Riscatto contributivo agevolato del corso di laurea: previste modifiche

Annunciata una modifica alla norma sul riscatto contributivo agevolato degli anni di frequenza del corso di laurea. Intanto il Decreto su Reddito di Cittadinanza e Quota 100 risulta bloccato presso la Ragioneria Generale dello Stato per opportune verifiche sui conti, poiché sembra che non sussistano ancora le apposite coperture finanziarie. Circolano in materia alcune notizie come il costo della pace contributiva (la possibilità di coprire eventuali vuoti nei versamenti contributivi fino a un massimo di 5 anni a rate e con detrazione fiscale della spesa) che ammonta a circa 130 milioni per i primi 6 anni e poi porterà maggiori entrate per 48,7 milioni.

Intanto si parla già di modifiche alle misure presenti nel testo del Decreto e illustrate in conferenza stampa. Ad esempio il riscatto contributivo agevolato degli anni di frequenza del corso di laurea sembra possa essere ampliato a lavoratori fino a 50 anni di età e non più a 45. Lo hanno annunciato ieri il Sottosegretario al Lavoro Durigon e il Senatore Garavaglia.

Ricordiamo che la misura è riservata a chi ha iniziato a versare i contributi dopo il 1996 , e prevede la possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea ai fini del raggiungimento del minimo richiesto per la pensione, con un costo fisso annuo di 5.185 euro circa per ogni annualità.

La modifica potrebbe trovare realizzazione anche come emendamento nel corso della conversione in Legge del Decreto, con la discussione e approvazione del Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Stampa dei registri contabili entro il 31 gennaio

L’imprenditore è tenuto a conservare e aggiornare i libri e i registri contabili previsti dalle normative civilistiche e fiscali tra cui fondamentali il D.P.R. 600/73 e il D.P.R. 633/72. Nel rispetto dell’inderogabile requisito di trasparenza nei confronti dei terzi, l’imprenditore dovrà, mediante la corretta tenuta delle scritture contabili, l’aggiornamento e la conservazione dei registri richiesti dalle normative, rendere la più completa e veritiera evidenza di tutti i fatti esterni e interni all’azienda che nel corso dell’esercizio si sono sviluppati.
I principali libri e registri sono i seguenti:

  • Libro Giornale
  • Libro degli Inventari
  • Registro dei Beni Ammortizzabili
  • Registri previsti ai fini Iva
  • Scritture contabili ausiliarie di magazzino

I registri contabili vanno conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del codice civile) e comunque sino alla definizione dell’eventuale accertamento tributario. Vediamo qual è il metodo alternativo alla conservazione cartacea dei libri e dei registri.

Conservazione digitale
In alternativa alla registrazione e conservazione di tipo meccanografico, l’azienda può optare per la conservazione digitale dei documenti.

L’articolo 2215 bis C.c. in merito stabilisce che: “i documenti e le scritture contabili possono essere conservate anche in modalità informatica, per cui le registrazioni devono corrispondere ai documenti e le immagini devono essere rese leggibili in qualsiasi momento dal soggetto che le utilizza.”

La valenza legale rispetto alla forma e al contenuto del documento, nonché alla sua data certa, è attestata dalla firma digitale e dalla marcatura temporale da apporsi almeno una volta all’anno.

La conservazione sostitutiva rende il documento non deteriorabile diversamente rispetto a quanto accade per i registri cartacei soggetti all’usura del tempo.

Nel dettaglio, con la firma digitale si attribuisce al documento un riferimento temporale che corrisponde alla data in cui la firma è apposta. La marca temporale, invece, rappresenta il servizio offerto da un soggetto che certifica il riferimento temporale della rilevazione rendendolo opponibile ai terzi.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, le modalità di assolvimento divergono rispetto a quelle previste per l’archiviazione cartacea in quanto, nel caso di archiviazione digitale l’imposta di bollo dovrà essere versata con modello F24 entro 120 giorni alla chiusura dell’esercizio (Codice tributo 2501). L’ammontare annuo dell’imposta è determinato in base al numero di movimentazioni contabili (fatture, atti, documenti e registri).

Stampa Libro Giornale
Il Libro Giornale è obbligatorio per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. È un registro cronologico nel quale devono essere trascritte tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Ogni operazione deve essere caratterizzata da: data, descrizione, rappresentazione contabile e importi relativi distinti per mastri.

Tutte le operazioni devono essere perentoriamente trascritte sul Libro giornale entro e non oltre 60 giorni dal loro accadimento (data in cui l’operazione è stata effettuata o data in cui l’azienda ne è venuta a conoscenza).

Scadenza: il Libro Giornale deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Abbinata alla stampa del Libro Giornale vi è la stampa dei mastrini/partitari nella quale devono essere contenute tutte le movimentazioni contabili registrate. Le scritture contabili devono essere stampate e firmate dopo la chiusura dei conti e non vi è l’obbligo di bollare o vidimare.

Stampa Libro Inventari
Il Libro degli Inventari è obbligatorio per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. Esso deve essere redatto indicando tutti gli elementi prescritti dall’articolo 2217 del Codice Civile integrato dalle ulteriori informazioni richieste dall’art. 15 del D.P.R. 600/73. Per il primo esercizio in cui viene redatto, deve contenere: l’elenco delle attività e delle passività conferite nonché il valore del capitale conferito. Nel caso si tratti di un imprenditore individuale dovrà essere riportata la valutazione delle eventuali attività e passività dell’imprenditore al momento dell’inizio dell’attività. Per tutti i successivi esercizi, dal libro dovranno emergere una parte sintetica nella quale sono riportati Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e una analitica nella quale è indicata la consistenza dei beni aziendali raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, con valore attribuito a ciascun gruppo.
Scadenza: il Libro degli Inventari deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Stampa Registro dei Beni Ammortizzabili
Il Registro dei beni ammortizzabili, racchiude tutte le informazioni inerenti i cespiti di proprietà dell’azienda.

In particolare in esso sono rilevate le seguenti informazioni: anno di acquisizione, costo originario, rivalutazioni o svalutazioni, coefficiente di ammortamento, fondo ammortamento aggiornato al periodo precedente, quota annuale di ammortamento ed eliminazione dal processo produttivo.

L’azienda è esonerata dall’obbligo di tenuta del Registro dei beni ammortizzabili soltanto nel caso in cui tutte le informazioni che dovrebbero essere ivi contenute, vengano riportate nel libro inventari o nel registro Iva acquisti (rispettivamente per le aziende in contabilità ordinaria o semplificata).
Scadenza: il Registro dei beni ammortizzabili deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Stampa Registri Iva
La tenuta dei Registri Iva è disciplinata dall’articolo 14, lettera b) del D.P.R. n. 600/73.
I principali Registri Iva sono i seguenti:

  • Registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119): “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”. Il 2° comma dell’articolo riporta quali sono le informazioni essenziali da registrare: “Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 17, del cedente o del prestatore.”
  • Registro dei corrispettivi (art. 24 D.P.R. 633/72): in luogo rispetto a quanto previsto dall’articolo 23, i commercianti al minuto possono annotare nel registro dei corrispettivi tutte le operazioni effettuate in ciascun giorno distinguendo a seconda dell’aliquota Iva applicabile.
  • Registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119): “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro”.

Il 2° comma dell’articolo riporta quali sono le informazioni essenziali da registrare: “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.”

Scadenza: i registri Iva devono essere stampati entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Esclusivamente con riferimento al Registro Vendite e al Registro Acquisti, l’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994 (introdotto dall’art. 19-octies, comma 6, D.L. 148/2017 Decreto Fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018) introduce però una deroga a tale termine stabilendo che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.”

Questa deroga è applicabile a tutti i soggetti passivi Iva a condizione che i Registri siano aggiornati sui supporti elettronici e gli stessi possano essere stampati con immediatezza su richiesta degli organi di ispezione e controllo.

Come anticipato, tale semplificazione non è applicabile per quanto riguarda la stampa del registro dei corrispettivi e di tutti gli altri registri speciali previsti ai fini Iva

Si specifica che la disposizione di cui all’art. 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, è in vigore dal 6 dicembre 2017 ma in più occasioni l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per l’applicazione di tale norma vige il principio del favor rei e dunque, anche per i registri Iva che avrebbero dovuto essere stampati prima del 6 dicembre 2017, l’omissione dell’adempimento non provoca l’irrogazione di sanzioni.

Scritture contabili ausiliarie di magazzino
L’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino è disciplinato dall’articolo 1 del D.P.R. 695/1996 e riguarda tutti i contribuenti che per almeno due periodi di imposta consecutivi:

  • realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 Euro
  • dichiarano alla fine del periodo di imposta rimanenze finali per un valore complessivo superiore ad Euro 1.032.914 Euro.

L’obbligo, pertanto, è in vigore dal secondo periodo di imposta successivo e cessa di esistere se per due esercizi consecutivi uno di questi due limiti non è superato (il soggetto non sarà più obbligato dal periodo di imposta successivo). Scadenza: le scritture ausiliarie di magazzino devono essere stampate entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

 

Interesse legale 2019 salito allo 0,8 per cento

A partire dal 1° gennaio 2019 aumenta il tasso di interesse legale diventando pari allo 0,8 per cento. L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del Codice Civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”.

A stabilire la modifica per il 2019 è stato il decreto M.E.F. del 12 dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018.

La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.  Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:

  • nel 2018: 0,3%;
  • nel 2017: 0,1%;
  • nel 2016: 0,2%;
  • nel 2015: 0,5%;
  • nel 2014: 1,0%;
  • negli anni 2013 e 2012: 2,5%.

Se vuoi ricevere aggiornamenti che possano riguardare i tuoi interessi fiscali, basta mettere “mi piace” alla nostra pagina Facebook cliccando qui.

Regime Forfettario 2019

Una delle principali novità che introdurrà la Legge di Bilancio 2019 è l’ampliamento del numero di soggetti con partita iva che potranno accedere al Regime Forfettario.

Cosa cambia e cosa resta invariato:

Il nuovo regime forfettario sarà applicabile da tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che nel 2018 non avranno superato il limite massimo di 65.000 Euro di ricavi. Rispetto al precedente regime nel quale, a seconda del settore di appartenenza dell’attività professionale o di impresa (individuato attraverso il codice Ateco) veniva stabilita una diversa soglia di ricavi conseguiti nell’anno precedente, il nuovo regime unifica a 65.000 Euro il limite.

Percentuali di imponibilità: non sono previste variazioni rispetto alle percentuali forfettarie di imponibilità previste dal precedente regime a seconda della tipologia di attività svolta.

Beni strumentali: è eliminato il limite che nel precedente regime escludeva tutti i soggetti che nell’anno precedente avessero utilizzato beni strumentali per un valore complessivo superiore ad Euro 20.000. Tale limite, oltremodo stringente, escludeva un gran numero di soggetti in quanto prevedeva di comprendere nel computo: per i beni di proprietà, il valore storico di acquisto; per i beni utilizzati in forza di contratto di locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore determinato alla data di stipula del contratto.

Costi per lavoro dipendente, assimilato e compensi erogati ai collaboratori: diventa ininfluente anche l’importo del costo per il lavoro e assimilato sostenuto nell’anno precedente. Nel regime in essere fino al 2018, il limite era pari ad Euro 5.000.

Redditi da lavoro dipendente percepiti: il nuovo regime elimina il limite massimo di 30.000 di reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente. Aggiunge però una nuova barriera: sarà prevista l’impossibilità di accedere al regime forfettario per tutti coloro i quali nell’anno precedente abbiano prestato la loro attività lavorativa in qualità di dipendenti (o assimilati) e che ora vogliano esercitare attività di impresa o professionale principalmente nei confronti dello stesso soggetto che un tempo era il datore di lavoro.

Partecipazione in S.r.l.: fino al 2018 era esclusa la possibilità di adottare il regime forfettario per i titolari di quote di partecipazione in S.r.l. trasparenti. La nuova disciplina elimina la specifica di “S.r.l. trasparenti” intendendo escludere tutti i soggetti proprietari di quote di partecipazione in S.r.l. (anche non in regime di trasparenza).

Imposta sostitutiva e deduzione dei contributi: l’aliquota dell’imposta sostitutiva è rimasta invariata, così come la possibilità di dedurre dal reddito i contributi versati nell’anno. Ricordiamo che l’imposta sostitutiva è pari al 15 %, ridotta per i primi 5 anni per le Start-Up al 5%. Si considerano Start-Up le attività poste in essere da chi nel triennio precedente non abbia avuto nessun impiego o da chi stia intraprendendo una nuova attività che non sia la mera prosecuzione della precedente (fatta eccezione per il praticantato obbligatorio).

Regimi speciali e persone fisiche non residenti: resta immutata l’impossibilità di accedere al regime per chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di applicazione del reddito; per le persone fisiche non residenti e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati (o porzioni di fabbricato), terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

Fatturazione elettronica: nel periodo particolare che stiamo vivendo di profondo cambiamento non possiamo tralasciare il fatto che i contribuenti forfettari non avranno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche.

Fattori importanti da tener presenti:

Rettifica della detrazione Iva: nel passaggio al regime forfettario sarà necessario applicare la rettifica delle detrazioni Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 2 del D.p.r. 633/72 per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati esistenti alla data del 31.12.2018. In altre parole, i beni per i quali dovrà essere operata la rettifica Iva sono: i servizi non utilizzati al 31.12.2018, le rimanenze di  magazzino e i beni strumentali acquistati da non più di 5 anni (per i beni immobili il periodo di riferimento passa da 5 a 10 anni). Questa valutazione diventa rilevante in presenza di tali condizioni, in quanto, il contribuente, alla presentazione della Dichiarazione Iva 2019 per anno 2018, si troverà a dover riversare una parte di Iva detratta al tempo dell’acquisto.

Altri redditi soggetti Irpef: il regime forfettario consente l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% o al 15% che si sostituisce (per l’appunto) all’Irpef, all’Irap e alle Addizionali Regionali e Comunali. Questo elemento deve essere valutato ai fini della convenienza fiscale in quanto l’applicazione del regime, per chi ha altri redditi imponibili, potrebbe evitare il superamento degli scaglioni di reddito e conseguentemente l’applicazione di maggiori aliquote fiscali.

Detrazioni fiscali: il regime forfettario non consente al contribuente di beneficiare delle detrazioni fiscali. Per questo motivo è opportuno considerare l’importo delle spese che il soggetto ha sostenuto nei 10 anni precedenti e quelle che intende sostenere nei prossimi anni in quanto, se rilevanti avrebbero un impatto decisivo sul calcolo dell’imposta dovuta.

Start-Up: valutate le condizioni di cui sopra, se il soggetto potrà beneficiare dell’aliquota ridotta per le nuove attività, tale elemento diventerà insieme agli altri determinante nel calcolo di convenienza fiscale.

Se vuoi ricevere aggiornamenti sul nuovo Regime Forfettario, basta mettere “mi piace” alla nostra pagina Facebook cliccando qui.

Stralcio delle Cartelle Esattoriali fino a 1.000 Euro entro fine anno

Il contribuente non dovrà fare nulla per azzerare i debiti residui fino a 1.000 euro relativi ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010. Lo prevede l’art. 4 del D.L. 119/2018.
Sarà l’Agenzia Entrate Riscossione che in automatico provvederà ad azzerare tutte le minicartelle di importo residuo fino a mille euro che gli sono state affidate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e l’importo sarà calcolato con riferimento al 24 ottobre 2018, comprendendo interessi e sanzioni.

L’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018 e il contribuente potrà controllare la situazione aggiornata dei propri debiti all’interno della sua area riservata sul sito internet dell’Agenzia Entrate Riscossione all’indirizzo  https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/EstrattoConto/

Restano esclusi dallo stralcio alcune tipologie di debiti quali:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

I versamenti effettuati prima del 24 ottobre resteranno acquisiti mentre verranno rimborsati gli importi versati successivamente.

Se vuoi ricevere aggiornamenti sulle news fiscali che possano riguardarti, basta mettere “mi piace” alla nostra pagina Facebook cliccando qui.

Rottamazione Ter – I Contribuenti Finalmente Respirano

La Rottamazione Ter riguarda debiti fiscali, contributivi e multe stradali,  affidati all’agente della riscossione fra il 01.01.2000 e il 31.12.2017. Si pagano per intero gli importi originariamente dovuti, senza ulteriori sanzioni e interessi. E’ possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31.07.2019, oppure dilazionare il debito in cinque anni, con due rate scadenti il 31.07 ed il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Sono le regole fondamentali della rottamazione ter contenuta nel decreto fiscale, D.L. 119/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.10 e in vigore dal 24.10. Ora inizia l’iter di conversione in legge, che andrà completato entro il 22.12.2018.

Ricordiamo che la Rottamazione Ter è solo una delle diverse modalità di pace fiscale (o condono che dir si voglia), contenute nel decreto che prevede anche la dichiarazione integrativa con sconto sui debiti fiscali, lo stralcio delle cartelle fino a mille euro affidate all’agente della riscossione entro la fine del 2010, la definizione agevolata sull’IVA fino alla fine del 2018, ed altre tipologie di definizione agevolata per contestazioni e procedimenti in corso.

Vediamo come si accede alla rottamazione ter: la domanda per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali va presentata entro il 30.04.2019. Gli agenti della riscossione, come l’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia), dovranno quindi pubblicare sul proprio sito internet appositi moduli e istruzioni per la presentazione delle domande entro il 16.11.2018 (20 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta). In sede di presentazione della domanda, il debitore:

  • sceglie se pagare in un’unica soluzione oppure a rate;
  • indica l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di rottamazione e assume l’impegno a rinunciarvi: a questo punto, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, il giudice sospende il procedimento. Attenzione: l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La domanda di rottamazione produce la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, lo stop a procedure esecutive o blocchi amministrativi, la sospensione dei termini di pagamento di eventuali rateazioni in corso. In quest’ultimo caso, la sospensione è valida fino alla scadenza della prima o unica rata, e prosegue solo se il debitore procede effettivamente con i versamenti dovuti in base al piano di rottamazione ter. Per quanto riguarda fermi amministrativi e ipoteche, non possono esserne iscritti di nuovi, mentre proseguono quelli già iscritti alla data di presentazione. Le eventuali procedure esecutive già avviate, invece, non possono essere proseguite, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
L’agente della riscossione risponde alla domanda di rottamazione entro il 30.06.2019, comunicando l’ammontare complessivo del dovuto, l’importo delle rate e le relative scadenze. Come sopra specificato, si pagano interamente le somme originarie, ma non si pagano: le sanzioni e gli interessi di mora per quanto riguarda i debiti fiscali; le sanzioni e le ulteriori somme aggiuntive per quanto riguarda i contributi dovuti agli enti previdenziali pubblici;gli interessi, in relazione alle violazioni al codice della strada.

I pagamenti possono essere effettuati mediante domiciliazione sul conto corrente, o utilizzando bollettini precompilati inviati dall’agente della riscossione.

La rottamazione ter decade automaticamente se non viene pagata una rata, o se il versamento viene effettuato in ritardo. Le regole in sostanza sono le stesse già previste per le precedenti rottamazioni: in sintesi riprendono vigore tutti i termini di riscossione e prescrizione, e le somme eventualmente già versate vengono considerate acconti su quanto dovuto.

Possono aderire alla rottamazione ter anche coloro che avevano presentato domanda per le definizioni agevolate degli anni scorsi, e non hanno terminato i pagamenti. C’è un meccanismo automatico per coloro che avevano già aderito alla rottamazione bis, e sono in regole con le rate di luglio, settembre e ottobre (da pagare entro il termine differito del 7.12). Le restanti somme vengono automaticamente dilazionate in dieci rate, e l’agente della riscossione invia la relativa comunicazione entro il 30 giugno. Questi contribuenti non devono fare nulla, il meccanismo come specificato è automatico. Resta ovviamente la possibilità di saldare il tutto con un’unica rata entro il 31.07.2019.

Se vuoi ricevere aggiornamenti sulla rottamazione ter, sulla pace fiscale o su altre news, basta mettere “mi piace” alla nostra pagina Facebook cliccando qui.

Pace fiscale: le ipotesi al vaglio del Governo

Strappa-cartelle, ravvedimento operoso straordinario, chiusura anticipata delle liti, dichiarazione integrativa, definizione agevolata delle liti pendenti, rottamazione-ter. Non mancano le proposte allo studio del Governo giallo-verde per la nuova pace fiscale, che riguarderà i debiti di coloro che non sono in regola con il Fisco. Ancora pochi i giorni a disposizione per vagliare le proposte, stando a quanto affermato dal Vice Premier Luigi Di Maio.

Ma come sarà composto il “pacchetto pace fiscale”? Come anticipato dal Sole 24 ore in questi giorni, le misure allo studio sarebbero le seguenti:

  • Ravvedimento operoso straordinario per il periodo 2013- 2017 dilazionando quanto dovuto fino a 5 anni;
  • Strappa-cartelle, con pagamento del 40% di quanto dovuto per le cartelle esattoriali di importi minori (le proposte vanno dal limite di 1.000 a quello di 5.000 euro);
  • Rottamazione-ter, con funzionamento analogo alle rottamazioni delle cartelle precedenti ma con possibilità di rateizzazione di quanto dovuto fino a 5 anni;
  • Chiusura agevolata delle liti pendenti anche per i contribuenti che hanno presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Si ipotizza uno sconto del 50% del dovuto per i contribuenti che hanno vinto in primo grado;
  • Definizione liti potenziali consistente nella definizione di PVC e accertamenti senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Sembra invece superata l’ipotesi della dichiarazione integrativa per i redditi non dichiarati negli ultimi 5 anni, e pertanto ancora rientranti nei periodi accertabili. Seguiranno altre news nei prossimi giorni su https://www.studiotributariolucchese.com/news/

Pace fiscale: tutto quello che c’è da sapere sino ad oggi

La pace fiscale, stando alle notizie trapelate nei giorni scorsi, riguarderà con ogni probabilità i debiti con il fisco fino a 500 mila euro, e consentirà di sanare non solo le cartelle esattoriali ma anche le pendenze attualmente in corso di giudizio. Questi al momento sono gli elementi che caratterizzano la misura di condono promossa dall’attuale Governo. Vediamo come si configura il provvedimento e quali sono i dubbi ancora da chiarire.

Inizialmente il Governo aveva parlato di una sanatoria limitata ai soli debiti fino a 100 mila euro, ma ora l’ipotesi più probabile è che il suddetto limite venga innalzato fino a 500 mila euro. Non ci sono però ulteriori indicazioni sul modo in cui sarà regolamentata la misura del condono. Per esempio, non è chiaro se sussisterà anche un limite alle singole infrazioni o cartelle esattoriali, o se invece sarà possibile sanare anche la singola cartella da 500 mila euro. Il punto è che da una parte il Governo ha a più riprese sottolineato che la pace fiscale non deve essere rivolta ai grandi evasori, ma a coloro che non sono riusciti a pagare le tasse per situazioni di difficoltà. Ma dall’altra, c’è appunto l’esigenza di fare cassa, e in base ai dati dell’Agenzia delle Entrate, circa il 18% delle somme non riscosse è sotto i 100 mila euro mentre le pendenze fra 100 mila e 500 mila euro sono stimate nel 16%. Per quanto riguarda le aliquote, si è parlato di una possibilità di sanatoria pagando il 10% o il 15% del dovuto, oppure dell’applicazione di tre diverse aliquote, 6%, 15% e 25%, in base all’entità della somma non pagata.
E’ sicuro che la pace fiscale riguarderà i debiti con il fisco e con ogni probabilità anche le infrazioni al codice della strada. Non è chiaro tuttavia se vi saranno ricomprese altre tasse comunali come ad esempio la TARI o l’IMU, o le pendenze di carattere contributivo.

Un altro elemento da valutare riguarda il rapporto con le misure di rottamazione degli ultimi anni: cosa succede ai contribuenti che, aderendo alle rottamazioni degli ultimi due anni, stanno ancora pagando le rate ma preferirebbero aderire alla più conveniente pace fiscale? Dal punto di vista del gettito, il Governo sicuramente ritiene utile escluderli per evitare che alle maggiori entrate della pace fiscale corrisponda una perdita delle entrate derivanti dall’adesione alle rottamazioni. Bisognerà vedere in che modo questa esigenza verrà coniugata con il principio di equità, anche se di equo c’è ben poco nei confronti di coloro che invece le tasse le hanno sempre pagate.

Le risposte arriveranno in ogni caso nelle prossime settimane, con la presentazione della manovra per il 2019, e del decreto fiscale collegato.

Se vuoi ricevere aggiornamenti sulla pace fiscale, basta mettere “mi piace” alla nostra pagina Facebook cliccando qui.

Società: nuove procedure di controllo del rischio di evasione

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 31 agosto 2018 ha disposto l’avvio, in attuazione dell’articolo 11, comma 4 del decreto-legge 6.12.2011 n. 201, della sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali.

Tale procedura è basata sull’utilizzo integrato delle informazioni inerenti i rapporti finanziari comunicate dalle banche, e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.

Detta procedura in particolare individua le società per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari, per l’anno di imposta 2016 è stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA, o è stata presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA priva di dati contabili significativi.

Tali soggetti, individuati in base alla procedura di analisi del rischio di evasione, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate, sono potenzialmente selezionabili per l’effettuazione delle ordinarie attività di controllo.

 

L’assicurazione sul mutuo incide sull’usura

Anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il mutuo vanno incluse nel calcolo per la verifica dell’eventuale usura contrattuale. Inoltre, il mancato esplicito inserimento nel T.a.e.g. (tasso annuo effettivo globale) dei costi relativi al premio assicurativo, viola gli obblighi informativi posti a tutela  del consumatore. L’Abf, con la decisione n.12830 del 16 maggio scorso, ha affermato che ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo vanno conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito.

Se il tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica risulta superato, ne deriva la nullità della clausola pattuita, e restano colpiti tutti gli oneri, sia gli interessi, sia le spese, e con queste anche i premi assicurativi, che vanno restituiti al mutuatario. Si deve trattare però di usurarietà genetica, cioè il tasso soglia deve risultare superato in base agli oneri e alle spese stabiliti originariamente con il contratto a carico del mutuatario.

Se pensi pertanto che il contratto di mutuo stipulato con la tua banca possa essere affetto da usura contrattuale, contatta lo studio allo 06.8077443 per un’analisi preventiva, e per valutare così di procedere con la richiesta di restituzione di tutti gli interessi e le spese illegittimamente pagati, prima mediante proposta di transazione, e poi, in caso di diniego, tramite istanza al Tribunale, assistito da un legale di tua fiducia o se preferisci, del nostro Studio.