Bando ISI INAIL 2024: al via le domande dal 14 aprile 2025

Sta per aprirsi ufficialmente la piattaforma online per il Bando ISI INAIL 2024, che mette a disposizione ben 600 milioni di euro a sostegno della sicurezza nei luoghi di lavoro. Da quest’anno, INAIL ha pubblicato gli avvisi pubblici regionali e provinciali con un buon anticipo, confermando l’attenzione dell’ente verso la salute e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e dalla Legge 208/2015.

Quando presentare la domanda

Le aziende interessate potranno accedere alla procedura online a partire dal 14 aprile 2025, con scadenza fissata al 30 maggio 2025 alle ore 18:00. Entro il 16 maggio è previsto un aggiornamento del calendario ufficiale da parte dell’INAIL.

Per facilitare l’invio delle domande, l’Istituto ha pubblicato anche due videotutorial esplicativi, utili a chi si approccia per la prima volta alla procedura.

Chi può partecipare e per quali progetti

Il bando si rivolge principalmente a:

  • Imprese (anche individuali) iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

  • Enti del Terzo Settore, ma solo per interventi finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone.

Sono finanziabili diversi progetti suddivisi in 5 Assi di finanziamento:

  1. Riduzione dei rischi tecnopatici

  2. Adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale

  3. Riduzione dei rischi infortunistici

  4. Bonifica da materiali contenenti amianto

  5. Sostegno a micro e piccole imprese, incluse quelle agricole

Quanto si può ottenere

Il bando prevede un totale di 600 milioni di euro, ripartiti così:

  • 510 milioni per progetti standard (ISI)

  • 90 milioni per il settore agricoltura (ISI Agricoltura)

I fondi sono distribuiti tra i vari assi nel modo seguente:

  • Asse 1.1 (Rischi tecnopatici): € 93.000.000

  • Asse 1.2 (Modelli organizzativi): € 12.000.000

  • Asse 2 (Rischi infortunistici): € 165.000.000

  • Asse 3 (Bonifica amianto): € 150.000.000

  • Asse 4 (Settori specifici): € 90.000.000

  • Asse 5.1 (Agricoltura): € 70.000.000

  • Asse 5.2 (Giovani agricoltori): € 20.000.000

I fondi saranno assegnati alle regioni sulla base di criteri statistici che tengono conto della propensione delle imprese a richiedere finanziamenti e della gravità degli infortuni registrati in passato.

Tipologia di contributo

Il contributo erogato è a fondo perduto (escluse le spese IVA), secondo queste percentuali:

  • 65% delle spese ammissibili per gli Assi 1.1, 2, 3, 4

  • 80% per l’Asse 1.2 (modelli organizzativi)

  • Fino al 65% per l’Asse 5.1 (imprese agricole)

  • Fino all’80% per l’Asse 5.2 (giovani agricoltori)

Il finanziamento può variare tra:

  • € 5.000 e € 130.000,
    senza soglia minima per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentano progetti sull’Asse 1.2.

Come si presenta la domanda

La presentazione della domanda avverrà interamente online tramite la sezione “Accedi ai servizi online” sul sito www.inail.it. La procedura è guidata, passo dopo passo, fino al completamento dell’invio e dell’eventuale caricamento della documentazione richiesta.

Per chi ha bisogno di chiarimenti o supporto tecnico, è possibile:

  • Chiamare il Contact Center INAIL al numero 06.6001

  • Usare il servizio “Inail Risponde” nella sezione Supporto del sito web.

Le richieste di assistenza devono essere inviate almeno 10 giorni prima della scadenza del bando.

 

Distacco del personale assoggettato ad iva dal 2025

Dal 01.01.2025 i distacchi di personale stipulati o rinnovati andranno assoggettati ad iva, in base all’art. 16-ter del DL n 16.9.2024, n. 2024, n. 131.

Da tale data è stato infatti abrogato il comma 35, dell’art. 8 della L. 11.3.1988, n. 67, secondo il quale “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Viene in ogni caso fatto salvo il comportamento adottato precedentemente all’entrata in vigore della nuova norma, sia che:

  • si sia scelto di applicare la precedente regola di irrilevanza ai fini dell’IVA;
  • si sia scelto di addebitare l’IVA sulle fatture a tal fine emesse, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11.1.3.2020, nella causa C-94/19, con la quale è stata dichiarata l’incompatibilità della norma Italiana con l’ordinamento dell’Unione Europea.

Si specifica che le somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale fino al 31.12.2024 potevano non essere assoggettate ad iva a condizione che fossero commisurate al rimborso esclusivo del relativo costo. L’iva invece andava applicata laddove fosse stata applicata una maggiorazione rispetto al costo vivo sostenuto.

Spese di trasferta e rappresentanza: non deducibili se in contanti dal 2025

La Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30.12.2024), prevede che dal 2025, per poter dedurre le spese di trasferta e di rappresentanza dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, è obbligatorio effettuare i relativi pagamenti utilizzando strumenti di pagamento tracciabili.

Cosa significa?
Le spese devono essere pagate esclusivamente tramite:

  • Bonifico bancario o postale;
  • Carte di credito, debito o prepagate;
  • Altri strumenti che garantiscano la tracciabilità, come assegni non trasferibili.

Quali spese sono interessate?

  • Spese di trasferta, come viaggi, alloggio e ristorazione, sostenute da dipendenti, collaboratori o dallo stesso titolare.
  • Spese di rappresentanza, quali pranzi o cene con clienti, eventi aziendali, e omaggi.

Perché è importante?
L’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili è stato introdotto per garantire maggiore trasparenza e semplificare eventuali controlli fiscali. Pagamenti effettuati in contanti non saranno più ammessi come deducibili, comportando quindi un aumento del reddito imponibile.

Cosa fare?
Occorre a livello pratico:

  1. Verificare gli attuali strumenti di pagamento consuetamente utilizzati e adattarli, se necessario, alle nuove disposizioni.
  2. Conservare documentazione che dimostri il pagamento tracciabile, come estratti conto e ricevute.
  3. Per chi si avvale di lavoratori dipendenti, formare il personale coinvolto nella gestione delle spese aziendali su queste nuove regole.

 

Secondo acconto per i soggetti IVA, possibile proroga e rate dal 2025

Il Ministro dell’Economia Giorgetti, nella risposta all’interrogazione parlamentare n.  3-01551 riportata alla Camera il 13 novembre scorso, evidenziava che era in corso la valutazione per l’adozione di una norma che preveda il rinvio, così come era stato per l’anno d’imposta 2023, anche per il periodo d’imposta 2024, del secondo acconto di imposte e contributi, con la possibilità di rateizzare le somme dovute in cinque rate mensili, dal mese di gennaio al mese di maggio 2025.

Come per lo scorso anno, la norma sarebbe specifica solo per le persone fisiche titolari di partita iva.

Il Ministro, aveva però precisato che l’eventualità del rinvio dei secondi acconti è vincolato ai limiti delle disponibilità finanziarie sussistenti, per sopperire a quello che sarebbe in pratica un minor gettito per le casse Statali nel mese di dicembre.

Se verrà riproposta la norma dello scorso anno, il rinvio e la rateizzazione dovrebbero essere consentiti solo per i soggetti con partita iva con fatturato o compensi incassati nell’anno 2023 fino a 170.000 euro. L’unica novità sarebbe forse la possibilità di rinviare e dilazionare anche i contributi previdenziali.

Si resta in attesa della norma definitiva.

Fatture da falso appalto di servizi, il loro utilizzo in dichiarazione è un reato

Quando un contratto di fornitura di manodopera maschera in realtà un rapporto di lavoro subordinato irregolare, nascondendo l’intento di evadere il Fisco, si commette un illecito.

Uso fraudolento di fatture in dichiarazione fiscale
La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 34407 del 12 settembre 2024, che l’impiego di fatture apparentemente legate a un contratto di appalto di servizi, che in realtà nasconde una somministrazione illecita di manodopera, costituisce il reato di dichiarazione fraudolenta. Il ricorso presentato dal contribuente è stato rigettato, e quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

I fatti e il ricorso alla Cassazione
Il 30 gennaio 2024, il Tribunale di Salerno aveva imposto gli arresti domiciliari a un imprenditore, accogliendo in parte il ricorso del procuratore della Repubblica contro una precedente ordinanza del Gip. I reati contestati all’imprenditore riguardano gli articoli 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000, in merito all’utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti.

Secondo il Tribunale, l’imprenditore aveva riportato nella dichiarazione della sua azienda per gli anni fiscali 2013-2019 elementi passivi falsi, utilizzando fatture emesse da cooperative fittizie. La società aveva prima stipulato contratti di appalto per la logistica e la distribuzione delle merci e successivamente subappaltato tali servizi a cooperative inesistenti.

Le fatture emesse da queste cooperative, in realtà riferite al costo del lavoro, erano state utilizzate per ottenere indebite detrazioni Iva e deduzioni Ires, con conseguente evasione fiscale. Le cooperative coinvolte non avrebbero presentato dichiarazioni fiscali regolari o avrebbero omesso i versamenti dovuti.

L’imprenditore aveva impugnato questa ordinanza in Cassazione, sostenendo che le cooperative esistevano realmente e operavano anche con altre imprese. La difesa ha sottolineato come il Tribunale avesse enfatizzato il controllo comune tra la società e le cooperative, ma senza tenere conto della reale esistenza di una struttura aziendale indipendente delle cooperative stesse.

La violazione contestata
L’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000, che disciplina i reati fiscali, prevede la reclusione da quattro a otto anni per chi utilizza fatture o documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere l’Iva. Non è necessario che l’evasione si verifichi realmente: basta che l’intento fraudolento sia dimostrabile.

Il dolo specifico di evasione è ampio e include qualsiasi azione che falsifichi la pretesa fiscale dello Stato, come l’utilizzo di fatture false per aumentare i costi deducibili e ottenere indebite agevolazioni fiscali.

La sentenza
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali della società riguardavano operazioni inesistenti. Il punto cruciale, secondo la Corte, non era l’esistenza formale delle cooperative emittenti, bensì la reale natura delle prestazioni indicate nelle fatture, che in realtà mascheravano una somministrazione irregolare di manodopera e non un vero servizio.

Le fatture si riferivano a prestazioni lavorative di dipendenti sotto il controllo diretto dell’imprenditore, il che configurava una somministrazione di manodopera piuttosto che un vero e proprio appalto di servizi.

In base all’articolo 38, comma 1, del Dlgs n. 81/2015, un contratto di somministrazione di manodopera è nullo se non formalizzato per iscritto, e i lavoratori devono essere considerati dipendenti del reale utilizzatore. Inoltre, quando la somministrazione non rispetta i requisiti di legge, i lavoratori possono chiedere l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il vero datore di lavoro.

In questo contesto, se la somministrazione di manodopera viene camuffata da un contratto di appalto di servizi, non è possibile dedurre i costi dei lavoratori ai fini fiscali, in quanto il titolo giuridico che legittimerebbe tali detrazioni è invalido.

Le conclusioni della Corte
La Corte ha applicato principi già consolidati, affermando che l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, attraverso contratti simulati di appalto di servizi che in realtà coprono un’intermediazione illecita di manodopera, configura il reato di dichiarazione fraudolenta.

I giudici hanno ribadito che la differenza tra chi ha realmente fornito la prestazione (i lavoratori) e chi è indicato in fattura (la società appaltatrice) è decisiva per configurare l’illecito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l’imprenditore condannato al pagamento delle spese processuali.

Concordato Preventivo Biennale – un’opportunità o no?

Il nuovo istituto del “Concordato Preventivo Biennale” introdotto dal D. Lgs. 13/2024, che mira a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti, è applicabile a imprese e professionisti che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale, ex studi di settore) nonché a soggetti che applicano il regime forfettario. Sostanzialmente, sulla base di apposita modulistica che deve essere predisposta e presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024, il Fisco va ad elaborare una proposta reddituale per il 2024 e 2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari). Se questa proposta reddituale viene poi accettata, diventa irreversibile e quindi vincolante, e sulla stessa saranno obbligatoriamente dovute le imposte e i contributi già predeterminati dal Fisco. Questo anche se i redditi che nel concreto in futuro si andranno a conseguire, saranno più bassi rispetto a quelli predeterminati dall’Agenzia delle Entrate, a meno che non siano di molto inferiori (almeno il 30% in meno). Inoltre anche il secondo acconto per il 2024 con imminente scadenza il prossimo 30.11.2024, andrà rimodulato in aumento, sulla base del reddito attribuito dall’Agenzia delle Entrate.

Come viene determinato il reddito per il 2024 e 2025:
Fermo restando che tutti i contribuenti continueranno ad avere l’obbligo di tenere la tradizionale contabilità e di presentare i normali adempimenti fiscali, in via del tutto straordinaria verranno proposti dall’Agenzia delle Entrate, per il 2024 e 2025, dati reddituali almeno pari a quelli realizzati nell’anno 2023, aumentati fino a raggiungere voto 10 con gli ISA, e ulteriormente rivalutati attraverso un presunto tasso di crescita secondo determinati algoritmi.
Aderire a questo istituto e vincolarsi a versare imposte e contributi per il 2024 e 2025 su un reddito anche maggiore del 2023, può essere pertanto molto rischioso e costoso, laddove questi redditi non vengano poi effettivamente realizzati.
Occorre inoltre tener presente che il Concordato Preventivo Biennale è un istituto nuovissimo con ancora molteplici punti e criticità da chiarire (si pensi che da aprile ad oggi vi è stato un continuo susseguirsi di modifiche legislative). E come tutti gli istituti di prima applicazione (guardando anche il passato, es. scudo fiscale, bonus 110) dove la normativa è ancora poco chiara, potrebbero poi verificarsi molteplici controlli ed equivoche interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Chi può aderire:

Per poter aderire al Concordato Preventivo Biennale, vi sono alcuni requisiti necessari. Si elencano i principali:

– non devono esistere debiti tributari o contributi previdenziali non pagati;
– oppure laddove siano esistenti, occorre già aver iniziato con gli enti di riferimento, un piano rateale di rientro ed essere in regola con le scadenze.
– svolgimento dell’attività in Italia.

Come richiedere al Fisco una proposta di concordato, come accedervi:
Come accennato in premessa, per gestire questo complesso adempimento è prevista una prima fase, in cui occorre predisporre e presentare un’apposita modulistica all’Agenzia delle Entrate, affinché elabori una proposta reddituale per gli anni 2024 e 2025.
Una volta ricevuta la proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si potrà aderire o meno, è prevista una seconda fase, circa la valutazione sulla convenienza della proposta, i relativi risvolti fiscali e finanziari, nonché di tutte le specifiche problematiche presenti e future che a fronte dell’adesione al concordato, potrebbero verificarsi e coinvolgere direttamente il contribuente.

 

Bonus Transizione 5.0 – pubblicato il Decreto Attuativo

Il bonus Transizione 5.0 è una nuova misura adottata dal governo italiano istituita con il D.L. n. 19/2024 per favorire la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese. Evoluzione del precedente Piano Industria 4.0, il Decreto mira a potenziare la competitività del tessuto produttivo italiano, sostenendo le aziende nel percorso verso l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica.

Tra le principali novità, il Decreto introduce incentivi fiscali per l’acquisto di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, la robotica, e i sistemi di automazione industriale. Vengono anche previsti sgravi per gli investimenti in ricerca e sviluppo, con un focus particolare su progetti che promuovono l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2.

Un aspetto chiave del Decreto è l’attenzione alla formazione e alla riqualificazione della forza lavoro. Le imprese potranno accedere a contributi per la formazione dei dipendenti su nuove competenze digitali, garantendo così una transizione sostenibile anche dal punto di vista occupazionale. Infine, il Decreto Transizione 5.0 si propone di sostenere le piccole e medie imprese (PMI), facilitando l’accesso ai finanziamenti e promuovendo una crescita inclusiva. Questo strumento rappresenta un passo decisivo per preparare l’Italia alle sfide future, rendendo il sistema produttivo più resiliente e competitivo a livello globale.

Il DM 24 luglio 2024 ha definito le disposizioni attuative dell’agevolazione, mentre il DM 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni. In particolare, viene prevista la presentazione al GSE di una comunicazione preventiva rispetto all’effettuazione dell’investimento, di una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini, e di una comunicazione di effettivo completamento dell’investimento.   Il GSE ha reso disponibile anche un’apposita guida per l’utilizzo del portale transizione 5.0. Con tale guida viene precisata la documentazione di cui occorre essere in possesso per la presentazione delle comunicazioni:
– documento d’identità del firmatario (e delega del rappresentante legale con relativo
documento d’identità se il firmatario è diverso);
– certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti;
– documento d’identità del firmatario della Certificazione, ex ante;
– modulo di certificazione ESCo/EGE, attestante l’idoneità del soggetto certificatore;
–  dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente;
– responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
– dichiarazione dati del titolare effettivo.
Dopo l’inserimento dei dati richiesti e successivamente all’invio del progetto, viene generata una ricevuta di presentazione in cui viene evidenziato il credito richiesto sull’investimento. Entro i 5 giorni successivi, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”, se il GSE accerta la correttezza dei dati forniti. In caso contrario, laddove venga riscontrata una carenza documentale, viene inoltrata una “Notifica di Integrazione”, con la richiesta di ulteriori documenti entro un termine di ulteriori 10 giorni. Entro ulteriori 5 giorni dall’invio dei documenti integrati, solo se la documentazione è finalmente completa, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”.  Infine, se la prenotazione viene confermata, entro i 30 giorni successivi occorrerà caricare una dichiarazione sostituiva attestante l’avvenuta effettuazione degli ordini, accettati dal venditore con un pagamento dell’acconto in misura non inferiore al 20% dell’investimento previsto, indicando nel dettaglio gli estremi delle fatture.

Incentivi per la Capitalizzazione delle PMI: cosa dice il nuovo decreto

Pubblicato in GU n.80 del 05.04.2024 il Decreto del 19 gennaio 2024 n. 43 recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento. 

Le agevolazioni sono concesse a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

A fronte dell’aumento di capitale, il contributo in conto impianti riconosciuto in base all’articolo 11 del decreto 22.04.2022 (che aveva definito la nuova disciplina per l’acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dalla Nuova Sabatini all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013), è incrementato:

  • al 5% per le micro e piccole imprese;
  • al 3,575% per le medie imprese.

Entro il 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, verranno fornite le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

  • sono costituite in forma di società di capitali;
  • non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art. 2632 codice civile.

Quali sono gli investimenti incentivabili

Gli incentivi previsti dal Decreto del 19 gennaio 2024 sono orientati a sostenere le PMI in un ampio spettro di investimenti, incentrati principalmente sull’innovazione, l’efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale, previsti dall’articolo 9 del decreto 22/4/2022, in particolare:

  • investimenti in beni strumentali: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile, nonche’ di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia’ esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
  • investimenti 4.0: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita’ la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta’ aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
  • investimenti green: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilita’ dei prodotti e dei processi produttivi.

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Acconti d’imposta per il 2024 con rateazione più lunga

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva (si attende la pubblicazione in GU) il Decreto Legislativo del 19.12.2023,  con le semplificazioni degli adempimenti tributari.

Tra le principali novità vi è quella della possibilità di rateizzare gli acconti delle imposte fino al 16 dicembre di ogni anno.

Vengono apportate modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in dettaglio:

a) al comma 1, le parole: “previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica,” sono soppresse e le parole “mese di novembre” sono sostituite dalle seguenti: “16 dicembre”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.”.

Attenzione al fatto che le disposizioni si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

In termini pratici è prevista dal periodo di imposta 2024, un’ulteriore possibilità per la rateizzazione delle somme dovute a titolo di saldo 2023 e di acconto delle imposte 2024, prevedendo appunto una rata aggiuntiva per il 16 dicembre 2024, posto che attualmente la norma prevede che i versamenti vengano conclusi entro il mese di novembre. Viene altresì eliminato l’obbligo di esercizio dell’opzione del contribuente in dichiarazione per la rateizzazione, valorizzando in questo modo il comportamento concludente, ossia la scelta di avvalersi della dilazione.

Viene infine uniformata la scadenza per il versamento delle rate da parte di contribuenti con e senza la partita iva, posto che attualmente la norma prevede che le partite iva versino il 16 del mese e i contribuenti senza partita iva entro la fine del mese, prevedendo pertanto la scadenza per entrambe le due categorie al 16 del mese.

Bonus colonnine di ricarica per professionisti e imprese, domande dal 26.10.2023

Il Ministero dell’Ambiente informa del contributo  per imprese e professionisti, per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Il Bonus Colonnine sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:

  • l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
  • la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
  • le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).

Bonus colonnine di ricarica per professionisti e imprese: a chi spetta

Le agevolazioni sono rivolte a:

  1. imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
  2. professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Bonus colonnine di ricarica per professionisti e imprese: gli importi

Le risorse disponibili sono pari a 87,5 milioni e sono così ripartite:

  • 70 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese;
  • 8,75 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese;
  • 8,75 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.

Bonus colonnine di ricarica per professionisti e imprese: le regole

Per gli interventi previsti dalle lettere a) e c) dell’art 2 del decreto sarà possibile procedere con la compilazione della domanda online sul sito di Invitalia che gestisce la misura, a partire dalle ore 10.00 del 26 ottobre 2023.

L’invio finale della domanda sarà possibile a partire dal 10 novembre 2023.

Per gli interventi previsti dalla lettera b) dello stesso articolo le imprese potranno inviare la domanda di accesso al contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC:

La chiusura dei termini di presentazione delle domande è, in tutti i casi, fissata alle 17.00 del 30 novembre 2023.