Assemblee a distanza fino al 31 dicembre 2021, anche online

Per effetto del rimando al suo Allegato A da parte dell’articolo 6 del DL 105/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in vigore dal 23 luglio 2021, le medesime misure straordinarie previste per l’anno 2021 in tema di modalità di tenuta delle assemblee dei soci, fino ad oggi con effetti fino al 31 luglio 2021, sono prorogate al 31 dicembre 2021.

Oggetto della proroga sono le modalità di tenuta delle assemblee dei soci, che possono essere legittimamente tenute a distanza, per iscritto (elettronicamente o per corrispondenza) o in videoconferenza anche quando questa possibilità non è prevista dallo Statuto, e, nonostante non ci sia una espressa disposizione normativa, si ritiene che le medesime modalità possano essere adoperate anche dai Consigli di Amministrazione e dai Collegi Sindacali.

In talune situazioni, come ad esempio per le società quotate in borsa, la partecipazione all’assemblea dovrà avvenire attraverso il Rappresentante designato.

Per effetto dell’allineamento già effettuato in occasione del precedente rinvio al 31 luglio, la proroga interessa, con le medesime scadenze, sia gli enti commerciali che quelli non commerciali.

Nello specifico riguarda:

  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società a responsabilità limitata semplificata;
  • società cooperative;
  • mutue assicuratrici;
  • consorzi;
  • associazioni;
  • fondazioni.

Come nelle precedenti previsioni normative, viene lasciata ampio margine di manovra agli enti e ai loro amministratori sulle modalità da utilizzare per gestire in sicurezza sanitaria, a distanza, le richieste riunioni; ma sempre nel rispetto della loro legittimità, dovendosi garantire, anche con il supporto di strumenti informatici, l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza che per questo sia necessario che nel medesimo luogo si trovino il presidente, il segretario o il notaio.

Per quanto il sistema della videoconferenza appaia quello più indicato a rispondere alle richieste di partecipazione e identificazione dei partecipanti, bisogna precisare che il legislatore non individua modalità alternative per lo svolgimento delle assemblee, potendosi configurare anche una soluzione cumulativa, per permettere la più ampia espressione del voto, attraverso l’utilizzo congiunto di più modalità di partecipazione.

Starà agli amministratori, come compito implicito al loro incarico, definire quali modalità più di altre si configureranno come maggiormente idonee a perseguire le finalità indicate dal legislatore nel contesto specifico della realtà dell’ente, commerciale o non commerciale, che amministrano.

 

Bilancio e perdite significative: congelabili solo quelle del 2020

È talmente radicata l’abitudine, in Italia, a interpretare ogni norma che, talvolta, la discussione nasce anche quando il suo tenore letterale non lascia spazio a veri dubbi.

È quello che accade in questo momento sul perimetro d’applicazione dell’articolo 6 del DL 23/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020), così come modificato dall’articolo 1 comma 266 della Legge 178/2020: quella norma che dispone il congelamento per cinque esercizi delle perdite significative emerse nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

Il legislatore d’emergenza, nella straordinarietà del contesto pandemico, ha deciso di disporre una norma transitoria con l’obiettivo di sterilizzare le ordinarie disposizioni previste dal Codice Civile in conseguenza dell’emersione di perdite significative.

La norma, specialmente con la sua ultima novellazione ad opera dell’articolo 1 comma 266 della Legge 178/2020, nella sua interpretazione letterale non lascia spazio ad ambiguità, disponendo al comma 1, che “per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” non si applicano gli articoli del Codice civile in tema di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento obbligatorio per riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.

Da una lettura letterale emerge come il perimetro d’applicazione della norma in deroga sia rappresentato dalle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”. Nonostante la semplicità del dettato normativo, oggi convivono due letture della norma, una letterale, sostenuta dal MISE, e una estensiva, sostenuta principalmente, ma non solo, da Assonime: la questione più dibattuta, ma non l’unica, è se le perdite interessate siano solo quelle emerse nel bilancio 2020 o anche le successive o le precedenti.

Al dibattito si è recentemente unico il Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie che ha recentemente pubblicato sul suo sito internet 12 massime sull’argomento: la lettura della norma, anche in questo caso, è letterale.

I notai del Triveneto ritengono che possano essere oggetto di sterilizzazione solo le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020: fuori da questo perimetro temporale le previsioni del Codice civile, in tema di perdite, trovano integrale applicazione.

Tali perdite possono essere rinviate, per la copertura, dall’Assemblea che approva al bilancio, fino alla chiusura dell’esercizio 2025; il differimento, tuttavia, non rappresenta un meccanismo automatico: è una possibilità offerta dalla legge ai soci della società, i quali attraverso l’Assemblea, dovranno deliberare la propria volontà di utilizzare la deroga.

Infine, secondo i notai delle Tre Venezie, le perdite significative oggetto di congelamento sono quelle emerse nell’esercizio di riferimento, il 2020, nello specifico “tutte quelle risultanti dal conto economico di tale esercizio […] prescindendo dalla circostanza che le stesse siano riconducibili all’emergenza Covid, alla gestione caratteristica o ad altre cause”.

La posizione del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, appare in linea con il dettato letterale della norma e con la lettura offerta dal MISE.

È parere di chi scrive che, alla luce di una norma che appare chiara, di una linea interpretativa segnata da un ministero e confermata nella sua lettura da soggetti significativi, non appare prudente né opportuno estendere, senza ulteriore supporto normativo, la validità temporale di deroghe così importanti al Codice civile ad esercizi diversi da quello in corso al 31 dicembre 2020.

 

 

 

Contributo a fondo perduto – Decreto Sostegni

Il Decreto Sostegni – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso 19 marzo 2021, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore di imprese e professionisti mediante lo stanziamento di contributi a fondo perduto, ed è stato pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021.

Risultano anche pubblicate in data 23 marzo 2021 le specifiche istruzioni procedurali da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’inoltro delle domande da parte dei contribuenti o dei propri consulenti incaricati.

Si evidenziano le caratteristiche del nuovo contributo a fondo perduto:

esso spetta al ricorrere di una prima fondamentale condizione: che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Nel caso di contribuenti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (in tal caso spetta il contributo minimo di € 1.000 per i lavoratori autonomi e di € 2.000 per le imprese).

Come si determina il contributo a fondo perduto:

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Esempio di calcolo:

Si assumono i seguenti dati preliminari:

  • fatturato 2019 pari a euro 100.000;
  • fatturato 2020 pari a euro 50.000;
  1. Risulta rispettato il primo fondamentale requisito, la presenza di perdita di fatturato di almeno il 30%.
  2. Occorre pertanto calcolare la media mensile del fatturato di ciascuno dei due anni: la media mensile 2019 è pari a 8.333,33 euro (100.000/12) mentre la media mensile del 2020 è pari a 4.166,66 euro (50.000/12).

La differenza tra le due medie è di euro 4.166,67 (8.333,33 meno 4.166,66 euro).

Il contributo spettante è pari a euro 2.500 cioè la differenza di euro 4.166,67 moltiplicata per il 60% previsto per lo scaglione fino a 100.000 euro di fatturato 2019. Quindi 2.500 euro di contributo a fronte di una perdita di fatturato di 50.000 euro, in pratica in questo esempio il 5% del minor fatturato.

Il nostro studio potrà assistere tutti gli Spettabili Clienti al fine di poter valutare ed eventualmente accedere al contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

L’occasione è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.

Dott. Davide Lucchese

CUPE 2021 entro il 16 marzo: le novità del modello

La Certificazione relativa agli Utili e agli altri Proventi Equiparati corrisposti, abbreviato in CUPE, è quella certificazione che deve essere rilasciata da coloro che hanno corrisposto utili o proventi a questi equiparati nell’anno fiscale di riferimento, a coloro che li hanno percepiti.

Il perimetro di applicazione, come ratio del modello, non segue tanto coloro che hanno erogato o ricevuto questi flussi finanziari, ma è più che altro legato alla tipologia reddituale: come regola generale è soggetta alla certificazione, da effettuarsi tramite questo modello, la percezione di utili o di proventi equiparati (percepiti nell’anno fiscale interessato, secondo il principio di cassa, quindi in base alla percezione effettiva) non soggetti a tassazione definitiva, che, come tali, saranno anche oggetto di apposito spazio sul modello 770.

Di conseguenza non saranno oggetto di certificazione le medesime tipologie di proventi quando questi saranno sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposizione sostitutiva definitiva.

Per quanto riguarda la certificazione degli utili e dei proventi equiparati percepiti nell’anno fiscale 2020, i soggetti che hanno erogato questi redditi dovranno certificarli attraverso il modello ministeriale CUPE 2021, già disponibile insieme alle istruzioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale sarà possibile esporre la natura dei flussi finanziari erogati nell’anno fiscale di riferimento; i dati così certificati saranno poi riversati sui quadri SI e SK del modello 770.

Il nuovo modello presenta fondamentalmente solo due novità rispetto a quello dell’anno precedente. La prima è la nuova data di scadenza per il rilascio della certificazione, fissata al 16 marzo 2021, e quindi allineata alla data di scadenza della Certificazione Unica, della quale rappresenta un adempimento diverso ma idealmente collegato.

La seconda novità è il recepimento, da parte del modello, delle modifiche avvenute, a partire dall’anno fiscale 2020, della tassazione per trasparenza delle società semplici, come disposto dall’articolo 32-quater del DL 124/2019 e modificato dall’articolo 28 del DL 23/2020, per un approfondimento della quale si rimanda all’articolo Regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici: modifiche dal 2020.

Le istruzioni del modello CUPE 2021 a riguardo precisano tre questioni:

“sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva”;
“il regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato”;
“alle distribuzioni formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente” alla riforma del 2018.

Contributo a fondo perduto “Ristoro Lazio Irap” per imprese e autonomi

Con il bando Ristoro Lazio lrap, la Regione Lazio mette a disposizione 51 milioni di euro a fondo perduto a sostegno delle imprese e degli autonomi che nei mesi scorsi hanno subito chiusure o limitazioni dell’attività a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19.

I destinatari del contributo Ristoro Lazio Irap sono  le MPMI (micro, piccole e medie imprese) e i professionisti titolari di partita IVA, operanti nel Lazio, che sono soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 446/1997 e che svolgono una delle attività elencate nell’appendice allegata alla determinazione regionale n. 2 del 05/01/2021.

In particolare, è prevista la possibilità di richiedere un contributo fino a un massimo di 25.000 euro, in ogni caso non superiore alla rata del secondo acconto IRAP per il 2020, inizialmente dovuta dalle imprese e dai professionisti entro il 30 novembre e in alcuni casi posticipata al prossimo 30 aprile 2021.

La partecipazione al bando è possibile esclusivamente per via telematica all’indirizzo internet https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/ dalle 10.00 di lunedì 11 gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio. La domanda potrà essere firmata digitalmente o in modalità olografa.

 

Saldo IMU 2020: il punto della situazione tra esenzioni e proroghe

L’art. 8 del decreto Ristori quater ha fatto chiarezza sull’esenzione IMU viste tutte le precedenti disposizioni in merito, ed in particolare ha stabilito che le norme di esenzione (che ora ricorderemo nel dettaglio) si applicano a tutti i soggetti passivi dell’IMU che siano anche gestori dell’attività economica indicata dai codici ATECO interessati.

Ecco una sintesi delle misure che vanno ad esentare un’ampia platea di contribuenti dal versamento della seconda rata in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020.

L’art 5 del Decreto Ristori bis ha stabilito che per gli immobili situati nei comuni delle zone rosse individuate con ordinanza del ministro della salute e dall’art 3 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata IMU 2020 se si esercitano le attività commerciali di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato 2 a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori della attività.

L’art 9 del Decreto Ristori stabilisce che la seconda rata IMU 2020 non è dovuta per gli immobili e le pertinenze in cui sono esercitate le attività indicata dall’Allegato 1 e sospese per l’emergenza covid, a condizione che i possessori di immobili siano anche gestori della attività commerciale.

L’art 78 del Decreto Agosto prevede che sono esentati dal pagamento della seconda rata IMU 2020 le seguenti categorie:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate – Per questi immobili l’abolizione è prevista anche per il 2021 e 2022;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il 2020 è il primo anno di applicazione della nuova IMU, disciplinata dall’articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge n.160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

Come per la disciplina degli scorsi anni, la nuova IMU prevede che:

  • la rata di acconto sia pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019;
  • per il saldo, si provvede con un conguaglio sulla base delle aliquote che i Comuni sono tenuti a pubblicare sul portale del Mef.

A causa del covid però i termini ordinari di inserimento e pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef hanno subito delle modifiche, a seguito dei ripetuti rinvii dei termini di approvazione del bilancio di previsione.

L’ultima proroga è stata fissata al 31 ottobre e a tale termine sono stati collegati anche i termini di deliberazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ad opera dell’art. 138 del dl 34/2020, rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”. 

La coincidenza nel 31 ottobre del termine di approvazione delle nuove aliquote IMU con il termine di inserimento delle stesse nel Portale del Mef ha impedito il generalizzato rispetto di tale ultimo adempimento.

Molti Comuni hanno inserito le delibere dopo il 31 ottobre, avendole approvate a ridosso dell’ultima data disponibile.

A questa incertezza sopperisce il decreto-legge n. 125 del 2020, che riapre formalmente i termini di inserimento, assicurando l’efficacia di tutte le delibere comunali.

In particolare, l’articolo 1, comma 4-quinquies del dl 125, inserito nella fase di conversione, prevede i nuovi seguenti termini:

  • 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
  • 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.

L’art. 1, comma 4-sexies del DL 125 del 2020, conferma il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”. 

Pertanto, la normativa conferma che il saldo deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati e disponibili per la consultazione sul Portale del Mef, prescindendo dall’osservanza del previgente termine.

Appare ragionevole che ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, valga l’obbligo di considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente a tale data, ma in tempo utile per il pagamento del saldo in scadenza al 16 dicembre.

Decreto Ristori Bis: le principali misure agevolative

Il decreto Ristori Bis interviene con diverse forme di aiuto per l’emergenza Covid, da erogare ai contribuenti e soprattutto a quelli obbligati a sospendere la propria attività. I principali provvedimenti adottati sono: credito imposta per affitti e locazioni, annullamento della seconda rata IMU 2020, sospensione delle scadenze tributarie e contributive, spostamento del versamento del secondo acconto di imposta per il 2020.

Più nel dettaglio:

Credito imposta affitti e locazioni
Viene prevista una estensione del credito di imposta sugli affitti degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Per le imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 del D.L. in commento, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree individuate come “zona rossa”, si prevede infatti il credito d’imposta – cedibile al proprietario dell’immobile locato – pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Cancellazione Seconda Rata IMU 2020
Altra interessante disposizione è quella che cancella la seconda rata IMU 2020 per talune imprese. In particolare si tratta delle imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 e nelle aree delle zone “rosse”, ed in ogni caso alla condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. L’esenzione ha carattere oggettivo, e non soggettivo, in quanto riguarda gli immobili e le eventuali relative pertinenze in cui si esercitano le attività dei codici ATECO riportati nell’Allegato 2. Naturalmente, questa misura si aggiunge, e non sostituisce, l’esenzione già prevista per i settori del turismo e dello spettacolo (art. 78 del “decreto di agosto”, ossia D.L. 14 agosto 2020, n. 104), nonché per i settori per i quali tale esenzione risultava prevista dal precedente “decreto ristoro” (art. 9 D.L. n. 137/20).

Proroga versamento acconto imposte dirette
Novità anche per la proroga dei versamenti del secondo acconto Ires, Irap ed Irpef. La proroga (al 30 aprile 2021) dei termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle suddette imposte, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, già prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, già introdotta dall’art. 98, comma 1, del D.L. n. 104/2020, si applica, a prescindere dalla riduzione del fatturato (condizione prevista dal DL originario ristori 28/10/2020 N. 137) ai soggetti operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree delle “zone rosse”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree delle “zone arancioni”.

Sospensione delle scadenze fiscali e previdenziali 
Previsto dall’articolo 7 anche un rinvio delle scadenze di iva e ritenute alla fonte irpef ed addizionali in scadenza a novembre, a favore dei soggetti che:

  • esercitano attività economiche che sono state sospese su tutto il territorio nazionale dall’art. 1 del Dpcm del 3/11/2020;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree nelle zone rosse e arancioni;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto ristori-bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree di cui alle zone “rosse”.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Infine, segnaliamo anche la sospensione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, prevista dall’articolo 11 (e non la sospensione dei contributi personali IVS), per:

  • i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, eccezion fatta per i premi INAIL;
  • i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative nelle aree di cui alle zone rosse, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2. Per essi si dispone la sospensione anche dei contributi assistenziali.

 

Accesso al portale INPS solo con SPID

Con la circolare 87.2020, l’Inps ha reso noto che da un confronto con il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato concordato di procedere al graduale switch-off dei Pin di accesso al portale Inps, che sarà invece unicamente consentito, nei prossimi mesi, attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Dal 1 ottobre 2020 (data di avvio della fase transitoria) pertanto:

  • non saranno rilasciati nuovi PIN ai nuovi utenti;
  • i PIN già in possesso dei vecchi utenti, conserveranno la loro validità e potranno essere regolarmente rinnovati alla naturale scadenza, fino alla conclusione della fase transitoria.

In sostanza, il passaggio obbligatorio dal PIN allo SPID viene accompagnato da una fase transitoria, che ha data di inizio 1 ottobre 2020, ma di cui non è ancora nota la data di fine, e pertanto ancora per qualche mese, nulla cambierà.

L’INPS, di concerto con il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l’AGID e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fisserà nei prossimi mesi la data di cessazione definitiva di validità dei PIN attualmente in uso.

Contestualmente, avvierà una capillare campagna di comunicazione per informare i cittadini dell’evoluzione in atto, utilizzando tutti i canali di cui dispone. In particolare, le modalità e i termini dello switch-off dal PIN allo SPID saranno resi noti sul sito Inps e sui social network, nonché attraverso la distribuzione di materiale informativo (brochure e locandine) presso le proprie Strutture territoriali, gli intermediari autorizzati e gli stakeholders dell’Istituto.

Non appena quindi verrà resa nota la data di cessazione della fase transitoria, sarà cura anche del nostro Studio comunicarlo a tutti gli Spettabili Clienti, che nel frattempo potranno cominciare ad adoperarsi per l’ottenimento del proprio sistema di autenticazione personale Spid, attualmente richiedibile presso gli enti di seguito indicati, tra i quali si segnalano in particolare Poste Italiane e Aruba.

Credito d’imposta sui costi delle transazioni tramite pos

Pronto il codice tributo per utilizzare il credito d’imposta riconosciuto sulle commissioni addebitate per i pagamenti tramite carte e bancomat ed altri strumenti tracciabili.

Con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le informazioni necessarie per fruire del credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate per le transazioni tramite pos, riconosciuto dal 1° luglio 2020 ai titolari di partita IVA purché con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

Il “bonus POS”, il cui importo è riconosciuto in base ai dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 a partire dal mese successivo a quello in cui è sostenuta la spesa, indicando il seguente codice tributo:

  • “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Le istruzioni dettagliate sono contenute nella risoluzione n. 48/E, pubblicata dall’ Agenzia delle Entrate lo scorso 31 agosto 2020.

È stato il D.L. n. 124/2019, con l’articolo 22, comma 1, ad introdurre il credito d’imposta per le commissioni addebitate sui pagamenti tracciabili, in favore dei titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 400.000 euro.

L’importo del credito d’imposta spettante viene determinato sulla base della comunicazione mensile effettuata dai prestatori di servizi di pagamento, che dal mese di agosto 2020 comunicano entro il giorno 20 di ogni mese all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle transazioni effettuate dai titolari di partita IVA e le relative commissioni addebitate nel mese precedente (cominciando quindi dal mese di luglio 2020).

I prestatori dei servizi di pagamento, contestualmente mettono a disposizione dei beneficiari del credito, l’ammontare delle commissioni loro addebitate, o attraverso comunicazione diretta, o mettendo a disposizione la documentazione necessaria sul proprio sito web, all’interno di un’area riservata.

Il credito utilizzato dovrà infine essere indicato nella dichiarazione dei redditi sia relativa al periodo d’imposta di maturazione dello stesso, che in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino all’anno in cui se ne conclude l’utilizzo.

 

 

Crediti d’imposta per adeguamento luoghi di lavoro e sanificazione

A partire dal 20 luglio 2020, è possibile comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili ai seguenti due crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio:

  • credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, di cui all’articolo 125 D.L. 34/2020, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
  • credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 D.L. 34/2020 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

Le scadenze per la presentazione delle comunicazioni, sono state decise da un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020.

Il modello di comunicazione, è valevole per entrambi i crediti d’imposta, prevedendo due sezioni separate in cui indicare distintamente, per ciascun credito:

  • le spese ammissibili sostenute dal 01.01.2020 fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione (spese a consuntivo);
  • le spese ammissibili da sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31.12.2020 (spese a preventivo);
  • l’importo del credito d’imposta spettante in relazione ad aliquote e limiti specifici di ciascuna agevolazione.

La comunicazione può essere inviata, direttamente dal contribuente tramite il proprio cassetto fiscale sul sito dell’agenzia delle entrate, o tramite intermediario abilitato.

Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione è previsto, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, il rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

La comunicazione delle spese ammissibili è uno step fondamentale per l’accesso e la fruizione dei crediti d’imposta.

Trattandosi di agevolazioni che soggiacciono a regole diverse, la finestra temporale di trasmissione del modello di comunicazione delle spese, il contenuto e i termini di fruizione differiscono l’uno dall’altro.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI: la comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20.07.2020 al 07.09.2020.

Il credito d’imposta teoricamente spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessivamente sostenute nel 2020 entro il limite di credito di 60.000 euro. L’importo del beneficio indicato in comunicazione rappresenta il contributo massimo fruibile: ma non necessariamente potrà essere quello preventivato, perché le risorse sono limitate e dovranno essere ripartite tra i soggetti richiedenti: entro l’11.09.2020 verrà resa nota, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, la percentuale da applicare al credito teoricamente spettante, onde rispettare il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 previsto dall’articolo 125, D.L. 34/2020. Tale percentuale sarà calcolata come rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dai contribuenti. Il rischio è che ben poco di quanto richiesto, venga concesso.

Credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro: la comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20.07.2020 al 30.11.2021.

Nel caso in cui sia inviata nel 2021 deve contenere esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Il contenuto della comunicazione prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, l’indicazione del codice dell’attività economica esercitata in luoghi aperti al pubblico, che deve rientrare nei codici Ateco riportati nell’elenco allegato al provvedimento di approvazione del modello. Viene effettuata una verifica di corrispondenza fra il codice indicato nel modello e quanto precedentemente comunicato dal soggetto beneficiario all’Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, pena lo scarto della comunicazione. Il credito d’imposta spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessive (a consuntivo e a preventivo) entro il limite di spesa di 80.000 euro (limite di credito 48.000 euro).

Il diritto all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spetta:

  • a partire dal 01.01.2021 e non oltre il 31.12.2021;
  • dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione.

Come già in premessa, le richieste potranno essere presentate:

–           o in via diretta, tramite le proprie credenziali “fisco on line”, accedendo alla propria area riservata presente all’interno del sito dell’agenzia delle entrate;

–           o tramite intermediario appositamente delegato.