Il credito di imposta del 60% sui canoni di locazione pagati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per gli immobili ad uso non abitativo  ex art.28 del DL 34/2020 può essere già utilizzato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6920”o può essere ceduto al locatore come “sconto”su canone. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.14 del 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il codice tributo con risoluzione n.32. 
Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, inclusi i soggetti che applicano il regime forfettario. Non hanno invece diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi. Condizione essenziale è che i soggetti indicati abbiano avuto, per ciascun mese per il quale intendono richiedere il credito d’imposta (marzo, aprile e maggio 2020) un calo del fatturato d’impresa o dei compensi professionali di almeno il 50%, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Quanto alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa, o in alternativa può essere ceduto.
Il credito di imposta è utilizzabile solo successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. A tal fine nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, occorre indicare il codice tributo “6920”.
Il credito di imposta può essere fruito anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa. E’ quindi necessario che il canone risulti pagato nel 2020.
Nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolati si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi di imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso. La circolare precisa che, in alternativa, il credito di imposta può essere ceduto al locatore/concedente “ a titolo di pagamento del canone”. Il credito di imposta può essere ceduto anche ad altri soggetti , compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità attuative della cessione dei crediti d’imposta saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art.122 del DL 34/2020).