza di esportazioni, e quindi vige l’obbligo di fattura non imponibile in base all’art. 8 primo comma lettera a, del DPR 633/1972.

 

 

Impresa 4.0: le agevolazioni fiscali per il 2020

Il 2020 ha portato un rinnovamento delle agevolazioni a supporto dei processi di trasformazione digitale delle imprese. Per gli investimenti in beni strumentali, il posto del super ed iper ammortamento è stato preso da tre nuovi crediti d’imposta. Ci sono, inoltre, nuovi bonus per l’attività di ricerca, innovazione e design. Per la formazione del personale relativamente alle materie inerenti il processo di trasformazione tecnologica e digitale, rimane il bonus formazione 4.0, con diverse novità. Anche la Nuova Sabatini si è rinnovata, con la previsione di due nuovi contributi: uno per gli investimenti innovativi realizzati nelle regioni del Sud e l’altro per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale.

Sono queste le agevolazioni disponibili nel 2020 a favore delle imprese per sostenerle nel processo di trasformazione digitale.

Investimenti in beni strumentali

Il 2020 ha segnato l’avvio dei nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che hanno sostituito il super e l’iperammortamento. Possono fruirne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, e, per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali ordinari non Industria 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni. Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei crediti d’imposta anche i soggetti in perdita e in regime forfettario, esclusi invece dal super/iperammortamento.
Il beneficio ottenibile dipende dalla tipologia di beni agevolabili. In particolare:
– per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali Industria 4.0, il credito d’imposta spetta nella misura del 40% del costo di acquisizione, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
– per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali Industria 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, anche mediante soluzioni di cloud computing), il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 15% del costo di acquisizione, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro;
– per investimenti aventi ad oggetto beni materiali strumentali nuovi “ordinari” (non Industria 4.0), il credito di imposta è attribuito nella misura del 6% del costo di acquisizione, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Tutti e tre i crediti d’imposta si applicano agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ne sono esclusi gli investimenti ammissibili al super ed iperammortamento, ossia gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, nel caso di super ammortamento, ovvero dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 nel caso di iperammortamento, per i quali entro il 31 dicembre 2019 l’ordine è stato accettato dal venditore e sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ricerca, innovazione e design

Con il nuovo anno sono in vigore anche i nuovi crediti d’imposta per attività di ricerca, innovazione e design.
Ne possono beneficiare tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari:
– per attività di ricerca e sviluppo fondamentaleindustriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico: al 12% delle spese sostenute (al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese), fino a un massimo di 3 milioni di euro;
– per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati: al 6% delle spese sostenute (al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese), nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
– per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: al 10% delle spese sostenute (al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese), nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
– per le attività di design e ideazione estetica: al 6% delle spese sostenute (al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese), nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Bonus formazione 4.0

Per la formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale, le imprese anche nel 2020 possono continuare a contare sul bonus formazione 4.0, confermato per un ulteriore anno dalla legge di Bilancio 2020, ma con diverse novità rispetto al 2019. Le principali innovazioni hanno riguardato:
– gli adempimenti richiesti per accedere al credito d’imposta, con l’eliminazione dell’obbligo della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
– l’ampliamento della platea dei soggetti formatori, con l’ammissione anche degli Istituti Tecnici Superiori;
– la misura e l’importo massimo del credito d’imposta spettante. Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il credito di imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili (nel limite massimo annuale di 300.000 euro) per le piccole imprese, del 40% (nel limite massimo annuale di 250.000 euro) per le medie imprese e del 30% (nel limite massimo annuale di 250.000 euro) per le grandi imprese. Con la nuova disciplina inoltre, il credito d’imposta sarà riconosciuto, fermi restando i limiti massimi annuali, nella misura del 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

Nuova Sabatini

Novità anche per la Nuova Sabatini. Lo strumento agevolativo riservato alle PMI – che prevede un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti (bancari o in leasing) destinati all’acquisto di attrezzatureimpiantibeni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali – dal 2020 si arricchisce di due nuovi contributi:
– un contributo, pari al 5,5%, riservato alle micro e piccole imprese che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
– un contributo, pari al 3,575%, per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Restano i contributi “storici”: il contributo del 3,575% per gli investimenti in tecnologie “Industria 4.0” e del 2,75% per gli investimenti “ordinari” (investimenti diversi dagli investimenti Industria 4.0).

Ritenute fiscali negli appalti: procedure, controlli e responsabilità

Nell’ambito della nuova procedura per i versamenti delle ritenute fiscali operate dalle aziende appaltatrici per i lavoratori impegnati nell’appalto, il decreto fiscale 2020 ha previsto nuovi adempimenti in capo all’appaltatore e al committente. Entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente le deleghe di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Se l’impresa appaltatrice è inadempiente, ovvero in caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice.

Il decreto fiscale 2020 (legge n. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019), all’art. 4, ha previsto una particolare procedura per i versamenti delle ritenute fiscali operate dalle aziende appaltatrici per i lavoratori impegnati nell’appalto. In considerazione dell’approssimarsi della vigenza della nuova disposizione (17 febbraio 2020), è il caso di riepilogare gli adempimenti per l’appaltatore ed il committente.

Procedura

Le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dalle eventuali imprese subappaltatrici), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Comunicazione al committente

Al fine di consentire, al committente, il riscontro e la congruità dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.
Questi i dati che dovranno essere presenti nella comunicazione dell’appaltatore al committente.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109/E/2019, ha precisato che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni da questi impartite sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Blocco del pagamento delle fatture

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 108/E/2019, ha chiarito che l’obbligo insorge con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
Sempre l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109/E/2019, rende noto che i versamenti dovranno essere effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente. Per consentire all’impresa appaltatrice di effettuare i versamenti indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, l’Agenzia istituisce il codice identificativo “09” denominato “Committente”.
Queste le modalità di compilazione dei campi della sezione “Contribuente” del modello “F24”:
– nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

Sanzione in caso di inadempimento del committente

Qualora il committente paghi i corrispettivi all’impresa appaltatrice, in assenza della comunicazione, da parte di quest’ultima, delle deleghe di pagamento o delle informazioni riguardanti i lavoratori impiegati nell’appalto, ovvero verifichi l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Esclusioni

La procedura summenzionata non si applica qualora l’impresa appaltatrice (o subappaltatrice), comunichi al committente, allegando la relativa certificazione dell’Agenzia delle Entrate (valida per i 4 mesi successivi alla data di rilascio), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti requisiti:
‒ sia in attività da almeno tre anni,
‒ sia in regola con gli obblighi dichiarativi,
‒ abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
‒ non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Compensazioni

È, infine, esclusa la possibilità per le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), qualora mancanti della predetta certificazione dell’Agenzia delle Entrate, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per l’espletamento dell’appalto.
Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Spese mediche e altri oneri: divieto di pagamento in contanti dal 01.01.2020

La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili dall’IRPEF, quali ad esempio le spese mediche, ma non solo queste.  Per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sostanzialmente dal 1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti. E’ necessario pertanto procedere con il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile, ma le spese sostenute non saranno fiscalmente detraibili.

A quali generi di spese si applica l’obbligo di pagamenti tracciabili
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15 del DPR 917/86 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

– Interessi passivi mutui prima casa
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
– Spese mediche
– Veterinarie
– Funebri
– Frequenza scuole e università
– Assicurazioni rischio morte
– Erogazioni liberali
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
– Affitti studenti universitari
– Canoni abitazione principale
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Per un approfondimento più analitico dell’elenco delle spese per le quali è necessario il pagamento con sistemi tracciabili è possibile consultare l’articolo 15 del DPR 917/1986, ma il testo del comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio richiama più genericamente anche “altre disposizioni normative”, quindi, se ne deve dedurre, tutte quelle per le quali è prevista una detrazione d’imposta IRPEF del 19%. Il testo fa riferimento a “detrazioni”, quindi sembrerebbero escluse dall’obbligo le spese che danno diritto a “deduzioni” dal reddito, quali ad esempio le spese per previdenza complementare.

Due eccezioni
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica in relazione alle spese sostenute per:
l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Compensazioni in F24 solo dopo la dichiarazione

Compensazione dei crediti di ammontare superiore a 5mila euro solo dopo la presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. La conversione in legge del decreto fiscale conferma l’allineamento delle disposizioni in materia di utilizzo dei crediti derivanti da imposte dirette a quelle già previste per l’imposta sul valore aggiunto. La novità, si legge nelle schede di lettura del Senato, ha lo scopo di contrastare le indebite compensazioni dei crediti, anche mediante l’introduzione di una specifica sanzione (a tal proposito, si veda l’altro pezzo in pagina). Le nuove disposizioni si applicano ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive sui redditi e all’Irap, maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; pertanto, a differenza di quanto accadeva fino al 2019, i crediti relativi all’anno precedente non potranno più essere utilizzati, indistintamente, dal 1° gennaio ma si dovranno distinguere due casi. Il primo è quello dei crediti di ammontare inferiore a 5mila euro i quali sono liberamente utilizzabili anche senza che sia presentata la dichiarazione (quindi, nulla cambia rispetto alle regole vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto fiscale). Il secondo caso, invece, riguarda i crediti di ammontare superiore a 5mila euro per il cui utilizzo si dovrà attendere il decimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da cui il credito emerge. Ciò significa che si dovrà attendere almeno il mese di maggio (ovvero il momento a decorrere dal quale è possibile presentare la dichiarazione), ma è probabile che il tempo si allunghi. Si ricorda che, a regime, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento. La legge di conversione al decreto conferma anche l’estensione ai soggetti non titolari di partita Iva dell’obbligo di avvalersi dei canali telematici dell’agenzia delle Entrate per il pagamento delle deleghe mediante compensazione.

Il comma 49-bis dell’articolo 37 del Dl 223/2006 obbligava già i soggetti di cui al comma 49, vale a dire i titolari di partita Iva, a utilizzare i canali Entratel o Fisconline qualora intendessero avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto fiscale interviene sul comma 49-bis eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita Iva e, di fatto, estendendo l’obbligo a chiunque si avvalga della compensazione articolo 17. L’obbligo di utilizzo dei canali telematici è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro). Questi crediti erano esclusi dalla precedente formulazione del comma 49-bis; secondo la relazione illustrativa, questa misura consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l’esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi e, eventualmente, di scartare le deleghe di pagamento in caso di utilizzi non regolari. Si ricorda che l’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 riguarda la compensazione “orizzontale” ovvero quella tra crediti e debiti di diversa natura (ad esempio Iva con Irpef o Ires con Irap). La compensazione “verticale”, cioè tra crediti della stessa natura, resta esclusa da queste previsioni. Il contribuente che, ad esempio, decide di compensare un debito Irpef con un credito Irpef potrà continuare a farlo liberamente, senza soggiacere alle regole prima viste.

Pubblicati dal MISE i bandi Brevetti+, Marchi+, Disegni+

Nella giornata di ieri, 03.12.2019, il Mise ha pubblicato cinque bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e per il trasferimento tecnologico delle attività di R&S dal mondo della ricerca al mondo imprenditoriale, per cui sono stanziate risorse finanziarie per complessivi euro 50 milioni.

Il pacchetto di misure si rivolge:

  • alle Pmi, con la finalità di facilitare e promuovere la tutela della proprietà intellettuale e del know how aziendale sottoforma di invenzioni industriali, marchi e disegni;
  • alle Università e agli enti pubblici di ricerca, con la finalità di agevolare il trasferimento dei risultati delle attività di R&S in ambito industriale.

Più precisamente si tratta dei seguenti incentivi rivolti alle Pmi:

  • Bando Brevetti+, finalizzato alla valorizzazione dei brevetti, con risorse destinate pari a 21,8 milioni di euro, cui potranno aggiungersi le risorse del PON Imprese e Competitività a favore delle iniziative localizzate nelle regioni meno sviluppate, gestito da Invitalia;
  • Bando Marchi+3, finalizzato alla valorizzazione dei brevetti, con risorse destinate pari a 3,5 milioni di euro, gestito da Unioncamere;
  • Bando Disegni+4, finalizzato alla valorizzazione dei disegni e modelli industriali, con risorse destinate pari a 13 milioni di euro, gestito da Unioncamere.

Le misure rivolte alle Università e agli enti pubblici di ricerca sono le seguenti:

  • Bando Utt, progetti di potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico, a cui sono destinate risorse per 7 milioni di euro oltre a 555 mila euro cofinanziati dal Ministero della salute, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mise;
  • Bando Poc, Progetti Proof of Concept (PoC) destinati alla valorizzazione dei brevetti, a cui sono destinate risorse per 5,3 milioni di euro, gestiti da Invitalia.

Le misure Brevetti+, Marchi+3 e Disegni+4, rispondono ad un preciso intento del legislatore, manifestato nell’articolo 32, comma 11, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale attraverso il rifinanziamento annuale dei bandi relativi alle omonime misure, già operanti ed attuate tramite soggetti gestori.

La misura Brevetti+ mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle Pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale.

I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le start up innovative.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi a:

  • industrializzazione e ingegnerizzazione;
  • organizzazione e sviluppo;
  • trasferimento tecnologico.

Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 30.01.2020 e fino ad esaurimento delle risorse.

La misura Marchi+3 mira a favorire e incentivare la registrazione di marchi dell’Unione europea ed internazionali.

I beneficiari potenziali sono imprese di micro, piccola e media dimensione.

L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dalle ore 9.00 del 30.03.2020 e fino a esaurimento delle risorse.

La misura Disegni+4 mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle Pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.

I beneficiari potenziali sono imprese di micro, piccola e media dimensione.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:

  • la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato;
  • la commercializzazione di un disegno/modello registrato.

I disegni e modelli oggetto di valorizzazione sono quelli registrati a decorrere dal 01.01.2018.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dalle ore 9.00 del 27.02.2020 e fino a esaurimento delle risorse.

Il Bando Utt finanzia i progetti per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico al fine di intensificare i flussi di trasferimento tecnologico dalle Università e centri di ricerca verso il sistema delle imprese. I beneficiari possono essere Università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le domande di concessione devono essere presentate alla Direzione Generale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mise a partire dal 16.12.2019 fino al 14.02.2020.

Il Bando Poc finanzia programmi di valorizzazione di brevetti, attraverso progetti Proof of Concept (PoC), al fine di innalzare il livello di maturità tecnologica delle invenzioni brevettate da soggetti appartenenti al mondo della ricerca.

I beneficiari possono essere Università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le domande di concessione devono essere presentate ad Invitalia dal 13.01.2020 al 27.02.2020.

 

Per una consulenza dettagliata circa l’eventuale accesso alle misure agevolative indicate, o per un’analisi preliminare, è possibile contattare lo studio, e concordare un appuntamento.

Gli incentivi del Piano Impresa 4.0 nel D.D.L. di Bilancio 2020

Il disegno di Legge di Bilancio 2020 contiene sia la proroga di importanti misure agevolative a supporto del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, sia alcune novità che denotano il focus della manovra finanziaria sui temi di ecosostenibilità dello sviluppo industriale, economia circolare e potenziamento degli incentivi nelle aree del Mezzogiorno.

Resta inteso che le agevolazioni qui riepilogate potrebbero essere modificate anche in misura sostanziale nell’iter di approvazione definitiva della Legge.

Il disegno di Legge di Bilancio 2020 contiene, nel titolo V “Misure per la crescita” e nel titolo VI “Misure per il Sud”, i seguenti principali incentivi, in attesa di un’annunciata razionalizzazione e stabilizzazione delle agevolazioni fiscali del Piano Nazionale Impresa 4.0 con un orizzonte temporale pluriennale:

  • proroga senza modifiche del superammortamento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 (alle tradizionali condizioni entro il 30.06.2021);
  • proroga senza modifiche dell’iperammortamento per beni materiali e immateriali agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 (alle tradizionali condizioni entro il 31.12.2021);
  • introduzione di un inedito credito d’imposta per progetti ambientali effettuati nel triennio 2020-2022, che includano investimenti in beni 4.0;
  • proroga al 2020 senza modifiche del credito formazione 4.0;
  • rifinanziamento della Nuova Sabatini, con potenziamento del contributo statale per investimenti 4.0 nelle aree del Mezzogiorno;
  • potenziamento del credito d’imposta R&S per le sole regioni del Mezzogiorno.

 

Il quadro degli incentivi fiscali a supporto della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese italiane con le principali novità è di seguito schematizzato:

Superammortamento

Proroga agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 ed entro il 30.06.2021 alle seguenti due condizioni, da verificarsi al 31.12.2020:

  1. ordine accettato dal fornitore;
  2. pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Restano confermati:

  • l’applicazione a beni materiali strumentali nuovi, esclusi veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir;
  • la maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 30%;
  • la franchigia di 2,5 milioni di euro di investimento complessivo, oltre la quale l’agevolazione non spetta, introdotta col D.L. 34/2019 (cd. “Decreto crescita”).

 

Iperammortamento

 Proroga agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021 alle seguenti due condizioni, da verificarsi al 31.12.2020:

  1. ordine accettato dal fornitore;
  2. pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Conferma dell’applicabilità dell’agevolazione ai soli beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate in Italia.

Conferma della maggiorazione del costo di acquisizione del bene a scaglioni decrescenti al crescere dell’ammontare complessivo degli investimenti effettuati in un periodo d’imposta, introdotta per gli investimenti effettuati dal 2019 dall’articolo 1, comma 61, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019):

Ammontare degli investimenti complessivi                                         Aliquota

Fino a euro 2.500.000                                                                                  170 %

Da euro 2.500.001 a euro 10.000.000                                                       100 %

Da euro 10.000.001 a euro 20.000.000                                                       50 %

Da euro 20.000.001                                                                                            0 %

Proroga dell’iperammortamento per beni immateriali stand alone di cui all’elenco dell’allegato B della L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come integrato l’articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), con una maggiorazione del costo del 40%.

Conferma dell’esclusione, dall’ambito applicativo oggettivo, dei seguenti beni:

  • beni con coefficiente di ammortamento < 6,5% ai sensi del D.M. 31.12.1988;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni dell’allegato 3 alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).

 

Conferma sia degli adempimenti documentali di cui all’articolo 1, comma 11, L. 232/2016, sia dell’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017.

Conferma della sterilizzazione della maggiorazione del costo ai fini della determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il periodo in corso al 31.12.2020 e per quello successivo.

 

Nuovo credito d’imposta per progetti ambientali

Introduzione di un nuovo credito d’imposta per le imprese che realizzano progetti ambientali, comprendenti beni strumentali 4.0 acquistati dal 01.01.2017. L’agevolazione persegue una duplice finalità:

  • incentivare lo sviluppo industriale sostenibile per l’ambiente;
  • rafforzare la competitività delle imprese italiane premiando un utilizzo efficiente delle materie prime nei cicli produttivi.

I progetti ambientali devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti, rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
  • generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo, a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
  • generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali, a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
  • realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

 

La stesura delle linee guida per la valutazione tecnica dei progetti nel rispetto degli obiettivi è demandata all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, entro un beneficio massimo annuale di euro 60.000, dei seguenti costi di periodo funzionali al progetto:

  • competenze tecniche e privative industriali relative all’acquisizione di conoscenze e di brevetti;
  • consulenze specialistiche;
  • personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nel progetto ambientale.

 

Il credito è riconosciuto per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, utilizzabile in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese con ripartizione in 3 quote annuali di pari importo, sono previste 2 apposite certificazioni:

  • del revisore legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
  • di un ente di certificazione accreditato, che attesti la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida.

 

Formazione 4.0

Proroga al 2020 del credito d’imposta Formazione 4.0, introdotto dall’articolo 1, commi da 46 a 55, L. 205/2017 come modificato dall’articolo 1, commi 78 e seguenti, L. 145/2018:

Dimensione impresa                        Misura del credito                Limite massimo di credito annuo

Micro e piccola impresa                                50%                                              euro 300.000

Media impresa                                                  40%                                             euro 300.000

Grande impresa                                                30%                                             euro 200.000

 

Rifinanziamento Nuova Sabatini

Rifinanziamento della Nuova Sabatini per complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025.

Previsto il potenziamento del contributo statale dal 30% al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle aree del Mezzogiorno (regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), nel limite complessivo di 60 milioni di euro.

Disposta la destinazione di una quota pari al 25% di tali risorse alle Pmi a fronte di investimenti in beni a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Potenziamento del credito d’imposta R&S per il Mezzogiorno

Irrilevanza nelle aree del Mezzogiorno delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 alla misura del credito d’imposta R&S in funzione della tipologia di investimenti ammissibili sostenuti. Il credito R&S spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili in attività di R&S effettuate fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, previa autorizzazione della Commissione Europea.

 

Per una consulenza dettagliata circa l’eventuale accesso alle misure agevolative indicate, o per un’analisi preliminare, è possibile contattare lo studio, e concordare un appuntamento.

Studio Tributario Lucchese