REGIME AGEVOLATO FORFETARIO
Dal 2019 è possibile optare per un regime fiscale agevolato particolarmente conveniente denominato regime forfetario che prevede senza alcun limite di età:
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agevolazioni per quanto riguarda le imposte sui redditi: per i primi cinque anni di attività infatti permette il pagamento di un imposta del 5% su un reddito determinato forfetariamente, sottraendo al totale dei ricavi incassati nell’anno, una percentuale di costi a forfait calcolata sul totale dei ricavi incassati. Dopo cinque anni l’imposta sale al 15%;
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agevolazioni per quanto riguarda il versamento dei contributi personali: chi si appresta a svolgere attività d’impresa in forma individuale come commerciante o artigiano, essendo tenuto ad iscriversi all’Inps rispettivamente presso la “gestione commercianti” o la “gestione artigiani” e a versare trimestralmente i propri contributi (determinati ogni anno in misura fissa dall’Inps a prescindere dalla produzione effettiva di un reddito) può beneficiare di una riduzione dei versamenti del 35%. Chi invece si appresta a svolgere l’attività in forma professionale, salvo che non sia obbligato ad iscriversi ad una cassa di previdenza facente capo ad un albo specifico (ad es. Cassa Forense per gli Avvocati, Inarcassa per gli Ingegneri ed Architetti, Enpam per i Medici e Odontoiatri) è tenuto ad iscriversi all’Inps presso la “gestione separata”, e purtroppo non è prevista alcuna riduzione;
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agevolazioni per quanto riguarda gli adempimenti fiscali: chi adotta il regime forfetario, è infatti esonerato da molti adempimenti fiscali come ad esempio il versamento periodico mensile o trimestrale dell’iva allo Stato, la dichiarazione iva, le comunicazioni periodiche iva, l’irap, la tenuta delle scritture contabili, la stampa dei registri iva.
Lo Studio Tributario Lucchese può guidarti passo per passo nella gestione del regime forfetario, supportarti per una perfetta esecuzione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali e soprattutto applicarti delle tariffe professionali oneste.
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REQUISITI PER L’ACCESSO AL REGIME FORFETARIO
Limite degli incassi
Per accedere al regime forfetario, per chi già ha partita iva, occorre verificare di non aver superato nell’anno precedente un totale di compensi incassati (se professionista) o di ricavi (se impresa individuale) superiore ad € 85.000. Per chi vuole aprire la partita iva, l’accesso è invece libero, in quanto il regime forfetario costituisce il regime fiscale naturale che le persone fisiche che si apprestino ad intraprendere un’attività professionale o d’impresa in forma individuale, salvo che non si incorra in una delle cause di esclusione di seguito elencate.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari;
- titolari di partita IVA che partecipano e controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- i titolari di partita IVA che percepiscono per la maggior parte compensi da soggetti dai quali hanno percepito redditi da lavoro dipendente nei due anni precedenti o da soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili;
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito (es. regime per le agenzie di viaggio o per l’editoria);
- i soggetti che contestualmente percepiscono redditi di lavoro dipendente o di pensione superiori ad € 30.000 lordi;
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i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
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i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso o si verifica una delle cause di esclusione sopra elencate.
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SRL SEMPLIFICATA
Cos’è
La società a responsabilità limitata semplificata, in sigla S.r.l.s. è un tipo di società di capitali introdotta dall’art. 2463-bis del Codice Civile, ed è figlia della più conosciuta S.r.l. presentando alcune agevolazioni da un lato e limitazioni dall’altro che ora vedremo in breve. Come la S.r.l. tradizionale anche con la S.r.l.s. è possibile cominciare un’attività imprenditoriale da soli (S.r.l.s. unipersonale), la responsabilità per eventuali debiti della società è limitata al capitale investito e i soci o l’unico socio non rischiano direttamente con i propri beni personali.
Vantaggi:
Il grande vantaggio di questo tipo di società è che per la sua costituzione non occorre avere un capitale a disposizione di almeno 10.000 euro come per le S.r.l. tradizionali ma è sufficiente un capitale che va da un minimo di 1 euro ad un massimo di 9.999 euro, e non vi sono compensi di alcun tipo da corrispondere al notaio. Le uniche spese previste in sede di costituzione infatti sono:
Imposta di Registro: € 200,00
Diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio: € 120,00
Tassa di concessione governativa sui libri sociali: € 309,87
Svantaggi:
Il socio o i soci devono essere necessariamente persone fisiche e non società. Inoltre una volta costituita la società, l’ordinaria gestione annuale è sicuramente più costosa di quella di una società di persone (S.n.c. o S.a.s.) o di una ditta individuale, per i maggiori adempimenti contabili e fiscali previsti. Però ti ricordo che a differenza di tutti gli altri casi, solo con tale tipo di società i soci non rispondono con i propri beni personali. Altro svantaggio è che le regole di funzionamento e di amministrazione sono già fissate per legge e non consentono modifiche di alcun tipo da parte dei soci. Fattore molto importante è l’impossibilità di prevedere per l’amministratore un TFM (trattamento di fine mandato) essendo lo statuto predeterminato per legge, e quindi l’impossibilità di poterlo dedurre fiscalmente anno per anno, in capo all’azienda.
Lo Studio Tributario Lucchese può guidarti passo per passo nell’avvio di una S.r.l.s o S.r.l., supportarti per una perfetta esecuzione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali e soprattutto applicarti delle tariffe professionali oneste, consentendoti perciò di pagare sempre “il giusto”.
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Il bilancio annuale d’esercizio
Tra gli adempimenti annuali previsti per le società di capitali, il bilancio è uno di quelli più importanti ed è il documento contabile in cui vengono riassunti i dati relativi ai ricavi e ai costi della società. Dal bilancio risultano gli utili e le perdite di ogni esercizio, le imposte, e va depositato annualmente presso la Camera di Commercio di competenza affinchè qualunque soggetto interessato possa prenderne visione.
Quante tasse paga
La società paga le imposte in relazione agli utili lordi conseguiti nell’esercizio sociale (dati dalla differenza dei ricavi meno i costi) che decorre in genere dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Le imposte previste per questo tipo di società sono due:
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IRES (imposta sul reddito delle società) pari al 24% degli utili lordi conseguiti nell’esercizio sociale;
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IRAP (imposta sul reddito delle attività produttive) pari, salvo alcune varianti, al 3,90% degli utili lordi conseguiti nell’esercizio sociale.