Tax credit librerie, istanze dall’11.09.2023

Con un avviso del 31 agosto della Direzione generale biblioteche, viene fissata la data per la presentazione delle domande per il bonus librerie.

Nel dettaglio, si comunica che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 9:00 dell’11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:

Con l’occasione si avvisa che anche per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).

Inoltre, attenzione al fatto che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida (scarica qui il pdf) alla compilazione della domanda. Invece, eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

Tax credit librerie: i beneficiari

In generale, possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:

  • 47.61 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
  • 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Inoltre, gli esercenti devono:

  • avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • aver sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri pari ad almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:

  • 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
  • 10.000 euro per gli altri esercenti.

Tax credit librerie: come si calcola

La determinazione del credito di imposta  è effettuato in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del decreto 23 aprile 2018. 

Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.

Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Verrà data la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.

Parametri per il calcolo del credito di imposta

Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
1. imposta municipale unica – IMU;
2. tributo per i servizi indivisibili – TASI;
3. tassa sui rifiuti – TARI;
4. imposta sulla pubblicità;
5. tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
6. spese per locazione, al netto IVA;
7. spese per mutuo;
8. contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.
Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo, ai fini della quantificazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1, allegata al decreto 23 aprile 2018.

ROTTAMAZIONE QUATER – Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di pagare con definizione agevolata i debiti affidati all’Ente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Si tratta di debiti risultanti dai carichi relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”.

Con l’adesione alla Rottamazione Quater, pertanto i suddetti debiti si estinguono attraverso il pagamento del capitale, dei dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate, ma vengono integralmente stralciate le sanzioni, gli interessi, e gli aggi di riscossione.

Rientrano nella definizione anche i carichi: 

  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione.
    Sono definibili anche se si tratta di piani di pagamento“non regolari” per i quali non si è ancora verificata la decadenza. In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all’importo residuo, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione;
  • già oggetto di una precedente“Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento (cfr. comma 249 dell’art. 1 cit.). Si tratta di:
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (rottamazioneex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1/1 al 30/9/2017 (rottamazione-bisex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (rottamazione-terex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (saldo e stralcioex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
    • riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (rottamazione-tere “saldo e stralcio ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

Per quanto riguarda le multe stradali, queste non sono stralciabili, ma solamente gli interessi e gli aggi di riscossione.

Scadenze:

 Entro il 30/04/2023 l’istanza andrà presentata:

– senza spid collegandosi all’indirizzo web: https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge4.do

– con spid all’interno della propria area riservata del sito Agenzia Entrate Riscossione all’indirizzo web: https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do

Entro il 30/06/2023 l’Ente della riscossione invierà una comunicazione di accoglimento, in tal caso con il piano dei pagamenti e i moduli di pagamento precompilati, o diniego con evidenza delle motivazioni;

Entro il 31/07/2023 andrà versato l’importo previsto o in un’unica soluzione, o la prima rata ove sia stata scelta una rateazione massima in 18 rate in 5 anni. In tal caso le prime due rate (di importo pari al 10%) dovranno essere versate entro il 31/07/2023 e 30/11/2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, dovranno essere versate entro il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024. Per completezza, in caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 01/08/2023 interessi al tasso del 2% annuo.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace, pertanto se ne decade, e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Particolarità:

Nelle faq viene chiaramente specificato che i contribuenti con rottamazione ter in corso, possono evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023 poiché “la Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti Rottamazioni”. È possibile, si legge nel comunicato AdeR, presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Si segnala infine l’annullamento automatico dei singoli debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’importo è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per ulteriori informazioni https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/ultimi-provvedimenti-normativi-riscossione/legge-bilancio-2023/

 

Regime semplificato: nuove soglie dei ricavi

Con un emendamento approvato in Commissione Bilancio, viene previsto di inserire il comma 1-bis al comma 1 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973 ampliando l’ambito operativo della contabilità semplificata per imprese minori, di fatto estendendone l’ambito soggettivo.

Per effetto delle suddette modifiche, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate:

  • da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi;
  • da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

A seguito della modifica, dal 1° gennaio 2023 il regime semplificato si considererà quello naturale per le imprese che, nell’anno, conseguiranno ricavi non superiori a 500.000 euro nel caso di attività di prestazioni di servizi oppure ricavi non superiori a 800.000 euro per le imprese esercenti altre attività.

Gli attuali limiti di:

  • 400.000 euro per le prestazioni di servizi
  • 700.000 euro per le altre attività

erano stati modificati dal decreto legge 70/2011 che aveva incrementato i limiti annui dei ricavi, il cui mancato superamento consentiva la tenuta della contabilità semplificata portandoli da:

  • 309.874,14 euro agli attuali 400.000 per le attività di prestazioni di servizi
  • 516.456,90 euro agli attuali 700.000 per le imprese esercenti altre attività.

Infine è bene specificare che i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione dei ricavi, vengono considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi come chiarito dalla Risoluzione 293/E/2007.

Manovra finanziaria 2023: le misure fiscali previste

Ieri 21 novembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato:

  • il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023;
  • il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Premesso che il testo approvato non è ancora disponibile, il comunicato stampa diffuso nella tarda serata dall’Esecutivo specifica che, i provvedimenti quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute nella manovra di bilancio in 35 miliardi di euro.

La manovra si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione.

Sinteticamente, secondo i dettagli del comunicato stampa la misura prevede:

  • stanziamenti per interventi di riduzione del cuneo fiscale e dell’Iva su alcuni prodotti;
  • aumento dell’assegno unico per le famiglie;
  • agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di cittadinanza;
  • proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani;
  • estensione della flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva;
  • una “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell’impennata dei costi.

Di seguito, alcune anticipazioni in materia fiscale secondo le anticipazioni del Governo trapelate nei giorni scorsi in attesa di visionare il testo del provvedimento.

Tassa sugli extraprofitti: le anticipazioni

La tassa sugli extraprofitti seguirà il regolamento comunitario e andrà a tassare gli utili delle società energetiche e non più il fatturato Iva.

L’aliquota dell’imposta secondo le novità comunitarie, potrebbe essere almeno del 33% rispetto all’attuale 25%.

Resta comunque da versare entro fine novembre il saldo 2022 con le regole attuali.

Il versamento del saldo al 30 novembre sarà comunque considerato come un secondo acconto dopo il primo del 31 agosto e in attesa del terzo presvisto per il 31 marzo a conguaglio con pagamenti sulla base delle nuove regole in vigore dal 1° gennaio con la legge di bilancio.

Coloro i quali andranno a credito rispetto a quanto versato, beneficeranno di un credito di imposta da portare in compensazione, chi invece sarà a debito integrerà l’imposta dovuta senza sanzioni e interessi.

Cartelle e collaborazione volontaria: le anticipazioni

Il Governo prepara un capitolo della manovra sulla legge di bilancio legata alla “tregua fiscale” all’interno della quale vi dovrebbe essere una nuova edizione della voluntary disclosure con due obiettivi:

  • far rientrare dall’estero o far emergere importi non dichiarati;
  • recuperare risorse da appostare sulle altre esigenze.

Ci si dovrebbe attenere alle regole per la collaborazione volontaria del 2015-2017 con una variabile aggiuntiva, ovvero quella di estendere l’ambito applicativo anche alle criptovalute, su cui finora la mancanza di una norma tributaria specifica sta creando molte incertezze tra gli operatori.

Per quanto concerne le cartelle si parla di un intervento su triplo binario a seconda dell’importo dei debiti iscritti a ruolo:

  1. fino a 1.000 euro si studia una cancellazione totale;
  2. per le somme iscritte a ruolo superiori a 1.000 euro e fino a 3.000 euro si pensa a una riproposizione rivista e corretta del saldo e stralcio. Sostanzialmente si pagherebbe a forfait un importo del 50%, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, con la possibilità di saldare il tutto a rate su un arco temporale di cinque anni;
  3. oltre i 3.000 euro dovrebbe prevedersi la possibilità di una sorta di rottamazione. L’imposta si pagherebbe per intero, ma verrebbe scontata la componente sanzioni e interessi da pagare sotto forma di un forfait del 5% da dilanzionare su 5 anni .

Flat tax: le anticipazioni

Come discusso e anticipato nelle ultime settimane, il Governo internderebbe estendere la flat tax al 15 % a una platea più ampia di partite IVA.

La nuova tassa, sembra essere una certezza e dal ministro Giorgetti è arrivata la conferma di una volontà del Governo di proseguire sull’ampliamento della soglia di ricavi e compensi per l’applicazione del regime forfettario.

La flat tax al 15% potrebbe interessare le partite Iva fino a 85.000 euro di ricavi per cercare di arginare quanto più possibile le sotto dichiarazioni di ricavi di chi non vuole superare l’attuale limite dei 65.000 euro.

Ancora da capire sono le tempistiche della misura, molto propbabile è che il nuovo tetto possa valere per i redditi 2023 e 2024.

 

Bando Marchi 2022: domande dal 25 ottobre

Dalle ore 9.30 del giorno 25 ottobre è possibile presentare le domande per il Bando marchi 2022 secondo le modalità riportate sul sito: www.marchipiu2022.it  

In particolare, le principali novità rispetto al bando precedente riguardano:

  1. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione: la domanda generata dalla piattaforma informatica, pena la non ammissibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale, art. 3 del Bando;
  2. Deposito del marchio a partire dal 1° giugno 2019, art. 3 del Bando;
  3. Aumento all’80% dell’agevolazione per le tasse di deposito per la Misura A, art. 6 del Bando;
  4. Aumento al 90% dell’agevolazione per le tasse di registrazione per la Misura B, art. 6 del Bando;
  5. Aumento dei massimali e dell’intensità di agevolazione (90%) dei servizi specialistici per la Misura B, art. 6 del Bando;
  6. Aumento dell’importo massimo complessivo concedibile per marchio (euro 9.000,00) per la Misura B, art. 6 del Bando;
  7. Aumento dell’importo massimo complessivo concedibile per impresa (euro 25.000,00), art. 6 del Bando.

Ricordiamo che il bando marchi 2022 con le regole per presentare domanda per agevolazioni per le PMI, piccole e medie imprese è stato pubblicato dal MISE in data 27 luglio scorso.

Con il bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:

  • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
  • Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate dal sito www.marchipiu2022.it a partire dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Bando marchi 2022: i beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

  • a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
  • b. avere sede legale e operativa in Italia;
  • c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
  • d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
  • f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
  • g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
  • h. per la misura A:
    • aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
  • i. per la Misura B:
    • aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle seguenti attività:
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
      • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
    • nonché:
      • aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione

Bando marchi 2022: entità della agevolazione

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.

 Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.

BONUS PER LE PARTITE IVA DI 200 E 150 EURO

Bonus 200 euro
È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che prevede l’erogazione di 200 euro una tantum a liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private, e a liberi professionisti generici, artigiani e commercianti iscritti all’Inps, che possiedano i seguenti requisiti:
– Reddito netto percepito nel 2021 inferiore a 35.000 euro;
– Avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale di appartenenza entro il 18.05.2022;
– Partita iva attiva alla data del 18.05.2022;
– Comunicazione di inizio attività eseguita in Camera di Commercio entro il 18.05.2022 (solo per artigiani e commercianti);
– Avvenuta esecuzione entro il 18.05.2022 di almeno un versamento obbligatorio all’istituto previdenziale di appartenenza, relativo a periodi dal 2020 in poi.
Ciascun soggetto interessato presenta al proprio istituto previdenziale di riferimento la domanda, che deve essere corredata dall’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti, sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (indennità di 200 euro per dipendenti e pensionati);
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore (18.05.2022) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza private per gli iscritti ad albi professionali;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità non scaduto, e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Nota bene:
1) in ordine al requisito reddituale (reddito inferiore a 35.000 euro) dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi se percepiti nel 2021: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione, e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
2) Laddove dai controlli effettuati dai rispettivi istituti eroganti emergano dichiarazioni mendaci, oltre alla rilevanza penale delle stesse verrà avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite;
3) La domanda è stata ufficialmente dichiarata presentabile dal 26.09.2022 al 30.11.2022, e non è previsto il meccanismo del “click day”, pertanto tutti gli aventi diritto potranno accedere al beneficio.

Ulteriore bonus 150 euro

Il D.L. 144/2022 c.d. Decreto Aiuti-ter (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre) ha previsto un ulteriore bonus di 150 euro ma solo per coloro che, fermi restando tutti gli altri requisiti del bonus di 200 euro, nel 2021 hanno percepito un reddito netto non superiore a 20.000 euro. Tale bonus può essere richiesto nella stessa domanda per il bonus di 200 euro.

Per gli Spett.li Clienti che, in luogo della presentazione delle domande in proprio o tramite caf/patronato, volessero conferire apposito incarico allo Studio, si prega di effettuarne specifica richiesta entro e non oltre venerdì 7 ottobre 2022, al fine di consentire la corretta gestione delle pratiche in oggetto.

Bonus idrico: richieste online dal 17 febbraio 2022

Scatta alle 12 di domani, giovedì 17 febbraio 2022, la possibilità di richiedere il “bonus idrico”, cioè il rimborso, fino a un massimo di mille euro, delle spese sostenute nel 2021 per il risparmio delle risorse idriche. Le domande potranno essere trasmesse attraverso l’apposita piattaforma online predisposta dal ministero della Transizione ecologica. L’inserimento di dati e allegati deve essere completato entro 30 minuti, poi nelle tre ore successive all’invio positivo della domanda sarà possibile eventualmente rettificare i dati e i documenti già inseriti, ma il rimborso verrà escluso se la richiesta risulta incompleta di informazioni e/o degli allegati richiesti. L’annuncio è sul sito del Mite, ed il consiglio è di fare in fretta perché esaurite le somme stanziate, il bonus sfumerà.

L’incentivo, introdotto dall’articolo 1, commi da 61 a 65 del Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e attuato dal Dm n. 395//2021, con il quale sono stati individuati i destinatari e definiti i criteri per l’ammissione al beneficio, come detto è riconosciuto nel limite massimo di mille euro per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di efficientamento idrico, descritti all’articolo 3, comma 2, del richiamato decreto ministeriale. Per finanziare questa misura, il Bilancio 2021 ha istituito nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ora ministero della Transizione ecologica, un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2021.

Appare evidente che chi clicca prima ha maggiore possibilità di assicurarsi il rimborso, in quanto le istanze, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il Ministero, per completezza, ricorda anche che possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso del 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. E che il bonus idrico potrà essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, è alternativo e non cumulabile in relazione alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni fiscali relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Comunicazione preventiva per le Collaborazioni Occasionali

Dal 21 dicembre scorso vige l’obbligo di comunicazione preventiva, come stabilito dalla L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Più precisamente, viene disposto che, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori deve essere preceduto dalla preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

La sua inosservanza è punita con una sanzione da Euro 500 ad Euro 2.500 è può determinare, in fase ispettiva, anche una sospensione dell’attività. Non ci sono ancora indicazioni puntuali circa le modalità operative di tale adempimento, per cui per ora occorre riferirsi alle specifiche regole dettate in materia di lavoro intermittente. La comunicazione preventiva, pertanto, dovrà essere effettuata alternativamente: attraverso il servizio informatico del portale Cliclavoro; via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti(reperibile nel portale Cliclavoro), all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it; invio tramite SMS al numero 3399942256, esclusivamente in caso di prestazione da effettuarsi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, solo per le aziende abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente e previa registrazione del numero di cellulare utilizzato per l’invio.

Legge di Bilancio 2022: testo approvato dal Cdm, e novità su Superbonus

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 ottobre, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024. Come indicato nel comunicato stampa del Cdm, la legge di bilancio per il 2022 si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al Def, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tra le misure fiscali e quelle di sostegno alle imprese, si segnalano sinteticamente:

  • differimento della plastic tax e la sugar tax al 2023,
  • riduzione dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile;
  • al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l’utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:
    • dell’Irpef (imposta sui redditi delle persone fisiche) con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo
    • dell’aliquota dell’Irap (imposta regionale sulle attività produttive).
  • proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
  • proroga generalizzata delle detrazioni per recupero edilizio, ecobonus, sismabonus e bonus verde, con scadenze differenziate:
    •  Per quanto riguarda il Superbonus 110%, per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, solo se:
      • alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
      • per gli interventi eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
        In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022.
    • Per gli interventi (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione) effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura:
      • del 110% per le spese sostenute fino alla fine del 2023,
      • del 70% per le spese sostenute nel 2024
      • del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.
    • Per gli interventi effettuati dagli IACP (ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing) e dalle cooperative edilizie, il superbonus 110% potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%.
    • Bonus facciate confermato fino alla fine del prossimo anno ma con una riduzione dell’aliquota di detrazione, per le spese sostenute nel 2022, la detrazione sarà pari al 60% (fino al 31 dicembre 2021, rimane del 90%).
    • in vigore fino al 2024 il Bonus mobili, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile dall’attuale 16.000 euro passerà a 5.000 euro.
  • proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Occorrerà ora attendere la stesura definitiva della manovra.

Società di comodo: sfortuna e inettitudine sono valide cause di disapplicazione

L’articolo 30 della Legge 724/1994 stabilisce che una società si considera non operativa, rientrando così nel perimetro limitante della disciplina prevista per le società cosiddette di comodo, nel momento in cui questa non riesce a superare il test di operatività previsto in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Il test di operatività non è altro che una elaborazione dei valori di bilancio, in base alla quale una società, per essere considerata operativa, deve aver conseguito un livello minimo di ricavi o proventi, il cui ammontare è stabilito in base all’applicazione di determinati coefficienti alle consistenze patrimoniali.

La disciplina delle società di comodo nasce come norma antielusiva, al fine di evitare che il veicolo societario possa essere utilizzato per finalità estranee a quelle dell’impresa.

Ovviamente, dato che i coefficienti da applicare sono uguali per tutti, mentre le specifiche situazioni imprenditoriali sono ognuna diversa dall’altra, il Legislatore ha considerato l’ipotesi che il test di operatività possa non rappresentare coerentemente la realtà di tutte le imprese, e per questo ha previsto la possibilità di disapplicarne la disciplina, in modo automatico o meno, a seconda delle situazioni.

Infatti il comma 4-bis dell’articolo 30 della Legge 724/1994 prevede espressamente la possibilità di escludere l’applicazione della disciplina in “presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito”.

La precedente versione della norma richiedeva che queste situazioni avessero carattere straordinario, ma, dato che oggi il punto è ormai superato, ci si dovrà concentrare semplicemente sull’effettiva capacità delle situazioni in esame di rendere davvero impossibile il conseguimento dei ricavi o dei proventi.

Della questione si occupa l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 23384 del 24 agosto 2021 nella quale si puntualizza che “la nozione di impossibilità va […] intesa in senso elastico, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali”.

Entrando più nello specifico dell’ordinanza, questa analizza la capacità di due specifiche situazioni di rispondere alle esigenze della normativa:

  • il “concentrarsi di eventi sfortunati”;
  • la “inettitudine produttiva” dell’imprenditore.

La Corte stabilisce che “entrambe le cause individuate sono idonee a costituire oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di risultati […] conformi agli standards minimi previsti dall’articolo 30”.

La motivazione è che una concentrazione di eventi sfortunati rappresenta un insieme di situazioni, estranee alla volontà dell’imprenditore, capaci di condizionare i risultati dell’impresa.

Mentre il “deficit di capacità” dell’imprenditore costituisce una dinamica capace di impedire il raggiungimento di determinati risultati, che non dimostra, però, affatto, la mancanza di volontà a conseguirli.

Dimostrando una certa dinamicità di vedute, la Corte di Cassazione inserisce quindi la sfortuna e l’inettitudine dell’imprenditore tra le motivazioni che possono dimostrare l’impossibilità dell’impresa a conseguire i ricavi minimi previsti dal test di operatività, senza possibilità di “sottoporre […] a sindacato, sia pure ai fini della sottrazione alla disciplina antielusiva, le scelte imprenditoriali”.