Dichiarazione dei redditi precompilata: invio entro il 23 luglio

Con un comunicato stampa del 7 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a tirare le somme sulle dichiarazioni dei redditi 2018 sottolineando come, a poco più di due settimane dal termine del 23 luglio sono già più di 2,3 milioni le dichiarazioni precompilate trasmesse dai contribuenti, con un aumento di +17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, secondo i dati registrati da Sogei, sono stati già trasmessi autonomamente dai cittadini 2.326.725 dichiarazioni precompilate nella modalità fai-da-te. A questi numeri vanno poi aggiunti i modelli che risultano salvati e pronti per il click finale. Dunque, a conti fatti, il numero di dichiarazioni trasmesse ha già quasi raggiunto il totale dei modelli inviati nel 2017 da parte di singoli contribuenti che avevano anche allora optato per la modalità fai-da-te per la trasmissione delle rispettive dichiarazioni dei redditi.

Si ricorda che il 23 luglio è  l’ultimo giorno per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, in autonomia oppure tramite Caf e intermediari. Scadenza più lunga invece per il modello Redditi PF in quanto c’è tempo fino al 31 ottobre.

Quest’anno tra i dati già presenti nel modello precompilato dal Fisco si aggiungono:

  • le spese per la frequenza agli asili nido
  • le erogazioni a favore degli enti del terzo settore.
  • la possibilità di utilizzare la “compilazione assistita” dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E, sia per inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) sia per modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi.

Fattura elettronica per i carburanti: proroga al 1 gennaio 2019

Il Ministro Luigi Di Maio ha incontrato ieri la stampa dopo il tavolo tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico con le federazioni dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti (FIGISC/ANISA – Confcommercio, FEGICA – Cisl e FAIB – Confesercenti), in vista dell’annunciato sciopero sulla rete stradale e autostradale degli impianti di benzina.

Il Ministro ha chiarito che “Lo strumento della fatturazione elettronica è uno strumento valido ma dovrà partire quando le categorie di professionisti e aziende saranno pronte. Per noi il 1° gennaio 2019 è una data ragionevole per far partire la fatturazione elettronica. Abbiamo assicurato ai benzinai che rinvieremo questa fatturazione e anche per loro partirà, come per tutti gli altri, dal 1° gennaio 2019.”

Al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), con il Ministro Tria, si sta scrivendo la norma del rinvio della fatturazione elettronica al 1° gennaio 2019 che rientrerà nel c.d. “decreto dignità”,che sarà portato nel Consiglio dei ministri in settimana. Previsto un tavolo permanente di sei mesi per l’introduzione graduale del nuovo adempimento. Il Ministro ha chiarito altresì che la fatturazione elettronica costituirà una semplificazione rispetto agli adempimenti cartacei, prevedendo per ora solo uno slittamento dei termini per l’entrata in vigore e successivamente un periodo di sperimentazione comprendente l’utilizzo della carta carburante tradizionale.

Nel corso della conferenza stampa, il ministro ha anche annunciato l’abolizione di split payment, redditometro e spesometro. Staremo a vedere.

Imu e tasi in scadenza

L’Imu (Imposta municipale propria) e la Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) sono due delle tre componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), tributo che si fonda sul possesso degli immobili e la fruizione dei servizi comunali. La terza componente è rappresentata dalla Tari, la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Mentre per la Tari i comuni si impegnano ad inviare il modello F24 precompilato ai singoli contribuenti sui cui ricade tale onere, per l’Imu e la Tasi è dovere del cittadino adoperarsi per un tempestivo e corretto calcolo delle imposte, nonché ovviamente per il suo versamento.

L’Imu e la Tasi hanno di norma stesse scadenze, ovvero:

– acconto: 16 Giugno 2018;
– saldo: 16 Dicembre 2018.

Qualora però la data di scadenza del versamento ricada in un giorno festivo oppure di sabato o di domenica, questa viene automaticamente slittata al primo giorno feriale. Per quest’anno quindi, sia il termine per il versamento dell’acconto che quello previsto per il saldo sono diversi rispetto alla regola generale poiché:

il 18 giugno deve essere versato l’acconto;

Il 17 dicembre deve essere versato il saldo.

L’acconto deve essere calcolato utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. E’ possibile inoltre optare per il versamento in un’unica soluzione ed in tal caso la data di riferimento è quella dell’acconto, 18 giugno. Occorre tuttavia prestare attenzione alla possibilità che vi sia una modifica della delibera comunale successiva alla data di versamento e che, di conseguenza, l’imposta dovuta per tutto il 2017 potrebbe essere diversa rispetto a quella versata in un’unica soluzione il 18 giugno.

Nel caso poi in cui non fosse possibile versare l’acconto IMU e TASI entro il 18 giugno, è sempre possibile sanare l’omissione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, ossia pagando contestualmente imposte, sanzioni ed interessi.

Privacy: come cambia dal 25 maggio 2018

Il “ Pacchetto Privacy ”  è stato approvato da parte del Parlamento Europeo il 14 aprile del 2016. Il Regolamento Europeo 679/2016 che vi è contenuto, è un documento di “indirizzo” e non un insieme di precise regole di comportamento che, eventualmente, saranno in seguito elaborate da parte del nostro legislatore nazionale e successivamente riunite in un “Codice”, così come a suo tempo è accaduto con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In quanto documento di “indirizzo”, il citato Regolamento è fondato sul principio della responsabilizzazione (c.d. “accountability”, secondo la terminologia anglosassone) e trova applicazione direttamente per tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018. L’aspetto più significativo è sicuramente un cambio di approccio rispetto alle previsioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 attualmente ancora in vigore in Italia sino al 25 maggio 2018. Il Regolamento Ue, infatti, non interviene definendo dei requisiti specificati in maniera precisa, come invece avviene per l’attuale normativa italiana sulla privacy, ma sposta la responsabilità sulle misure di sicurezza dei dati personali in capo al “titolare del trattamento”. Pertanto, idonee misure di sicurezza devono essere individuate e progettate dal “titolare del trattamento” o dal “responsabile del trattamento” dopo avere condotto un’attenta analisi dei rischi, che diventa pertanto il momento centrale di tutto il processo. Il trattamento dei dati può quindi avere inizio soltanto dopo la definizione delle misure di sicurezza secondo uno schema operativo così rappresentato:

– definizione della tipologia di dati da sottoporre a trattamento;

– indicazione del tipo di trattamento cui sottoporli;

– verifica di quali possono essere i rischi di violazione della privacy dei dati nel corso del trattamento;

– identificazione delle opportune misure di sicurezza a tutela dei suddetti dati.

Tra i nuovi adempimenti previsti per determinate casistiche, si evidenziano infine:

– l’adozione di un “registro delle attività di trattamento”: in cui descrivere il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento, le finalità del trattamento, una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali, le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;

– la nomina di un DPO (Data Protection Officer) quale consulente esperto autonomo e indipendente, che va ad affiancare il titolare nella gestione delle problematiche del trattamento dei dati personali. In tal modo si tende a garantire che un soggetto qualificato si occupi in maniera esclusiva della materia della protezione dei dati personali, aggiornandosi sui rischi e le misure di sicurezza, in considerazione della crescente importanza e complessità del settore.

 

La provvigione pagata all’agenzia immobiliare è detraibile nella dichiarazione dei redditi

Siamo ormai agli inizi della campagna dichiarativa relativa all’anno d’imposta 2017. In vista del modello 730 o del modello redditi (ex modello unico), tra le tante agevolazioni fiscali previste si segnala la possibilità di recuperare attraverso il meccanismo della detrazione d’imposta, il 19% dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro (pertanto 190 euro).
Al momento della stipula dell’atto di compravendita, le parti devono a tal fine aver reso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando l’eventuale ricorso ad attività di intermediazione, le spese sostenute, le modalità di pagamento e la partita iva o codice fiscale del mediatore immobiliare.
Per l’ottenimento della detrazione di 190 euro, il contribuente deve procurarsi i seguenti documenti:
1) fattura emessa dal mediatore immobiliare;
2) copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell’immobile nel quale sono riportati l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, il numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare.

Attenzione alle false email con oggetto “Rimborso Canone Rai”

Nuovi tentativi di phishing a danno dei contribuenti. L’avvertimento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 24 aprile 2018 che qui riportiamo: “Attenzione alle email inviate in nome dell’Agenzia delle Entrate che, dietro la comunicazione di un fantomatico rimborso del canone Tv, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini”. Negli ultimi giorni sono state segnalate delle false email, apparentemente provenienti dall’assistenza ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto. Nel testo del messaggio di posta elettronica si comunica il riconoscimento di un rimborso per il quale è necessario compilare un modulo all’interno di un sito dal nome fraudolento (ad esempio www.rimborso.rai.it).

Le mail in questione non provengono tuttavia da un indirizzo direttamente collegato all’Agenzia delle Entrate, nascondendo quindi un evidente tentativo di truffa. La raccomandazione è di cestinare immediatamente questi messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti e di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.

Agevolazione prima casa: attenzione se si possiede già un immobile

La Corte di cassazione – sentenza n.8429 depositata il 5 aprile 2018 – nega l’agevolazione prima casa al contribuente che possiede nel comune un altro immobile accatastato come abitazione seppur utilizzato come studio professionale. Con avviso di liquidazione l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto ad un contribuente il beneficio per l’acquisto della prima casa in quanto già proprietario di altro immobile sito nel medesimo comune dell’immobile per cui era stato applicato il beneficio. Il ricorrente aveva impugnato tale atto affermando la spettanza dell’agevolazione in quanto l’immobile da lui già posseduto era adibito a studio medico. Dopo la decisione favorevole dei giudici di primo grado la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando la legittimità dell’avviso di liquidazione.

Dichiarazione precompilata: consultazione dal 16 aprile

Da lunedì 16 aprile i cittadini potranno consultare la propria dichiarazione dei redditi 2018 “precompilata” dall’Amministrazione Finanziaria e a controllare le informazioni che l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato per mettere a punto un modello in gran parte già pronto per la presentazione. Dal 2 maggio, invece, potranno accettare, modificare e inviare il 730 oppure intervenire sul modello Redditi che, invece, potrà essere trasmesso dal 10 maggio.